Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18494 del 12/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18494 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22971-2017 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
SILVESTRI CLAUDIO, in proprio e nella qualità di legale
rappresentante pro tempore della Società GAMMA SAS DI
SILVESTRI CLAUDIO & C., CURTONI PAOLA, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI 14, presso lo
studio dell’avvocato ANTONELLA GIGLIO, che li rappresenta e
difende;
– resistenti –

Data pubblicazione: 12/07/2018

per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 1253/19/2017
della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONAITh. di MILANO,
depositata il 28/07/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/06/2018 dal Consigliere Dott. ROBERTO

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale IMMACOLATA ZENO, che chiede
alla Corte adita l’accoglimento del ricorso per regolamento di
competenza esaminato.
Fatti e ragioni della decisione
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per regolamento di
competenza ai sensi degli artt.42 e 47 c.p.c. avverso
l’ordinanza resa dalla CTR Lombardia n.1253 del 28 luglio
2017, con la quale è stata disposta la sospensione, ai sensi
dell’art.337 c.2 c.p.c., del giudizio di impugnazione proposto
contro la sentenza della CTP di Sondrio. Con tale ultima
decisione la CTP aveva annullato l’avviso di accertamento
emesso a carico della Gamma sas di Silvestri Claudio e c. per il
mancato versamento di ritenute di acconto relative a
retribuzioni corrisposte in nero a lavoratori dipendenti nell’anno
2011. Secondo la CTR sussiste un nesso di pregiudizialità
logica fra la controversia tributaria ed il giudizio instaurato dai
lavoratori innanzi al giudice del lavoro al fine di ottenere il
pagamento delle ulteriori somme a titolo di retribuzione,
pendente in grado di appello dopo che la sentenza di primo
grado era stata parzialmente sospesa, risultando pure sospeso
per pregiudizialità altro contenzioso tributario ad opera di altra
pronunzia della stessa CTR pendente fra le stesse parti per
annualità diverse.
Ric. 2017 ti. 22971 sez. MT – ud. 20-06-2018
-2-

GIOVANNI CONTI;

La società Gamma s.a.s. di Silvestri Claudio & c., nonché
Silvestri Claudio, e Curtoni Paola si sono costituiti.
L’Agenzia deduce la violazione degli artt.115, 116,132 c,2 n.4 ,
177 e 337 c.p.c., nonchè dell’art.118 disp.att.c.p.c. e degli
arttt.1, 2, 7, 39, 49 d.lgs.n.546/1992 e 2909 c.c. Si prospetta

motivazionale interna, mancando il nesso di pregiudizialità
logica fra giudizi peraltro relativi a parti diverse e come tali non
destinati a dare luogo ad un giudicato opponibile, anche in
considerazione della diversità delle vicende trattate nel giudizio
tributario ed in quello lavoristico.
Le parti intimate hanno contestato la fondatezza del ricorso.
Il Procuratore Generale ha espresso

le sue motivate

conclusioni, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
I controricorrenti hanno depositato memoria.
Il procedimento può essere definito con motivazione
semplificata.
Premesso che non ricorrono i presupposti per la richiesta
riunione del procedimento con altro pendente fra le stesse
parti, nel caso di specie, la CTR ha così motivato la
sospensione facoltativa: …deve tuttavia rilevarsi come essendo stata invocata dalla parte contribuente l’autorità della
sentenza del GDL resa in primo grado- proprio la pendenza
davanti al giudice ordinario, in grado di appello, della
controversia giuslavoristica circa l’an relativamente all’odierna
vicenda processuale (in cui si discute sul quantum delle
ritenute omesse sulle retribuazioni corrisposte in nero) non può
non determinare incidenza sul presente giudizio tributario
stante la pregiudizialità logica esistente tra i due giudizi, donde
sussistono giusti motivi che impongono la sospensione
facoltativa del processo in attesa dell’esito della controversia
Ric. 2017 n. 22971 sez. MT – ud. 20-06-2018
-3-

l’erroneità della decisione impugnata per difetto di coerenza

intercorrente tra le parti, al fine di poter procedere all’esatta
determinazione dell’ammontare delle ritenute e delle sanzioni
da irrogare alla parte contribuente.
Orbene la motivazione del provvedimento impugnato non può
dirsi affatto conforme al diritto vivente espresso da questa

facoltativa di cui all’art.337 c.2 c.p.c., applicabile in parte qua
per il ricordato richiamo a tale disposizione espresso dall’art.49
c d.lgs.n.546/1992, come modificato dall’art.9 c.1 lett.u) del
d.lgs.n.156/2015.
Per l’un verso, l’ordinanza si appalesa contraddittoria laddove,
al punto 13 della motivazione, ha nettamente scisso il
contenuto del giudizio lavori stico -relativo le retribuzioni non
corrisposte ai lavoratori- da quello oggetto del contenzioso
tributario -nel quale si discute del mancato versamento delle
ritenute di acconto relative a retribuzioni corrisposte in nero-,
per poi invece riconoscere il nesso di pregiudizialità sul
presupposto nel detto contenzioso civilistico il giudice
competente di Sondrio avrebbe incidentalmente accertato che
gli ex dipendenti avevano ricevuto denari fuori busta. Ora, la
CTR ha affermato che vi sarebbe un dubbio sull’an circa
l’esistenza delle retribuzioni in nero, non risolvibile sulla base
del materiale utilizzato in sede di accertamento tributario,
aggiungendo che la sospensione parziale della sentenza di
primo grado del giudice del lavoro giustificherebbe l’incertezza
delle pretese erariali.
Orbene, risulta evidente che, così facendo, il giudice di appello
per un verso non ha spiegato le ragioni concernenti il nesso di
pregiudizialità. A tanto la CTR era sicuramente tenuta, essendo
questa Corte comunque chiamata a verificare il rispetto di tale
verifica, se solo si consideri che il particolare mezzo di
Ric. 2017 n. 22971 sez. MT – ud. 20-06-2018
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Corte in ordine ai presupposti legittimanti della sospensione

impugnazione

accordato

alla

parte

dal

Legislatore

(cd. regolamento di competenza improprio introdotto dalla L.
n. 353 del 1990, art. 6 previsto per la sospensione ex art. 295
c.p.c., ma ormai pacificamente esteso analogicamente anche
alla impugnazione della sospensione ex art. 337 c.p.c., comma

23977/2010; Cass.n. 16142/2015), ripete la stessa struttura e
funzione propria del regolamento di competenza e, dunque,
anche in tale ipotesi la Cassazione – svincolata dalla
motivazione resa con il provvedimento impugnato e dalle
ragioni addotte dalle parti – deve accertare l’esistenza o meno
del rapporto di pregiudizialità ravvisato dal giudice a quo
nell’esercizio degli stessi poteri di indagine commessile in sede
di regolamento proprio di competenza (Cass. n.
11231/2018, Cass. n. 13910/2004; Cass. n. 21924/2008;
Cass. n. 16142/2015, Cass. n. 3300/2018).
Ciò posto, non può sfuggire che l’accertamento incidentale
circa le retribuzioni in nero che, a dire della CTR, ha espresso
il giudice del lavoro non avrebbe potuto ex se rappresentare
una valida giustificazione al nesso di pregiudizialità, in assenza
di una specifica valutazione in ordine al contenuto di tale
affermazione rispetto al petitum del giudizio lavoristico. Tale
affermazione, per vero, era in grado di incidere sull’an del
presupposto della pretesa fiscale, già ritenuto esistente dalla
stessa CTR proprio al punto 13 della pronunzia interlocutoria,
ma non sul quantum della pretesa stessa, per l’appunto in
mancanza di una valida spiegazione circa il contenuto del
giudizio lavoristico con specifico riferimento alle retribuzioni in
nero (e non alle retribuzioni non corrisposte).
Nè può tacersi la circostanza che, sempre ai fini della
valutazione del nesso di pregiudizialità logica, non poteva
Ric. 2017 n. 22971 sez. MT – ud. 20-06-2018
-5-

2: Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 15794/2005; Cass.n.

essere totalmente tralasciato, nelle valutazioni argomentate
della CTR, l’aspetto correlato alla circostanza che i giudizi dei
quali si discuteva riguardavano parti diverse (quello lavoristico
la società ed i lavoratori, quello tributario il fisco la società ed i
soci) abbisognando, pertanto una specifica argomentazione

pregiudizialità logica – e non tecnico-giuridico come previsto
dall’art.2965 c.p.c. (cfr. Cass. n. 21352/2016) – anche con
riguardo a tale specifico aspetto.
Per altro verso, la CTR si è appuntata, ai fini della ritenuta
sospensione pregiudiziale, sull’esistenza dell’impugnazione
proposta avverso la sentenza di primo grado del giudice del
lavoro, totalmente omettendo un’espressa valutazione di
plausibile controvertibilità della decisione di cui venga invocata
l’autorità nel processo, sulla base di un confronto tra la
decisione stessa e la critica che ne è stata fatta. E’ infatti
necessario, per la legittimità della sospensione discrezionale in
parola, che il giudice del giudizio ritenuto pregiudicato motivi
esplicitamente le ragioni per le quali non intende riconoscere
l’autorità della prima sentenza, già intervenuta sulla questione
ritenuta pregiudicante, chiarendo perchè non ne condivide il
merito o le ragioni giustificatrici (Cass. ord. 12/11/2014, n.
24046; Cass. ord. 30/07/2015, n. 16142).
Sulla base di tali considerazioni, il ricorso va accolto con
cassazione dell’impugnata ordinanza di sospensione disposta
dalla CTR Lombardia
PQM
La Corte dispone la prosecuzione del giudizio. Fissa per la
riassunzione il termine di cui all’art. 50 c.p.c., con decorrenza
dalla comunicazione del deposito della presente. Condanna

Ric. 2017 n. 22971 sez. MT – ud. 20-06-2018
-6-

che dimostrasse la sussistenza del presupposto della

parte resistente alla rifusione alla ricorrente delle spese del
giudizio di regolamento, liquidate in euro 2.000,00.

Così deciso in Roma, il 20.6.2018.

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