Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18494 del 04/09/2020

Cassazione civile sez. II, 04/09/2020, (ud. 20/02/2020, dep. 04/09/2020), n.18494

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORICCHIO Antonio – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20680-2016 proposto da:

S.U., rappresentato e difeso dagli Avvocati GIUSEPPE ROMUALDI

e CRISTINA DELLA VALLE, ed elettivamente domiciliato presso lo

studio di quest’ultima in ROMA, VIA MERULANA 234;

– ricorrente –

contro

B.P. e BA.FE., rappresentati e difesi dall’Avvocato

MARCELLO CACI, ed elettivamente domiciliati presso lo studio

dell’Avv. Pierluigi Tiburzi, in ROMA, VIA BUCCARI 11;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 467/2016 della CORTE d’APPELLO di MILANO,

depositata in data 10/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/02/2020 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione del 3.6.2010 UGO SERTORI, premesso di essere proprietario del fondo distinto al Catasto del Comune di Ponte in Valtellina al F. (OMISSIS), mappale (OMISSIS), conveniva in giudizio B.P. e BA.FE., chiedendo che fosse accertato che le opere realizzate sul terreno del B., su progetto del geom. Ba., fossero illegittime per violazione delle distanze legali dalla costruzione dell’attore, preesistente sul terreno confinante. In particolare, si trattava di un’autorimessa e di un magazzino agricolo, realizzati dal B. in aderenza a un fabbricato a uso carrozzeria di proprietà del S.. Quest’ultimo assumeva che in una relazione descrittiva, allegata alla richiesta di provvedimento concessorio, il geom. Ba. avrebbe falsamente affermato che i manufatti da costruire sarebbero risultati completamente interrati, circostanza che avrebbe esonerato il B. dal rispetto delle normative sulle distanze legali. Pertanto, l’attore chiedeva che il convenuto B. fosse condannato ad arretrare a distanza di legge le sue costruzioni e che il medesimo, in solido con il Ba., fosse condannato al risarcimento del danno.

Si costituivano in giudizio i convenuti contestando in toto le domande.

Espletata CTU, con sentenza n. 322/2014 del 13.8.2014, il Tribunale di Sondrio rigettava le domande attoree, ritenendo che fosse possibile la costruzione in aderenza in forza dell’art. 4, lett. a), NTA del Comune di Ponte in Valtellina, in quanto i volumi in contestazione sarebbero compresi nella linea del terreno sistemato, intesa quale profilo trasversale modificato per essere adattato alle necessità dell’edificazione. Il Tribunale escludeva qualsiasi falsificazione negli elaborati del tecnico in quanto era stato rappresentato che una parte della nuova costruzione sarebbe fuoriuscita dal livello del terreno.

Contro la sentenza proponeva appello il S., il quale faceva rilevare che nella relazione tecnica del geom. Ba., presentata a corredo dell’istanza per il rilascio della concessione edilizia, si era affermato che la nuova costruzione sarebbe stata completamente interrata, diversamente da quanto accertato dal CTU. L’appellante insisteva nelle domande proposte in primo grado.

Si costituivano gli appellati chiedendo la conferma della sentenza impugnata.

Con sentenza n. 467/2016, depositata il 10.2.2016, la Corte d’Appello di Milano respingeva il gravame condannando l’appellante alle spese di lite del grado di appello.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione S.U. sulla base di un motivo; resistono B.P. e BA.FE. con controricorso. Entambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con l’unico motivo, il ricorrente lamenta la “Violazione e falsa applicazione norme di diritto – Art. 360 c.p.c., n. 3, art. 41 norme att. – PRG Comune di Ponte di Valtellina in vigore dall’11.3.1980 e art. 4, lett. a) NTA – PRG Comune Ponte di Valtellina, approvato con Delib. Regione Lombardia 17 ottobre 2003, n. 14666 – Delib. Consiglio Comunale di Ponte di Valtellina 18 dicembre 2003”, là dove i Giudici di merito e il CTU sarebbero incorsi in errori di diritto ritenendo legittima la concessione edilizia n. 1/2003, rilasciata al B. il 16.5.2003, con la quale lo stesso era autorizzato a costruire in aderenza a norma dell’art. 4, lett. a), NTA Variante 2001 al PRG, norma non ancora approvata dalla Regione Lombardia (che la avrebbe approvata solo il 17.10.2003), mentre erano in vigore le precedenti NTA del PRG del Comune di Ponte in Valtellina, approvate con Delib. regionale 11 marzo 1980, che all’art. 41, in materia di distanze di edifici in zona agricola, prescrivevano il rispetto di una distanza minima di 5 metri dai confini, senza possibilità di deroga.

1.1. – Il motivo è inammissibile.

1.2. – Preliminarmente va rilevato che nel giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., non è consentito il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo, tranne di quelli che riguardano la nullità della sentenza impugnata e l’ammissibilità del ricorso e del controricorso, tanto più se già in possesso della parte e non prodotti nei precedenti gradi di giudizio (cfr. Cass. n. 847 del 2002).

Tale divieto si coniuga (e si giustifica) in quanto espressione del consolidato principio secondo cui, “nel giudizio di cassazione, è preclusa alle parti la prospettazione di nuove questioni che postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice del merito, a meno che tali questioni non abbiano formato oggetto di gravame o di contestazione nel giudizio di appello, nel rispetto del contraddittorio ed in conformità della regola tassativa secondo cui i motivi di appello devono essere esposti tutti esclusivamente nell’atto di appello. Ove una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa” (Cass. n. 25501 del 2014; cfr. Cass. n. 14559 del 2005).

1.3. – A prescidere dall’assunto circa la natura delle norme dei regolamenti comunali edilizi e i piani regolatori (che sono, per effetto del richiamo contenuto negli artt. 872 e 873 c.c., integrative delle norme del codice civile in materia di distanze tra costruzioni, sicchè il giudice deve applicare le richiamate norme locali indipendentemente da ogni attività assertiva o probatoria delle parti, acquisendone conoscenza attraverso la sua scienza personale, la collaborazione delle parti o la richiesta di informazioni ai comuni: Cass. n. 25501 del 2014; Cass. n. 14446 del 2010; Cass., n. 17692 del 2009), va rilevato che – dovendosi ritenere esclusa la facoltà del ricorrente di introdurre in sede di legittimità argomentazioni giuridiche che non erano state oggetto di trattazione nei precedenti gradi di giudizio e di allegare al ricorso nuova documentazione – nella specie, viceversa, la novità del tema (come formulato nel motivo di ricorso in cassazione) è dimostrata proprio dalla necessità di introdurre nel processo la nuova documentazione, che peraltro (in mancanza di eccezioni) va ritenuta nella disponibilità del ricorrente fin dalla proposizione del giudizio di primo grado.

1.4. – Deva allora richiamarsi il principio consolidato secondo cui il controllo affidato a questa Corte non può (e non deve) equivalere alla revisione del ragionamento decisorio, ossia alla opinione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che ciò si tradurrebbe in una nuova formulazione del giudizio di fatto, in contrasto con la funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità (Cass. n. 20012 del 2014; richiamata anche dal Cass. n. 25332 del 2014); tanto più se in presenza di un indebito mutamento, nel giudizio di cassazione, del thema decidendum trattato nei giudizi di merito.

Viceversa, le censure contenute nel motivo si risolvono, in buona sostanza, nella richiesta al giudice di legittimità di una complessiva (ri)valutazione alternativa delle ragioni poste a fondamento in parte qua delle sentenza impugnate (Cass. n. 1885 del 2018), mediante specificamente un riesame pressochè generale degli esiti delle indagini peritali svolte. Ciò, tuttavia, trascurando il fatto che rientra nelle prerogative del giudice del merito – nell’ambito dell’esame del materiale istruttorio acquisito nell’incarto processuale – selezionare le prove ritenute pertinenti e rilevanti ai fini del decidere.

Costituisce infatti principio consolidato che l’apprezzamento del giudice di merito, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova (quale è la relazione peritale, cui il giudicante può operare integrale riferimento ove ritenuta esente da censure) con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. n. 16056 del 2016; nonchè, in tal senso, Cass. n. 15927 del 2016).

2. – Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Va emessa altresì la dichiarazione ex D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento in favore dei controricorrenti delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 5.400,00 di cui Euro 200,00 per rimborso spese vive, oltre al rimborso forfettario spese generali, in misura del 15%, ed accessori di legge. Ex D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello quello del ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2020

 

 

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