Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18496 del 10/08/2010

Cassazione civile sez. trib., 10/08/2010, (ud. 13/04/2010, dep. 10/08/2010), n.18496

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Comune di San Benedetto del Tronto, elettivamente domiciliato in

Roma, via F. Denza 20, presso lo studio degli avv.ti Del Federico

Lorenzo e Laura Rosa, rappresentato e difeso dal primo per mandato a

margine del controricorso;

– ricorrente –

contro

C.R.M. Centro Radioelettronico Marittimo s.r.l.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 32/9/06 della Commissione 2010 tributaria

regionale di Ancona, emessa il 17 febbraio 2006, depositata il 9

giugno 2006, R.G. 447/04;

udita la relazione della causa svolta all’udienza del 13 aprile 2010

dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

udito l’Avvocato Valeria D’Ilio per delega del difensore del Comune

ricorrente;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La societa’ C.R.M. – Centro Radioelettronico Marittimo s.r.l.

proponeva ricorso contro gli avvisi di accertamento I.C.I. per gli anni dal 1997 al 2000 relativi allo stabilimento insistente su area demaniale (banchina di riva del porto in territorio del (OMISSIS)) da essa gestito come laboratorio per l’installazione, la riparazione e la manutenzione di apparecchiatura elettronica di bordo. La societa’ opponeva che, solo a decorrere dal 1 gennaio 2001 (in forza della L. n. 388 del 2000, art. 3), il concessionario di aree demaniale e’ considerato soggetto passivo I.C.I..

La C.T.P. di Ascoli Piceno accoglieva i ricorsi ritenendo tassativa l’indicazione dei soggetti passivi contenuta nel D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3, comma 1.

La C.T.R. respingeva l’appello.

Ricorre con tre motivi di ricorso il Comune di San Benedetto del Tronto.

Non svolge difese la C.R.M. s.r.l..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso il Comune deduce la violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3, commi 1 e 2 nella formulazione applicabile ratione temporis prima della novella introdotta con L. n. 388 del 2000.

Con il secondo motivo di ricorso il comune deduce la violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3, commi 1 e 2 (nella originaria formulazione anteriore alla modifica apportata dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 58).

Con il terzo motivo di ricorso il Comune deduce la omessa motivazione circa un fatto decisivo e controverso (costituito dal titolo concessorio in forza del quale la C.R.M. s.r.l. possiede il fabbricato per cui si controverte e che ha condotto i giudici di appello a riscontrare la natura reale del diritto del concessionario).

I tre motivi che possono essere esaminati congiuntamente sono fondati.

I giudici di merito – nonostante l’esplicita deduzione di tale richiesta da parte dell’ente impositore gia’ nelle difese svolte in primo grado -hanno omesso una valutazione di fatto circa la natura della concessione e la qualificabilita’ in termini di diritto di superficie del rapporto intercorrente fra la concessionaria C.R.M. e il cespite immobiliare insistente su area demaniale.

Come e’ noto la giurisprudenza di legittimita’ (a partire da Cassazione civile, Sezioni unite, n. 1324 del 13 febbraio 1997) ritiene che la natura demaniale del bene dato in godimento non osta alla qualificazione del diritto di godimento del concessionario come diritto di superficie. Ai fini della affermazione o meno della soggezione del concessionario alla imposizione I.C.I. e’ quindi necessario verificare se l’atto di concessione costituisca a favore del concessionario un diritto reale di superficie sull’immobile ovvero attribuisca un diritto di natura obbligatoria (Cass. civ., sez. 5^, n. 9938 del 16 aprile 2008 e Cass. civ., sez. 5^, n. 22757 del 3 dicembre 2004).

E’ inoltre rilevante ribadire che la modifica introdotta nel D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3 dalla L. n. 388 del 2000, art. 18, comma 3 non esclude affatto, in virtu’ del suo carattere innovativo, la possibilita’ di ritenere, per le annualita’ precedenti al 2001, i concessionari soggetti all’imposizione I.C.I. qualora la natura del diritto loro attribuita dalla concessione sia quella di diritto reale di superficie. La portata innovativa della citata disposizione consiste infatti nell’assoggettare a partire dal 2001 tutti i concessionari all’imposizione, a prescindere dalla natura obbligatoria o reale del diritto loro attribuito dall’atto di concessione.

Il ricorso va pertanto accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale delle Marche che accertera’, ai fini del giudizio sull’opposizione all’imposizione I.C.I., la natura del diritto attribuito alla C.R.M. dal rapporto di concessione e decidera’ anche in merito alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della C.T.R. delle Marche che decidera’ anche sulle spese processuali del giudizio di cassazione.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2010

 

 

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