Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18494 del 10/08/2010

Cassazione civile sez. trib., 10/08/2010, (ud. 13/04/2010, dep. 10/08/2010), n.18494

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Fedele Bruno & C. s.n.c., elettivamente domiciliata in Roma, via

G.A.

Pasquale 21, presso C.M., rappresentata e difesa,

dall’avvocato Ciriaco Bruni giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune di San Benedetto del Tronto, elettivamente domiciliato in

Roma, via F. Denza 20, presso lo studio degli avv.ti Del Federico

Lorenzo e Laura Rosa, rappresentato e difeso dal primo per mandato a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 66/7/06 della Commissione tributaria regionale

di Ancona, emessa il 31 maggio 2006, depositata il 14 giugno 2006,

R.G. 303/05;

udita la relazione della causa svolta all’udienza del 13 aprile 2010

dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

udito l’Avvocato Valeria D’Ilio difensore (per delega) del Comune

controricorrente;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società Felice Bruno & C. in nome collettivo proponeva ricorso contro gli avvisi di accertamento ICI notificati dal Comune di San Benedetto del Tronto, per gli anni 1999 e 2000, relativi allo stabilimento balneare (insistente su area demaniale) da essa gestito.

La società opponeva che, solo a decorrere dal 1 gennaio 2001 (in forza della L. n. 388 del 2000, art. 3), il concessionario di aree demaniale è considerato soggetto passivo ICI. La C.T.P. di Ascoli Piceno respingeva il ricorso ritenendo che, in base al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3, comma 1 (novellato dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 58, comma 1, lett. a) il concessionario doveva ritenersi soggetto passivo perchè assimilabile al superficiario.

La C.T.R., a sua volta, ha respinto l’appello ritenendo non innovativa (quanto alla situazione dei concessionari di stabilimenti balneari) la disposizione della L. n. 388 del 2000.

Ricorre con unico motivo la s.n.c. Fedele Bruno & C. Il Comune di San Benedetto del Tronto si difende con controricorso e depositando memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico articolato motivo di ricorso la società Fedele deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1 e 3 nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Secondo la società ricorrente la C.T.R. non ha motivato sul perchè ha ritenuto che i titolari dei beni riguardanti le concessioni demaniali siano considerabili come titolari del diritto reale di superficie nè ha motivato sul perchè ha considerato verificata tale ipotesi nell’ipotesi di rilascio a favore del concessionario dell’autorizzazione a realizzare costruzioni su beni del demanio marittimo, Inoltre, secondo la ricorrente, la CTR non ha accertato chi abbia realizzato una tale costruzione. La ricorrente pone inoltre alla Corte i seguenti quesiti di diritto: 1) il mancato rilascio di autorizzazioni a costruire ad opera del concessionario di spiaggia su beni del demanio marittimo consente di stabilire che gli stessi sono considerati beni che rappresentano un diritto reale di superficie? 2) se poi effettivamente le costruzioni sono state effettuate dalla società ricorrente nel demanio marittimo, le stesse possono essere regolamentate a favore del concessionario di spiaggia quale titolare di un diritto reale di superficie? 3) l’art. 49 c.n. e l’art. 34 reg.

att. c.n., commi 3 e 4 attestano che i concessionari di spiaggia sono titolari di un diritto reale di superficie o di un diritto reale di godimento ovvero il manufatto che insiste sullo stabilimento balneare può essere pertinenza demaniale? 4) i concessionari di spiaggia sono soggetti passivi di imposta ICI solo dal 1 gennaio 2001, per effetto della L. n. 388 del 2000, art. 18, comma 3 o devono corrispondere l’I.C.I. dal 1 gennaio 1999, per effetto delle disposizioni di cui del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 58, comma 1, lett. a? 5) il censimento dello stabilimento balneare al N.C.E.U. competente implica automaticamente il riconoscimento in capo al concessionario di spiaggia di un diritto reale di superficie? 6) il rispetto delle norme richiamate e descritte in questo ricorso consente ai giudici di questa Corte di pronunciare la nullità degli avvisi di accertamento? Il ricorso è fondato.

Come è noto la giurisprudenza di legittimità (a partire da Cassazione civile. Sezioni unite, n. 1324 del 13 febbraio 1997) ritiene che la natura demaniale del bene dato in godimento non osta alla qualificazione del diritto di godimento del concessionario come diritto di superficie. Ai fini della affermazione o meno della soggezione del concessionario alla imposizione I.C.I. è quindi necessario verificare se l’atto di concessione costituisca a favore del concessionario un diritto reale di superficie sull’immobile ovvero attribuisca un diritto di natura obbligatoria (Cass. civ., sez. 5^, n. 9938 del 16 aprile 2008 e Cass. civ. , sez. 5^, n. 22757 del 3 dicembre 2004).

E’ inoltre rilevante ribadire, come ha fatto la CTR, che la modifica introdotta nel D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3 dalla L. n. 388 del 2000, art. 18, comma 3 non esclude affatto, in virtù del suo carattere innovativo, la possibilità di ritenere, per le annualità precedenti al 2001, i concessionari soggetti all’imposizione I.C.I. qualora la natura del diritto loro attribuita dalla concessione sia quella di diritto reale di superficie. La portata innovativa della citata disposizione consiste infatti nell’assoggettare a partire dal 2001 tutti i concessionari all’imposizione, a prescindere dalla natura obbligatoria o reale del diritto loro attribuito dall’atto di concessione.

Da tale corretta impostazione della interpretazione della normativa vigente ai fini della decisione della controversia la CTR non ha fatto seguire una valutazione di merito circa la natura della concessione e della conseguente qualificazione della società concessionaria quale titolare di un diritto reale di superficie o di un mero diritto di natura obbligatoria di godimento. Valutazione indispensabile al fine di affermare o meno l’assoggettabilità della snc Bruno all’imposizione ICI negli anni 1999 e 2000.

Il ricorso va pertanto accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale delle Marche che accerterà, ai fini del giudizio sull’opposizione all’imposizione I.C.I., la natura del diritto attribuito alla snc Bruno dal rapporto di concessione e deciderà anche in merito alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della C.T.R. delle Marche che deciderà anche sulle spese processuali del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2010

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