Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18495 del 10/08/2010

Cassazione civile sez. trib., 10/08/2010, (ud. 13/04/2010, dep. 10/08/2010), n.18495

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Comune di San Benedetto del Tronto, elettivamente domiciliato in

Roma, via F. Denza 20, presso lo studio degli avv.ti Del Federico

Lorenzo e Laura Rosa, rappresentato e difeso dal primo per mandato a

margine del controricorso;

– ricorrente –

contro

M.M.C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 99/4/05 della Commissione tributaria regionale

di Ancona, emessa il 19 luglio 2005, depositata il 21 settembre 2005,

R.G. 388/04;

nonche’ sul ricorso iscritto al n. 29821/06 RG proposto da:

Comune di San Benedetto del Tronto, elettivamente domiciliato in

Roma, via F. Denza 20, presso lo studio degli avv.ti Del Federico

Lorenzo e Laura Rosa, rappresentato e difeso dal primo per mandato a

margine del controricorso;

– ricorrente –

contro

B.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 98/4/05 della Commissione tributaria regionale

di Ancona, emessa il 19 luglio 2005, depositata il 21 settembre 2005,

R.G. 387/04;

udita la relazione della causa svolta all’udienza del 13 aprile 2010

dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

udito l’Avvocato Valerla D’Ilio difensore (per delega) del Comune

ricorrente;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro che ha concluso per l’accoglimento dei ricorsi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Comune di San Benedetto del Tronto notificava alla sig.ra M.M.C. e al coniuge B.L. avvisi di liquidazione diretti al recupero della maggior ICI dovuta relativamente a un fabbricato adibito a bar, ristorante e albergo in comproprieta’ dei due coniugi. Il Comune contestava l’utilizzazione dei criteri di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3 per la determinazione dell’imposta in quanto l’immobile essendo di proprieta’ di ciascuno dei coniugi per il 50% non poteva considerarsi interamente posseduto dall’impresa familiare del B.. La M. e il B. proponevano, con separati ricorsi, opposizione e deducevano che il fabbricato e’ interamente adibito all’esercizio dell’impresa familiare e iscritto annualmente nel registro dei beni ammortizzabili. Deducevano inoltre che il fabbricato rientra nella categoria (OMISSIS) e che il classamento e’ avvenuto il 14 aprile 1998 con conseguente applicabilita’ del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3 solo a partire dal 1999.

La CTP accoglieva i ricorsi e la CTR ha confermato le decisioni rilevando che sussistevano nel 1994 tutti i requisiti per l’applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3 (l’immobile non era iscritto in catasto ed era classificabile nel gruppo catastale (OMISSIS), era interamente in possesso di una impresa ed era distintamente contabilizzato).

Contro le due decisioni ricorre con separati ricorsi il Comune e deposita memoria ex art. 378 c.p.c..

Si difendono con controricorso la M. e il B..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi vanno riuniti sussistendone con evidenza le condizioni di legge.

Con un unico articolato motivo, per entrambi i ricorsi, il Comune deduce violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1, comma 2, art. 3, comma 1, art. 5, commi 3 e 4, nonche’ dell’art. 230 bis c.c. e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Secondo il Comune nella specie non puo’ ritenersi il possesso esclusivo dell’immobile da parte dell’impresa familiare, che ha comunque carattere individuale (salvo propria contraria non raggiunta nel presente giudizio), in quanto la nozione di possesso rilevante ai fini ICI coincide con la corrispondenza dell’esercizio del potere di fatto da parte del titolare di un diritto reale. Ne consegue che non poteva applicarsi il metodo della valutazione contabile ma doveva invece applicarsi quello della rendita presunta (calcolata in riferimento agli immobili similari gia’ iscritti in catasto).

La tesi del Comune ricorrente non puo’ essere condivisa. Il requisito del possesso dell’intero immobile esprime infatti un riferimento all’esercizio del potere di fatto sul bene oggetto dell’imposizione da parte di un’impresa e all’estensione materiale di tale esercizio.

Nel caso in esame, in cui tale esercizio del potere di fatto, corrispondente al possesso si accompagna alla titolarita’ della proprieta’ del bene da parte dei coniugi che di comune accordo lo conferiscono all’esercizio dell’impresa familiare non puo’ verificarsi la situazione di scissione fra possesso della quota proprietaria del coniuge non intestatario dell’impresa familiare e utilizzazione di fatto del bene. Per un verso il coniuge non titolare esercita il suo possesso sull’immobile attribuendone la disponibilita’ all’impresa familiare e per altro verso e’ proprio la costituzione di un’impresa familiare che richiede e giustifica l’attribuzione del possesso dell’immobile adibito a esercizio alberghiero e commerciale all’impresa. Ne’ e’ possibile ipotizzare, stante la comune ed esclusiva appartenenza in pari quota dell’immobile ai coniugi, una attribuzione del possesso differenziata in virtu’ della titolarita’ dell’appartenenza dell’impresa se non a costo della sovrapposizione di categorie civilistiche a un rapporto di carattere tributario. Sotto questo profilo quello che interessa al legislatore e’ la riferibilita’ del possesso a una situazione proprietaria o di carattere reale che nella specie e’ mediata dalla partecipazione di entrambi i soggetti conferenti all’impresa familiare.

I ricorsi vanno pertanto respinti. Sussistono giusti motivi in relazione alla peculiarita’ della controversia per compensare interamente le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta i ricorsi riuniti e compensa le spese del giudizio di cassazione.

Cosi’ deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2010

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