Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18495 del 26/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 26/07/2017, (ud. 10/07/2017, dep.26/07/2017),  n. 18495

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. ROCCHI Giacomo – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1545/2011 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

V.G.;

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Puglia n. 378/22/2009, depositata il 20.11.2009;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 luglio

2017 dal Consigliere Roberto Amatore.

Fatto

RILEVATO

CHE:

– La parte ricorrente propone ricorso per cassazione, affidando la sua impugnativa a due motivi di doglianza.

– Avverso l’avviso di rettifica Iva emesso dall’Ufficio Iva di Lecce proponeva ricorso il contribuente e la C.T.P. di Lecce accordava ragione a quest’ultimo, ritenendo documentata l’autorizzazione della competente Procura della repubblica per l’utilizzo degli elementi di riscontro acquisiti durante le indagini preliminari ai fini degli accertamenti fiscali e come non provati da parte dell’amministrazione gli incassi di imposta sul valore aggiunto, da calcolarsi sui proventi illeciti. Avverso la predetta decisione interponeva appello l’Ufficio finanziario innanzi alla C.T.R. della Puglia che tuttavia rigettava il gravame.

– con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 537 del 1993, art. 14, comma 4, nonchè della L. n. 825 del 1971, art. 10, comma 2, e ciò in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Si evidenzia che, conformemente a quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, i proventi derivanti da attività illecita sono assoggettabili ad Iva, e ciò ai sensi della L. n. 537 del 1993, art. 14, comma 4. Si osserva ancora che in omaggio al principio di unitarietà, oggettività e interdipendenza della base imponibile, i medesimi fatti economici assoggettabili ad imposizione diretta devono necessariamente risultare assoggettabili anche ad Iva;

– con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 1,2 e 4. Si osserva che illegittimamente la C.T.R. aveva fatto discendere la non tassabilità dei proventi illeciti dalla affermata mancanza di prova dell’avvenuto incasso di tali proventi. Si evidenzia tuttavia che una volta emersa in PVC l’inequivocabile sussistenza dei presupposti oggettivi, soggettivi e territoriali richiesti dalla normativa di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, l’Ufficio aveva legittimamente proceduto all’emissione dell’atto impositivo. Anche sulla base di tale considerazione la decisione impugnata doveva considerarsi giuridicamente errata.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

– entrambi i motivi di ricorso sono fondati e possono essere esaminati congiuntamente, riguardando invero la soluzione della medesima questio iuris;

– sul punto qui in discussione, è utile richiamare la giurisprudenza affermata da questa Corte (ed alla quale si intende qui fornire continuità applicativa) secondo cui anche in tema di I.V.A., trova applicazione, il principio, posto dalla disposizione della L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 14, comma 4, (di per sè riferita alla disciplina delle imposte sui redditi), secondo il quale i proventi provenienti da attività illecita sono assoggettabili ad imposizione(Sez. 5, Sentenza n. 3550 del 12/03/2002 (Rv. 552998 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 24471 del 17/11/2006 (Rv. 594953 01);

– si impone pertanto l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice competente per un nuovo esame (anche per le spese del presente giudizio) che tenga in considerazione il principio di diritto qui riaffermato.

PQM

 

La Corte in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla C.T.R. della Puglia, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 10 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2017

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