Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18497 del 21/09/2016


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Cassazione civile sez. un., 21/09/2016, (ud. 19/04/2016, dep. 21/09/2016), n.18497

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente di sez. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 503-2014 proposto da:

IDRO-TIGULLO S.P.A., in persona dell’Amministratore Delegato pro

tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio

dell’avvocato GABRIELE PAFUNDI, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati DANIELA ANSELMI e GIULIO BERTONE, per

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

HOTEL METROPOLE S.R.L., HOTEL REGINA ELENA S.P.A., HOTEL CONTINENTAL

S.P.A., ALBERGO MONTE ROSA S.R.L. (già Albergo Monte Rosa s.n.c.),

in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,

elettivamente domiciliate in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 53, presso lo

studio dell’avvocato ENRICO SORDI, che le rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MARCO GIORDANO, per delega in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 608/2013 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 10/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/04/2016 dal Consigliere Dott. BIAGIO VIRGILIO;

uditi gli avvocati Gabriele PAFUNDI ed Enrico SORDI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

(affermazione della giurisdizione amministrativa).

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. L’Hotel Metropole s.r.l., l’Hotel Regina Elena s.p.a., l’Hotel Continental s.p.a. e l’Albergo Ristorante Monte Rosa s.n.c. convennero dinanzi al Tribunale di Chiavari la Idro-Tigullio s.p.a., esponendo di essere proprietarie di alberghi il cui approvvigionamento idrico era curato dalla convenuta, in regime di monopolio, sulla base di un contratto che prevedeva un modulo base annuo di un certo quantitativo di metri cubi, da pagare secondo la tariffa base. Poichè il superamento del quantitativo base (che comportava un notevole innalzamento della tariffa) veniva conteggiato dalla convenuta non su base annua, bensì su base giornaliera, cioè dividendo il quantitativo annuo per 365 (il che comportava il superamento del limite, specie nei periodi di massimo afflusso turistico), chiesero al giudice adito di effettuare l’esatta interpretazione del contratto, il quale, secondo le società attrici, andava inteso nel senso che il quantitativo limite doveva essere considerato non pro die, bensì su base annuale.

Il Tribunale di Chiavari accolse la domanda.

La Corte d’appello di Genova, con sentenza n. 608 del 2013, depositata il 10 maggio 2013, ha rigettato l’appello della Idro-Tigullio s.p.a., ritenendo che: a) deve escludersi la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo, affermata dall’appellante, in quanto la controversia ha ad oggetto esclusivamente l’interpretazione del contratto, privato, di somministrazione idrica e non concerne le tariffe, non incidendo quindi in alcun modo su determinazioni autoritative della Pubblica amministrazione; b) il contratto in esame non fa mai riferimento al criterio di calcolo pro die, anzichè su base annuale: il tenore letterale della richiesta di somministrazione non consente una simile interpretazione, anche in applicazione dell’art. 1370 c.c.; è, pertanto, pleonastico indagare sulla buona fede del contraente gestore e, peraltro, un criterio di calcolo su base giornaliera avrebbe dovuto essere esplicitamente menzionato nella richiesta di somministrazione, al fine di consentire alla parte somministrata di conoscere preventivamente l’onere economico assunto.

2. La Idro-Tigullio s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi, con il primo dei quali insiste sulla devoluzione della controversia alla giurisdizione del giudice amministrativo.

3. Hanno resistito con controricorso l’Hotel Metropole s.r.l., l’Hotel Regina Elena s.p.a., l’Hotel Continental s.p.a. e l’Albergo Monte Rosa s.r.l. (già s.n.c.).

4. La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo, la società ricorrente denuncia la “violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 33, comma 2, lett. e) come modificato dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7 vigente ratione temporis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1 e 3”: censura la sentenza impugnata perchè il giudice d’appello non ha attribuito alcuna valenza al contenuto vincolato e solo derivativo del contratto di somministrazione, il quale trova origine in atti e provvedimenti dell’Amministrazione, adottati nell’esercizio delle sue funzioni autoritative (tra i quali il Regolamento del servizio idrico integrato dell’ATO della Provincia di Genova), con conseguente attrazione della controversia nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di servizi pubblici.

Il motivo è infondato.

Premesso che, alla luce della declaratoria di parziale incostituzionalità del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 33 come modificato dalla L. n. 205 del 2000, art. 7 recata dalla sentenza n. 204 del 2004 della Corte costituzionale, le controversie relative a concessioni di pubblici servizi sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva, ad eccezione di quelle “concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi” (secondo un criterio di riparto della giurisdizione già presente nella L. n. 1034 del 1971, art. 5 prima delle modifiche apportate con il suddetto art. 33), deve essere ribadito che spettano alla giurisdizione ordinaria, in base al regime generale di riparto della giurisdizione, solo quelle controversie sui profili in esame che abbiano contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo un potere di intervento della P.A. a tutela di interessi generali, mentre restano nella sfera della competenza giurisdizionale del giudice amministrativo quelle che coinvolgano l’esercizio di poteri discrezionali inerenti alla determinazione del canone, dell’indennità o di altri corrispettivi (tra altre, Cass., sez. un., nn. 13903 e 20939 del 2011, 13940 del 2014).

Nella fattispecie, il giudizio esula da quest’ultimo ambito, risultando chiaramente dalla sentenza impugnata che la domanda delle società attrici concerne esclusivamente l’interpretazione del contratto di somministrazione idrica, quanto al profilo concernente l’individuazione del criterio di calcolo se su base annua o giornaliera – del limite quantitativo annuale di consumo, superato il quale è previsto un notevole innalzamento della tariffa: la controversia non investe, pertanto, la determinazione di questa (che non è oggetto di contestazione), bensì un aspetto, quello anzidetto, non disciplinato da alcun provvedimento autoritativo della pubblica amministrazione.

2. Con il secondo motivo, è denunciata la violazione o falsa applicazione degli artt. 1368 e 1366 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

La ricorrente lamenta che il giudice d’appello, con motivazione “scarsa e non chiara”, non ha applicato il criterio ermeneutico di cui all’art. 1368 c.c., in base al quale le clausole ambigue devono interpretarsi secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui il contratto è stato concluso (e nella specie il parere del COVIRI – Comitato di vigilanza delle risorse idriche – dimostra l’esistenza di una prassi conforme al criterio di calcolo pro die), ed ha violato anche l’art. 1366 c.c., poichè non ha ritenuto che l’applicazione della prassi fosse dirimente ai fini dell’esecuzione del contratto secondo buona fede.

Col terzo motivo, infine, la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 1374 c.c., il quale impone di integrare il contenuto obbligatorio del contratto con riferimento alle conseguenze che ne derivano secondo gli usi.

Premesso che il secondo motivo, nella parte in cui la ricorrente lamenta una motivazione “scarsa e non chiara”, è inammissibile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo, applicabile ratione temporis, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 (convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134), i motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per stretta connessione, sono infondati.

La Corte d’appello ha preso in esame sia il Regolamento del servizio idrico integrato, sia il parere del COVIRI, osservando che il primo non contiene alcuna disposizione influente sul thema decidendum e che il secondo, pur raccomandando l’uso di un criterio di calcolo che si addice a quello pro die, non può, tuttavia, assumere alcun rilievo nel caso, come quello in esame, nel quale il contratto di somministrazione non solo non contiene alcun riferimento a tale criterio, ma il cui tenore letterale, anzi, non consente una simile interpretazione, diversa, cioè, da quella che conduce all’applicazione del calcolo su base annua (così escludendo il presupposto per l’applicabilità dell’art. 1368 c.c., costituito dalla ambiguità delle clausole: cfr., da ult., Cass. n. 6601 del 2012). Ha aggiunto, con affermazione non oggetto di censura, che, essendo la proposta predisposta dal gestore del servizio, la portata delle clausole contrattuali, in caso di eventuali dubbi, non può che essere interpretata contro l’autore, ai sensi dell’art. 1370 c.c.. Infine, ha ritenuto, sulla base delle considerazioni esposte, pleonastica l’indagine sulla buona fede del soggetto gestore.

Si tratta, in definitiva, di sentenza che sfugge alle censure svolte.

3. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.

4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

5. Sussistono, infine, i presupposti per dare atto, ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte, a sezioni unite, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 4200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2016

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