Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18496 del 10/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 10/07/2019, (ud. 16/04/2019, dep. 10/07/2019), n.18496

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12547-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

I.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

GIOVANNI DI PASQUALE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4006/13/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il

16/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CAPOZZI

RAFFAELE.

Fatto

RILEVATO

che l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso una sentenza della CTR della Sicilia, sezione staccata di Catania, di rigetto dell’appello da essa proposto contro una decisione della CTP di Ragusa, la quale, accogliendo il ricorso del contribuente I.S. avverso il diniego di rimborso del 90% dell’IRPEF da lui versata negli anni 1990, 1991 e 1992 su redditi di lavoro subordinato, per essere il contribuente residente in uno dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del dicembre 1990, aveva ritenuto che detto rimborso spettasse al contribuente ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9,comma 17.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale l’Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, così come modificato dal D.L. n. 91 del 2017, art. 16 octies, convertito dalla L. n. 123 del 2017, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., in quanto la normativa da ultimo citata era applicabile al presente giudizio, pur se la sentenza impugnata era stata depositata il 29 novembre 2016 e quindi prima dell’entrata in vigore del citato D.L. n. 91 del 2017, art. 16 octies(13 agosto 2017); invero tale articolo era da ritenere applicabile a tutti i giudizi pendenti alla data della sua entrata in vigore ed era riferibile a tutte le istanze presentate, si che le somme da corrispondere erano destinate a ridursi in percentuale, nel caso che gli importi complessivi dovuti eccedessero le risorse stanziate in bilancio;

che, pertanto, la ricorrente chiede una pronuncia che circoscriva espressamente la condanna “nei limiti di cui alla L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665” ovvero che dia atto della cessata materia del contendere, potendosi provvedere direttamente alla liquidazione in sede amministrativa, nei limiti indicati dalla norma sopravvenuta;

che il contribuente ha presentato controricorso;

che l’unico motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate è infondato;

che va innanzitutto rilevato come, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la sentenza oggetto della presente impugnazione è stata pubblicata il 16 ottobre 2017 e quindi dopo l’entrata in vigore del citato D.L. n. 91 del 2017, art. 16 octies(13 agosto 2017), si che detto articolo è certamente applicabile al presente giudizio e riferibile all’istanza presentata dal contribuente;

che, come sopra anticipato, il motivo di ricorso in esame è infondato, avendo più volte la giurisprudenza di legittimità rilevato che lo ius superveniens, sopra descritto, non incide in alcun modo sul diritto al rimborso spettante ai soggetti colpiti dal sisma del 1990, operando detto rimborso entro i limiti delle risorse stanziate e disponibili, si che le eventuali questioni sui conseguenziali provvedimenti liquidatori emessi dall’Agenzia delle entrate possono avere rilievo solo in fase esecutiva, ovvero in quella eventuale di ottemperanza (cfr. Cass. n. 29906 del 2017; Cass. n. 4291 del 2018);

che il ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate va pertanto respinto, con sua condanna alle spese di giudizio, quantificate come in dispositivo;

che, risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, trattandosi di amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica D.P.R. 30 maggio 2012, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

la Corte respinge il ricorso e condanna l’Agenzia ricorrente al pagamento delle spese processuali, quantificate in Euro 3.000,00, oltre alle spese generali nella misura forfettaria del 15% ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 16 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2019

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