Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18494 del 26/07/2017
Cassazione civile, sez. trib., 26/07/2017, (ud. 10/07/2017, dep.26/07/2017), n. 18494
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –
Dott. ROCCHI Giacomo – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1241/2011 R.G. proposto da:
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso
la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
M.B.;
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio
n. 685/39/2009, depositata il 13 novembre 2009;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 luglio
2017 dal Consigliere Roberto Amatore.
Fatto
RILEVATO
CHE:
– La parte ricorrente propone ricorso per cassazione, affidando la sua impugnativa a due ragioni di doglianza. L’Ufficio finanziario aveva proposto appello avverso la decisione della C.T.P. di Frosinone con il quale, in prima istanza, era stato accolto il ricorso della contribuente in ordine alla qualifica come agricola dell’attività da sottoporsi a tassazione. La C.T.R. del Lazio tuttavia respingeva l’appello, accordando ragione alla ditta resistente.
– con il primo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, commi 2 e 3 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56. Osserva la difesa erariale che il giudice di appello aveva ritenuto che l’amministrazione finanziaria non avesse fornito la prova in ordine all’esatto ammontare del reddito del contribuente, come coincidente con quello emergente dall’accertamento induttivo, così obliterando – sempre secondo le doglianze dell’ufficio finanziario – la funzione del detto accertamento. Si osserva ancora che l’esistenza di una presunzione legale è sufficiente, differenza di una presunzione semplice, alla prova del factum probandi, giacchè la presunzione semplice abbisogna dei requisiti della gravità, precisione e concordanza. Si evidenzia che la decisione impugnata aveva violato così la regola sull’onere della prova. Si osserva, ancora, che, in relazione alla dedotta violazione D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 e dell’art. 56 T.U. Iva, la funzione informativa della motivazione viene rispettata anche dalla motivazione per relationem e che ciò nonostante la sentenza impugnata risultava illegittima nella misura in cui aveva ritenuto superato l’accertamento presuntivo mediante la semplice allegazioni di fatti, peraltro generici e non dirimenti, operata dal contribuente in sede di contraddittorio e di ricorso introduttivo, e ciò in assenza di qualsivoglia supporto probatorio.
– con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, illogicità della motivazione in ordine ad un fatto decisivo della controversia. Si osserva che – a fronte di specifiche deduzioni operate dall’Ufficio nell’avviso di accertamento e nel giudizio di merito, con cui l’amministrazione finanziaria aveva evidenziato le dichiarazioni dei redditi presentati dal contribuente e la redditività media del settore – la C.T.R. aveva omesso qualsivoglia valutazione sulle circostanze di fatto addotte dall’Ufficio che corroboravano la validità dell’accertamento avversato.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
– il secondo motivo è fondato ed assorbe l’esame delle ulteriori doglianze sollevate dalla parte ricorrente;
– la questione che ci occupa riguarda l’interrogativo se sia legittimo o meno il provvedimento impositivo che aveva considerato imprenditore commerciale e non agricolo la odierne contribuente indicata in epigrafe, e ciò in relazione ad un accertamento induttivo in cui a – fronte di una accertata irregolarità nella tenuta della contabilità (con particolare riferimento al libro di scarico e carico del bestiame), che non consentirebbe l’accertamento del presupposto impositivo (e cioè la possibilità che il terreno produca 1/4 del mangime necessario al sostentamento del bestiame visto) dovrebbe ritenersi impossibile determinare tale proporzione per il venir meno di uno dei due elementi di valutazione;
– la motivazione impugnata risulta formulata in modo laconico e per certi versi anche apodittico in relazione alle doglianze sollevate in sede di gravame da parte dell’odierno ricorrente, doglianze alle quali comunque non fornisce adeguata risposta;
– si impone pertanto l’annullamento della sentenza impugnata per un nuovo esame.
PQM
P.Q.M.
La Corte in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. del Lazio in diversa composizione per nuovo esame.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 10 luglio 2017.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2017