Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18494 del 21/09/2016


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Cassazione civile sez. trib., 21/09/2016, (ud. 14/07/2016, dep. 21/09/2016), n.18494

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17312-2010 proposto da:

COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO, in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. DENZA 20, presso

lo studio dell’avvocato LAURA ROSA, rappresentato e difeso

dall’avvocato LORENZO DEL FEDERICO giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

C.M.M., elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI

PRISCILLA 106, presso lo studio dell’avvocato ALFREDO PIERETTI,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE D’ALISE giusta delega

in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 65/2009 della COMM.TRIB.REG. di ANCONA,

depositata il 06/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/07/2016 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI;

udito per la controricorrente l’Avvocato DE STEFANO per delega

dell’Avvocato D’ALISE che si riporta al controricorso e chiede il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l’impugnazione, da parte della contribuente, di un avviso d’accertamento e liquidazione emesso dal comune di S. Benedetto del Tronto, con il quale l’ente locale, richiedeva il pagamento dell’imposta Ici per le annualità (OMISSIS) relativamente ad immobili di proprietà di C.M.M., la quale eccepiva in primo grado, il difetto di notifica, il difetto di motivazione e la violazione del D.Lgs. n. 504 dsel 1992.

La ctp accoglieva il ricorso della contribuente, in quanto le rendite definitive non erano state notificate autonomamente alla contribuente ma solo al momento della notifica dei distinti avvisi di liquidazione ICI, in data 28.12.2004. La CTR respingeva l’appello, confermando la sentenza di primo grado, anche perchè l’ente impositore non aveva allegato agli atti impositivi, i documenti sui quali si basava la pretesa tributaria.

Avverso la sentenza della CTR, il comune di S. Benedetto del Tronto ha proposto ricorso davanti a questa Corte di Cassazione sulla base di tre motivi, mentre la contribuente ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Vanno, per priorità di ordine logico, esaminate, preliminarmente, le eccezioni in rito, sollevate in sede di ricorso incidentale, e precisamente, la prima attiene all’improcedibilità del ricorso perchè sarebbe stato proposto oltre il termine di cui all’art. 327 c.p.c., con conseguente decadenza dall’impugnazione, mentre la seconda eccezione attiene alla nullità della procura, conferita dal ricorrente a margine del ricorso, per violazione dell’art. 365 c.p.c., perchè risulterebbe generica, in quanto non richiama, nel caso specifico, ed in maniera inequivocabile, l’atto per la quale è stata conferita.

Le eccezioni sono infondate.

Infatti, il ricorso risulta consegnato per la spedizione in data 21 giugno 2010 (ultimo giorno utile, in quanto la sentenza è stata depositata in cancelleria il 6 maggio 2009), a nulla rilevando che l’atto sia stato, poi, materialmente spedito per la notifica, dall’ufficiale giudiziario, il giorno 22 giugno 2010 (C. Cost. n. 477/02).

In riferimento, invece, all’eccezione di nullità della procura, è insegnamento di questa Corte, quello secondo cui “Il mandato apposto in calce o a margine del ricorso per cassazione è, per sua natura, speciale, senza che occorra per la sua validità alcuno specifico riferimento al giudizio in corso od alla sentenza contro la quale si rivolge, poichè il carattere di specialità è deducibile dal fatto che la procura al difensore forma materialmente corpo con il ricorso o il controricorso al quale essa si riferisce (Cass. ordinanza n. 1205/2015).

Con il primo motivo di ricorso, il Comune ricorrente ha denunciato il vizio di contraddittoria motivazione su un punto controverso e decisivo per la risoluzione della lite, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto i giudici d’appello, da una parte, avrebbero ritenuto corretta e meritevole di conferma la decisione di prime cure, di nullità dell’atto impositivo, per la mancanza della previa e autonoma notifica delle rendite catastali definitive al contribuente, ma dall’altro avrebbero riconosciuto che la notifica della rendita unitamente a quella degli atti impugnati, è conforme al disposto della L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 3.

Con il secondo motivo di ricorso, il Comune ricorrente ha denunciato il vizio di violazione di legge, in particolare della L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 3 in quanto, gli atti attributivi della rendita, adottati entro il 31.12.1999 e recepiti in atti impositivi emessi successivamente alla data di entrata in vigore della L. n. 342 del 2000, la notifica di questi ultimi costituisce altresì, a tutti gli effetti, notifica delle nuove rendite, che da quel momento potranno anche essere impugnate dal contribuente, pertanto, nella presente vicenda, l’attività impositiva del comune doveva considerarsi legittima.

Con il terzo motivo, il Comune ricorrente ha denunciato il vizio di violazione dell’art. 112 c.p.c., sotto il profilo dell’ultra petizione, nonchè violazione di giudicato interno, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, poichè i giudici di primo grado avevano escluso il difetto di motivazione dell’atto impositivo, sotto il profilo della mancata allegazione degli atti, e la contribuente vittoriosa in primo grado, nel costituirsi in appello, si era limitata a contrastare le deduzioni del comune appellante, in ordine alla corretta interpretazione della L. n. 342 citata, art. 74, comma 3 senza riproporre il profilo del difetto di motivazione del medesimo atto impositivo, tanto più con appello incidentale; pertanto, i giudici d’appello, erroneamente avevano censurato la mancata allegazione degli atti all’atto impositivo, in quanto su tale censura, la contribuente aveva prestato acquiescenza (per mancata riproposizione della questione), con formazione del giudicato interno.

Il primo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto non è formulato il “quesito di fatto” (in relazione al vizio censurato sotto l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), richiesto a pena d’inammissibilità dall’art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis (la sentenza è stata pubblicata prima del 4 luglio 2009). Questa Corte ha, infatti, chiarito che “E inammissibile, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., per le cause ancora ad esso soggette, il motivo di ricorso per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione qualora non sia stato formulato il c.d. quesito di fatto, mancando la conclusione a mezzo di apposito momento di sintesi, anche quando l’indicazione del fatto decisivo controverso sia rilevabile dal complesso della formulata censura, attesa la “ratio” che sottende la disposizione indicata, associata alle esigenze deflattive del filtro di accesso alla S.C., la quale deve essere posta in condizione di comprendere, dalla lettura del solo quesito, quale sia l’errore commesso dal giudice di merito” (Cass. n. 24255/2011).

Il secondo motivo di ricorso è fondato.

E’, infatti, insegnamento di questa Corte, quello secondo cui “In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, comma 3, prevede, senza fissare alcun obbligo di allegazione o riproduzione, che gli atti impositivi fondati sulle attribuzioni di rendita adottate entro il 31 dicembre 1999 costituiscono a tutti gli effetti anche notificazione di dette rendite, mentre il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 11, comma 2 bis, comma introdotto dal D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, pur confermando, in via generale, l’obbligo di allegazione dell’atto presupposto sconosciuto, ha ritenuto, però, di dover escludere tale obbligo quando l’atto impositivo riproduca il contenuto essenziale dell’atto richiamato. Detta disposizione, pur ponendosi in continuità logico-sistematica con i principi di chiarezza e motivazione degli atti dell’Amministrazione finanziaria, ne attenua il rigore, esonerando dall’obbligo dell’allegazione in tutti i casi in cui venga riprodotto in motivazione il contenuto essenziale dell’atto richiamato, per tale intendendosi l’indicazione degli elementi da cui trae le mosse la pretesa impositiva (Cass. n. 24948/11, 10801/2010), Nel caso di specie, è pacifico che la rendita era stata “messa in atti” prima del 31.12.1999 e il Comune aveva legittimamente notificato tale rendita unitamente all’atto impositivo, pertanto, la parte contribuente avrebbe potuto impugnare la rendita definitiva nel termine decadenziale di sessanta giorni.

Anche il terzo motivo di ricorso è fondato, in quanto, dalla lettura delle controdeduzioni d’appello, riportate in ricorso dal Comune ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, emerge come la parte contribuente non abbia espressamente riproposto (nè con appello incidentale nè in altro modo), le proprie doglianze nei confronti della decisione dei primi giudici che, pur ritenendo fondato il ricorso, avevano ritenuto adeguatamente motivato l’atto impositivo. E’ infatti, insegnamento di questa Corte, quello secondo cui “Nel processo tributario, il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 56 nel prevedere che le questioni e le eccezioni non accolte in primo grado, e non specificamente riproposte in appello, si intendono rinunciate, fa riferimento, come il corrispondente art. 346 c.p.c., all’appellato e non all’appellante, principale o incidentale che sia, in quanto l’onere dell’espressa riproposizione riguarda, nonostante l’impiego della generica espressione “non accolte”, non le domande o le eccezioni respinte in primo grado, bensì solo quelle su cui il giudice non abbia espressamente pronunciato (ad esempio, perchè ritenute assorbite), non essendo ipotizzabile, in relazione alle domande o eccezioni espressamente respinte, la terza via – riproposizione/rinuncia – rappresentata dall’art. 56 del citato D.Lgs. e art. 346 codice di rito, rispetto all’unica alternativa possibile dell’impugnazione principale o incidentale – o dell’acquiescenza, totale o parziale, con relativa formazione di giudicato interno (Cass. n. 7702/2013). Pertanto, da una parte, CTR ha statuito oltre la domanda non essendogli stata riproposta la censura da parte dell’appellata, dall’altra nel merito, il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2 bis (vigente ratione temporis) pur confermando in via generale l’obbligo di allegazione dell’atto presupposto non conosciuto dal destinatario, ha ritenuto però, sufficiente, che il Comune potesse riprodurre, nell’atto impositivo, il contenuto essenziale dell’atto richiamato, ciò in conformità con quanto statuito da questa Corte (Cass. n. 24948/11, cit.).

Va, conseguentemente, dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso e accolto il secondo e il terzo motivo di ricorso, rigettato il ricorso incidentale, cassata l’impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, ex art. 384 c.p.c., rigettato l’originario ricorso introduttivo.

Sussistono giusti motivi, attesa la parziale soccombenza del ricorrente sul primo motivo di ricorso, per la compensazione delle spese del giudizio di merito anche a seguito della già operata compensazione da parte delle CTR, ponendosi a carico della intimata le spese del giudizio di legittimità.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso principale, accoglie il secondo e terzo motivo del ricorso principale, rigetta l’incidentale, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente. Dichiara compensate le spese del giudizio di merito e condanna la società intimata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in C. 500,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2016

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