Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18496 del 12/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18496 Anno 2018
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: MERCOLINO GUIDO

ORDINANZA

sui ricorso iscritto ai n. 22552/2016 R.C. prQpuW da
REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa
dall’Avv. Eugenio Mangone, con domicilio eletto in Roma, via Ovidio, n. 20,
presso lo studio dell’Avv. Lorenzo Coleine;
– ricorrente contro
FALLIMENTO DELLA OR.COM . S.R.L. in liquidazione, in persona del curatore
p.t. Avv. Carlo Landolina, rappresentato e difeso dall’Avv. Francesco Surdi,
con domicilio eletto in Roma, via del Corso, n. 101, presso lo studio dello
Avv. Enrico Maria Mormino;

controricorrente

avverso il decreto del Tribunale di Palermo depositato il 18 agosto 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 maggio 2018
dal Consigliere Guido Mercolino.

Data pubblicazione: 12/07/2018

Rilevato che la Regione Puglia ha proposto ricorso per cassazione, per
tre motivi, illustrati anche con memoria, avverso il decreto del 18 agosto
2016, con cui il Tribunale di Palermo ha rigettato l’opposizione proposta dalla ricorrente avverso lo stato passivo del fallimento dell’Or.Com. S.r.l. in liquidazione, negando l’ammissione al passivo, in via privilegiata ai sensi

dicembre 1997, n. 449, di un credito di Euro 192.020,40, fatto valere a titolo di restituzione di un contributo pubblico in conto impianti del quale era
stata disposta la revoca a seguito della dichiarazione di fallimento;
che il curatore del fallimento ha resistito con controricorso, anch’esso illustrato con memoria;
che il Collegio ha deliberato, ai sensi del decreto del Primo Presidente
del 14 settembre 2016, che la motivazione dell’ordinanza sia redatta in forma semplificata.

Considerato che con il primo motivo d’impugnazione la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2033 cod. civ., censurando il decreto impugnato per aver ritenuto che il diritto alla restituzione
traesse origine da un provvedimento distinto dalla revoca del contributo,
senza considerare che quest’ultima comportava il venir meno del titolo della
erogazione, ricollegabile anzi alla dichiarazione di fallimento, che aveva determinato la perdita di un requisito di ammissibilità;
che con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e la falsa
applicazione dell’art. 9 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123 e dell’art. 21quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, osservando che, nell’individuare il fondamento del diritto alla restituzione in una deliberazione distinta da
quella di revoca, il decreto impugnato ha erroneamente ricondotto quest’ultima all’art. 21-quinquies cit., anziché all’art. 9 cit., senza tener conto dello
espresso richiamo di tale disposizione da parte del bando e della configurabilità del provvedimento come atto di autotutela, avente efficacia ex tunc,
giustificato dal sopravvenuto difetto di un requisito per la concessione del
contributo;

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dell’art. 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348 e dell’art. 24 della legge 27

che con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ. e dei principi generali in tema
d’interpretazione degli atti amministrativi, sostenendo che, nell’interpretazione della delibera posta a fondamento della domanda, il decreto impugnato non ha tenuto conto del tenore letterale della stessa, che attraverso il
rinvio agli artt. 3, comma undicesimo, e 16, comma terzo, del bando ri-

alle ipotesi di revoca previste dal secondo comma dell’art. 16 del bando, le
quali riguardavano fatti successivi all’erogazione del contributo ed imputabili
al beneficiario, attribuendovi arbitrariamente carattere tassativo ed inderogabile;
che i tre motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanti riflettenti profili diversi della medesima questione, sono fondati;
che, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, l’interpretazione degli atti amministrativi soggiace alle comuni regole di ermeneutica contrattuale, in quanto compatibili, le quali impongono, nella ricostruzione del contenuto dell’atto, di non arrestarsi ad una considerazione atomistica delle singole disposizioni, neppure quando la portata delle stesse possa
essere individuata, senza incertezze, sulla base del senso letterale delle parole, poiché anche questo dev’essere necessariamente riferito all’intero testo della dichiarazione, onde le varie espressioni che in essa figurano vanno
coordinate fra loro e ricondotte ad armonica unità e concordanza (cfr. Cass.,
Sez. I, 14/04/2006, n. 8876; 24/12/2004, n. 23978; 7/05/2002, n. 6535);
che nella specie, pur avendo riconosciuto che la determina regionale
addotta a sostegno della domanda richiamava l’art. 3, commi quarto, lett.
j), settimo ed undicesimo del bando (che prevedevano la revoca del contributo in caso di perdita dei requisiti di ammissibilità, tra i quali era compresa
la mancata sottoposizione a procedure concorsuali), il decreto impugnato ha
escluso che il diritto alla restituzione traesse origine da tale provvedimento,
ravvisandone il fondamento in una distinta dichiarazione di decadenza, contenuta nella medesima determina e ricondotta all’art. 21-quinquies della
legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto giustificata dai fatti sopravvenuti
previsti dall’art. 16, comma secondo, del bando, alla quale ha pertanto at-

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chiamava l’art. 9 del d.lgs. n. 123 del 1998, ed ha fatto invece riferimento

tribuito efficacia ex nunc, con la conseguente esclusione del diritto alla restituzione delle somme già erogate;
che la distinzione in tal modo introdotta non tiene conto del rapporto di
consequenzialità tra il ritiro del provvedimento di concessione del contributo
e l’intimazione della restituzione dell’importo erogato, disposte in unico contesto, né dell’espresso richiamo al potere di revoca previsto dall’art. 3,

sibilità previsti dall’art. 3, comma quarto, tra i quali era compresa la mancata sottoposizione alla procedura di fallimento;
che, anche a voler ritenere condivisibile l’affermata tassatività delle ipotesi di revoca del contributo, il predetto richiamo, del quale non è stata contestata la conformità al bando, deve considerarsi incompatibile con la tesi,
prospettata nel decreto impugnato, secondo cui le predette ipotesi si identificherebbero esclusivamente con quelle di cui all’art. 16, comma secondo;
che inoltre, indipendentemente dall’assenza di riferimenti testuali all’art.
21-quinquies della legge n. 241 del 1990 e dall’espresso richiamo all’art. 9
del d.lgs. n. 123 del 1998, la stessa duplicità degli atti di ritiro individuati
nella determina regionale risulta incomprensibile, non avendo il Tribunale
spiegato le ragioni per cui la Regione avrebbe dovuto contemporaneamente
disporre, nei confronti della società fallita, da un lato la revoca del contributo e dall’altro la decadenza dallo stesso;
che il decreto impugnato va pertanto cassato, con il conseguente rinvio
della causa al Tribunale di Palermo, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato; rinvia al Tribunale di Palermo, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese
del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 15/05/2018

comma undicesimo, del bando per l’ipotesi di perdita dei requisiti di ammis-

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