Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18496 del 08/09/2011

Cassazione civile sez. VI, 08/09/2011, (ud. 30/06/2011, dep. 08/09/2011), n.18496

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

O.K.T. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA P. LEONARDI CATTOLICA 3, presso lo studio dell’avvocato

ALESSANDRO FERRARA, rappresentata e difesa dall’avvocato FERRARA

SILVIO giusta mandato alle liti in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

QUESTURA di ROMA, in persona del Questore pro tempore, MINISTERO

DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso il provvedimento n. R.G. 282/10 del GIUDICE DI PACE di ROMA,

depositato il 03/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si legge quanto segue:

“1. – La sig.ra O.K.T. ricorre per cassazione avverso decreto di proroga del suo trattenimento presso un centro di identificazione ed espulsione emesso de plano dal Giudice di pace di Roma.

Resistono con controricorso il Ministero dell’Interno e la Questura di Roma.

2. – L’unico motivo di ricorso, con cui si censura l’adozione del provvedimento impugnato senza previa instaurazione del contraddittorio con l’interessata, è fondato.

Al procedimento giurisdizionale di decisione sulla richiesta di proroga del trattenimento dello straniero, già sottoposto a tale misura per il primo segmento temporale previsto dalla legge, devono essere applicate, infatti, le stesse garanzie del contraddittorio, consistenti nella partecipazione necessaria del difensore e nell’audizione dell’interessato, che sono previste esplicitamente, ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 4, nel procedimento di convalida della prima frazione temporale del trattenimento, essendo tale applicazione estensiva imposta da un’interpretazione costituzionalmente orientata del successivo comma 5, relativo all’istituto della proroga, tenuto conto che un’opposta lettura delle norme sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.

(Cass. 4544/2010 e successive conformi).”;

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che detta relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e notificata all’Avvocatura dello Stato;

che la parte ricorrente ha presentato memoria; che il Collegio condivide quanto osservato nella relazione sopra trascritta;

che, pertanto, il ricorso va accolto e il decreto impugnato va cassato senza rinvio, più non potendo essere prorogata la misura di trattenimento a suo tempo disposta;

che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di merito, cui non ha partecipato l’attuale ricorrente, mentre le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio il decreto impugnato e condanna l’amministrazione controricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.400,00, di cui 1.300,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 30 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2011

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