Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18497 del 04/09/2020

Cassazione civile sez. II, 04/09/2020, (ud. 20/02/2020, dep. 04/09/2020), n.18497

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORICCHIO Antonio – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19705/2016 proposto da:

V.V., M.G., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA NIZZA 45, presso lo studio dell’avvocato STEFANO FIORENTINI, che

li rappresenta e difende unitamente all’avvocato ENRICO MODESTO

CEREA;

– ricorrenti –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo procuratore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FABIO MASSIMO, 60,

presso lo studio dell’avvocato LETIZIA CAROLI, rappresentata e

difesa dall’avvocato VINCENZO PALTRINIERI;

– controricorrente –

e contro

S.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE, 44,

presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI CORBYONS, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato ANGELA SARLI;

– controricorrente –

e contro

MELZO PROJECT SRL, FALLIMENTO (OMISSIS) SRL;

– intimate –

avverso la sentenza n. 1901/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 17/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/02/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza depositata il 17 maggio 2016 la Corte d’appello di Milano ha rigettato l’appello proposto da V.V. e M.G. nei confronti di Melzo Project s.r.l., S.F., UGF Assicurazioni s.p.a. (che, in seguito, sarebbe divenuto Unipol Assicurazioni s.p.a.) e della curatela del fallimento della (OMISSIS) s.r.l. avverso la decisione di primo grado, che aveva respinto la domanda risarcitoria proposta dai primi due a seguito della realizzazione, da parte della seconda, di una palazzina in violazione delle norme regolamentari in tema di distanze legali.

2. Per quanto ancora rileva, la Corte territoriale ha ritenuto: a) che, a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, nel calcolo delle distanze tra costruzioni insistenti su fondi finitimi, occorresse tener conto dei balconi presenti sul fronte C dell’edificio della Melzo Project s.r.l., in quanto gli stessi erano di dimensioni tali da ampliare la superficie e la funzionalità dell’immobile e da non potersi considerare strutture accessorie dotate di mero carattere decorativo; b) che, infatti, la contraria regolamentazione dettata dall’art. 9 delle norme tecniche di attuazione del Comune di Pozzuolo Martesana, prima della modifica apportata nel 2011, doveva ritenersi contra legem, in quanto idonea a determinare una distanza tra fabbricati inferiore a quanto previsto dal D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, applicabile nel caso di specie, per effetto del rinvio operato della L. 17 agosto 1952, n. 1150, art. 41-quinquies, commi 8 e 9); c) che, tuttavia, la sentenza di rigetto del Tribunale andava confermata, in quanto la porzione di proprietà dei coniugi V. – M. antistante il fronte C era sgombera e libera da ogni tipo di fabbricato, poichè utilizzata quale cortile – giardino; d) che la presenza dei balconi comportava una minore distanza dal confine rispettivamente di 1,30 metri e di 1,10 metri, con la conseguenza che, in caso di eventuale successiva edificazione, le aree di proprietà V. – M. antistanti tale fronte “sarebbero state gravate di un maggior peso e servitù”, in quanto la distanza di dieci metri avrebbe dovuto essere rispettata dai balconi e non dalla parete del fronte C; e) che, tuttavia, siffatta limitazione dell’edificabilità non determinava l’insorgere di alcun obbligo risarcitorio, sia pure limitatamente all’importo di 1.481,76 Euro, stimato dal consulente tecnico d’ufficio come corrispondente al valore della porzione antistante i balconi del fronte C, inutilizzabile quale sedime di nuovi corpi di fabbrica; f) che tale danno infatti era privo di attualità, non essendo stata neppure prospettata dal V. e dalla M. l’eventuale intenzione di erigere alcunchè sulla modesta area sottratta alla loro facoltà edificatoria e difettando, in conclusione, ogni elemento di certezza della lamentata diminuzione patrimoniale; g) che siffatte conclusioni facevano venir meno la necessità di prendere in esame l’appello incidentale condizionato proposto dalla Melzo Project s.r.l. nei confronti del Fallimento della (OMISSIS) s.r.l. – ossia della società costruttrice – e di S.F., progettista dei lavori; h) che nei confronti di UnipolSai Assicurazioni s.p.a. non era stata rinnovata in appello la domanda di manleva proposta dallo S.; i) che correttamente, a fronte del rigetto della domanda attorea, il Tribunale aveva posto a carico del V. e della M. le spese anche dei terzi chiamati in garanzia dalla società convenuta.

3. Avverso tale sentenza il V. e la M. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, al quale hanno resistito con controricorso lo S. e UnipolSai Assicurazioni s.p.a. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si lamenta violazione o falsa applicazione del D.M. n. 1444 del 1968, art. 9, nonchè degli artt. 873 – 949 c.c., sia con riferimento alla invocata applicazione del metodo radiale di calcolo delle distanze, sia con riguardo alla necessità di considerare, a tali fini, l’esistenza dei balconi.

Osservano i ricorrenti: a) che l’esattezza delle loro conclusioni era stata confermata dalla consulenza tecnica d’ufficio svolta in appello; b) che, tuttavia, erroneamente la Corte territoriale non aveva attribuito rilievo alla accertata diminuzione di valore dell’immobile di loro proprietà, provocato dall’abusiva imposizione di una servitù sul loro fondo.

Le doglianze sono fondate per quanto di ragione.

Le censure relative alla sussistenza della violazione delle distanze sono sostanzialmente reiterative dell’atto di appello che, sul punto, è stato accolto.

Infatti i ricorrenti finiscono con il riconoscere che la Corte territoriale ha condiviso la denunciata violazione di legge relativa alla mancata considerazioni dei balconi.

In tale contesto, tuttavia, non è condivisibile la conclusione della Corte milanese di rigetto della domanda risarcitoria.

Fermo l’accertamento fattuale e il conseguente rilievo della violazione delle distanze legali, il riferimento della sentenza impugnata alla mancanza di attualità del pregiudizio si traduce in una valutazione giuridica erronea.

Il pregiudizio alle facoltà dominicali è, infatti, immediato, discende dalla sostanziale imposizione di una servitù in danno dei ricorrenti e comporta un’attuale riduzione di valore del bene, che è stata anche stimata dal consulente tecnico d’ufficio.

Sul tema del risarcimento del danno derivante dalla accertata violazione della disciplina delle distanze legali, la giurisprudenza di questa Corte è assolutamente consolidata (v., ad es., Cass. 31 agosto 2018, n. 21501; 27 marzo 2013, n. 7752; 16 dicembre 2010, n. 25475), proprio perchè non vengono in rilievo le questioni, correlate alla utilizzazione diretta o indiretta del bene, che sorgono nelle distinte ipotesi dell’occupazione sine titulo del bene altrui.

2. L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo motivo, con il quale i ricorrenti lamentano violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione alla rifusione delle spese processuali dei terzi, rilevando che la decisione dei giudici di merito aveva realizzato una violazione dell’art. 112 c.p.c., dal momento che, per un verso, nessuna domanda era stata articolata nei confronti degli stessi e che, per altro verso, a fronte della situazione reale fatta valere dagli attori nei riguardi della convenuta, si realizzava una cesura rispetto alla posizione delle altre parti.

3. In relazione al disposto accoglimento del primo motivo di ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Milano, che si atterrà al seguente principio di diritto: ” In tema di violazione delle distanze tra costruzioni previste dal codice civile e dalle norme integrative, quali i regolamenti edilizi comunali, al proprietario confinante che lamenti tale violazione compete la tutela risarcitoria, in relazione al danno sofferto per effetto dell’abusiva imposizione di una servitù sul proprio fondo, che comporta una effettiva e attuale diminuzione del valore del bene”.

La medesima Corte provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo; dichiara assorbito il secondo; in relazione al disposto accoglimento, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d’appello di Milano, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2020

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