Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18496 del 26/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 26/07/2017, (ud. 12/07/2017, dep.26/07/2017),  n. 18496

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25904-2012 proposto da:

TEA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI SANTA TERESA 23,

presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO PIETROSANTI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato TOMMASO PAPARO;

– ricorrente –

contro

O.U., elettivamente domiciliato in ROMA LARGO SOMALIA 67,

presso lo studio dell’avvocato RITA GRADARA, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MARIO DE BELLIS;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA NORD SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 116/2011 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,

depositata il 03/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/07/2017 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. DE AUGUSTINIS Umberto, che ha

chiesto l’accoglimento del 10 motivo di ricorso con annullamento

della sentenza e rinvio ad altro Giudice per ulteriore corso.

Fatto

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

1. O.U. impugnava la cartella notificatagli da Uniriscossioni s.p.a. nell’interesse di Tea s.p.a., società addetta alla riscossione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti del Comune di Mantova. La cartella ineriva alla tariffa prevista del D.Lgs. n. 22 de3l 1997, art. 49 per lo smaltimento dei rifiuti relativa agli anni 2004 e 2005.

La CTP di Mantova accoglieva in parte in ricorso ritenendo che, ai sensi dell’art. 15 del regolamento comunale, andassero esenti dalla tariffa le aree destinate a serra, ad esposizione e confezionamento poichè aventi destinazione complementare a quella agricola mentre andavano assoggettate alla tariffa le aree destinate a magazzino ed uffici. La società Tea S.p.A. proponeva appello deducendo la nullità della sentenza della commissione tributaria provinciale per dolo del giudice in quanto il relatore ed estensore della sentenza era stato condannato per il reato di concussione con sentenza passata in giudicato il 30 luglio 2009 e deducendo, nel merito, l’infondatezza dell’opposizione. La commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava l’appello sul rilievo che il procedimento penale a carico del giudice relatore ed estensore si era concluso con condanna ancora non definitiva ma gli altri componenti del collegio, presidente e terzo giudice, erano estranei alla vicenda sicchè, posto che il dolo del giudice, per essere rilevante, avrebbe dovuto coinvolgere l’intero collegio, il motivo sul punto era infondato. Nel merito rilevavano i giudici di appello che era da confermare la decisione di primo grado in quanto con essa era stato proceduto all’analisi dettagliata delle aree controverse sia sotto il profilo delle dimensioni che della destinazione e qualità.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione la società Tea S.p.A. affidato a due motivi. Il contribuente si è costituito in giudizio con controricorso illustrato con memoria. Il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte a norma dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1.

3. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 161 c.p.c. e art. 395 c.p.c., comma 1, n. 6 e al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 64. Sostiene che ha errato la CTR nel non dichiarare la nullità della sentenza impugnata, posto che il dolo del giudice relatore ed estensore era stato accertato con sentenza passata in giudicato.

4. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49 e all’art. 15, comma 2, del regolamento del Comune di Mantova. Sostiene che la disposizione regolamentare invocata esclude dal pagamento della tariffa i locali delle costruzioni rurali e le aree scoperte pertinenziali o accessorie purchè essi non siano destinati ad uso abitativo o all’esercizio dell’impresa agricola e che nei medesimi non siano prodotti rifiuti assimilabili agli urbani in quanto al relativo smaltimento sono tenuti i produttori. Ne consegue che la CTR avrebbe errato nel ritenere che i locali adibiti a serra, ad esposizione e confezionamento fossero esenti dall’applicazione della tariffa per il solo fatto dell’uso agricolo connesso alla coltivazione del fondo da parte dell’imprenditore agricolo poichè, invece, ai fini dell’esenzione è essenziale accertare il tipo di rifiuti che vengono prodotti.

Diritto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Osserva la Corte che il primo motivo di ricorso è inammissibile per difetto di autosufficienza. Invero la revocazione della sentenza per dolo del giudice, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 64, che richiama l’art. 395 c.p.c., n. 6, richiede che il dolo del giudice sia stato accertato con sentenza passata in giudicato (cfr. Cass. n. 1409 del 27/01/2004). Nel caso che occupa emerge dalla sentenza impugnata che la sentenza di condanna per il reato di concussione a carico del giudice relatore non è ancora definitiva ed il ricorrente si è limitato a dedurre che la sentenza di condanna è passata in giudicato in data 30 luglio 2009 ma non ha prodotto la sentenza stessa recante l’attestazione del passaggio in giudicato nè ha specificato se e dove tale sentenza è stata prodotta nei giudizi di merito.

2. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso. Invero, qualora con il ricorso per cassazione si sollevino censure che comportino l’esame di delibere comunali, decreti sindacali e regolamenti comunali, è necessario – in virtù del principio di autosufficienza del ricorso stesso – che il testo di tali atti sia interamente trascritto e che siano, inoltre, dedotti i criteri di ermeneutica asseritamente violati, con l’indicazione delle modalità attraverso le quali il giudice di merito se ne sia discostato, non potendo la relativa censura limitarsi ad una mera prospettazione di un risultato interpretativo diverso da quello accolto nella sentenza (Cass. n. 1391 del 23/01/2014). La ricorrente, la quale ha sostenuto che la CTR ha errato nell’applicare il regolamento adottato dal Comune di Mantova, ha omesso di trascriverne il testo integrale.

8. Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

 

La corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere al contribuente le spese processuali che liquida in euro 7.300,00 oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 12 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2017

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