Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18495 del 21/09/2016


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Cassazione civile sez. trib., 21/09/2016, (ud. 14/07/2016, dep. 21/09/2016), n.18495

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 30636-2011 proposto da:

G.G.M.T. SRL, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA EMANUELE

GIANTURCO 6, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO SCIUTO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIERANGELO OLIVIERI

giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI GENOVA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 49/2010 della COMM.TRIB.REG. di GENOVA,

depositata il 04/11/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/07/2016 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI;

udito per il ricorrente l’Avvocato SCIUTO che si riporta al ricorso e

alla memoria depositati e chiede l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l’impugnazione, da parte della contribuente, di un avviso d’accertamento e liquidazione emessi dal comune di Genova, con il quale l’ente locale, richiedeva il pagamento dell’imposta Ici per l’anno (OMISSIS), relativamente ad aree coperte e scoperte situate nell’ambito del porto di Genova e date in concessione alla società contribuente.

La CTP accoglieva parzialmente il ricorso, ritenendo che il valore delle aree dovesse essere rideterminato “sulla base della metratura dell’area espressa dalla società ricorrente e secondo i valori di cui alla circolare esplicativa del Demanio, riferita alla valorizzazione delle aree”, mentre la CTR respingeva l’appello della medesima società contribuente.

Avverso la sentenza della CTR, la società privata ha proposto ricorso davanti a questa Corte di Cassazione sulla base di cinque motivi di ricorso, mentre il comune di Genova non ha spiegato difese scritte.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo, secondo e quarto motivo di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente, attenendo a profili strettamente connessi, la società ricorrente denuncia il vizio di nullità dell’avviso d’accertamento per contrarietà al D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1, 2, 5, e 11 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè omessa o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo della vicenda, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto, poichè non era stata ancora attribuita la rendita definitiva per il fabbricato insistente sull’area demaniale oggetto di concessione, il Comune, ad avviso della ricorrente, non poteva emettere l’avviso d’accertamento, con il quale si sarebbe sostituito all’organo competente per legge all’accatastamento (Agenzia del Territorio), determinando unilateralmente il valore imponibile, non solo del predetto fabbricato, ma anche delle aree scoperte oggetto di concessione, ed in ogni caso, in maniera erronea; inoltre, la contribuente ha dichiarato di aver provveduto a dei versamenti ICI, in attesa dell’attribuzione della rendita catastale, e pertanto, non sarebbero comunque dovuti nè sanzioni nè interessi.

Il motivo è inammissibile, in quanto le censure sono rivolte nei confronti dell’avviso di accertamento, cioè dell’atto impositivo emesso dal Comune di Genova, e della asserita illegittima condotta dallo stesso serbata nella vicenda, come è anche dato riscontrare nella parte finale degli esposti motivi, nei quali si chiede la cassazione della sentenza impugnata per nullità dell’avviso d’accertamento, invece, che per specifici vizi della sentenza impugnata. Nel corpo del ricorso, ci si riferisce alla sentenza impugnata alle pagine 8, 9, 11, 15 e 18 paventando generiche omissioni di pronuncia che non sono indicate nella rubrica, ovvero censure di omessa o contraddityoria motivazione, all’evidenza generiche (v. Cass. n. 17125/2007, ord. n. 187/2014), senza l’individuazione di alcuna sottostante questione di fatto (v. Cass. n. 21152/2014, 21439/2015) e che non aggrediscono alcuna effettiva ratio decidendi e sintomatiche invece, attraverso l’esposizione di un mero dissenso, della malcelata volontà finalizzata a richiedere il riesame del merito della controversia, inammissibile nel presente giudizio (V. Cass. ord. n. 91/2014, Cass. sez. un. 24148/2013)).

Con il terzo e il quinto motivo di ricorso, che si esaminano congiuntamente perchè strettamente connessi, la società ricorrente denuncia il vizio di nullità dell’avviso d’accertamento per violazione o non corretta applicazione della circolare dell’Agenzia del Demanio del 28 giugno 2002, e violazione della Risoluzione n. 3 del Dipartimento delle Finanze del 10 agosto 2009, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè omessa o quantomeno insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per erronea quantificazione del valore imponibile degli immobili oggetto di controversia, e perchè l’area demaniale di cui trattasi, doveva essere considerata esente da ICI perchè destinata al traffico marittimo e/o strumentale allo svolgimento delle attività portuali e come tale andava censita in catasto alla categoria E/1.

I motivi sono, innanzitutto, inammissibili, perchè anch’essi si rivolgono contro l’avviso d’accertamento, invece che contro la sentenza impugnata e inoltre, difettano di autosufficienza, in quanto, i documenti di prassi non sono stati riportati in ricorso, nè è stata indicata la loro collocazione nell’ambito della documentazione afferente al merito, nè comunque allegati, ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (v. Cass. sez. un. 23019/2007, sez. un. 28547/2008, 26174/2014), di talchè questa Corte non è in grado di verificare il rispetto di tali delibere e risoluzioni, con l’attività posta in essere dal comune.

La mancata costituzione del comune di Genova, esonera il Collegio dal provvedere sulla regolamentazione delle spese.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2016

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