Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18494 del 02/08/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 18494 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: ARMANO ULIANA

SENTENZA

sul ricorso 16250-2007 proposto da:
CANDIDA SPSCDD35B451119G,

ESPOSITO

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 19,
presso

lo

FRANCESCO,

studio

dell’avvocato

FRANCO

FABIO

rappresentata e difesa dall’avvocato

VILLANI FRANCESCO giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013
893

contro

COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO (BR) 80001910746,
nella persona del suo legale rappresentante pro
tempore Sindaco Dott. GIANPIETRO ROLLO, elettivamente

1

Data pubblicazione: 02/08/2013

domiciliato in ROMA, PIAllA APOLLODORO 26, presso lo
studio dell’avvocato LELLI PAOLO VITTORIO,
rappresentato e difeso dall’avvocato MASSARI GUIDO
giusta delega in atti;
– controricorrente

di LECCE, depositata il 20/04/2006, R.G.N. 1176/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/04/2013 dal Consigliere Dott. ULIANA
ARMANO;
udito l’Avvocato PAOLO VITTORIO LELLI per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per
il rigetto del ricorso;

2

avverso la sentenza n. 286/2006 della CORTE D’APPELLO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Esposito Candida ha citato in giudizio dinanzi al Tribunale di Brindisi il
Comune di San Pietro Vernotico per essere risarcita dei danni riportati ,
mentre camminava, accompagnata dal marito, su un viale all’interno del
cimitero comunale, “a causa ed in conseguenza dello stato di degrado ..
(del) lastricato cimiteriale, composto da mattoni lesionati o addirittura
rotti ;ha dedotto che la responsabilità era dell’Amministrazione

art. 2051 c.c ,alla manutenzione del bene demaniale e, in subordine, ex
art. 2043 c.c.
L’amministrazione comunale ha resistito alla domanda.
H Tribunale,

ritenuta inapplicabile la disciplina dell’ìart.2051 c.c. ed

insussistente l’insidia, ha rigettato la domanda.
A seguito dell’appello dell’Esposito, la Corte di appello di Lecce , con
sentenza pubblicata il 20-4-2006 ,ha confermato la decisione di primo
grado.
La Corte di merito ha ritenuto inapplicabile alla fattispecie la disciplina di
cui all’art.2051 c.c. sul rilievo che tale norma “non può disciplinare la
responsabilità della P.A. per danni cagionati da beni demaniali affidati ad
un uso generalizzato della collettività”.
Ha rigettato la domanda esaminata anche alla luce della disciplina di cui
all’art.2043 c.c., negando la sussistenza dell’ipotesi dell’insidia

o

trabocchetto, essendo la macchia di olio visibile e prevedibile
Propone ricorso Esposito Candida con quattro motivi.
Resiste il Comune e presenta memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo si denunzia violazione dell’art.2051 c.c. e 2697 c.c.
e difetto di motivazione su un punto decisivo ex art 360 n 3 e 5 c.p.c.
Lamenta la ricorrente che la Corte di merito ha escluso in via di principio
l’applicabilità della responsabilità del Comune ex art.2051 c.c. solo sul
rilievo che il cimitero comunale ed i suoi viali interni sono beni demaniali
affidati ad un uso generalizzato della collettività ,la cui estensione non
consente un continuo ed efficace controllo da parte della P.A. senza
esaminare i concreti elementi della fattispecie in oggetto.
3

Comunale, che aveva omesso di provvedere ,pur avendone l’obbligo, ex

2.In merito al suesposto motivo di impugnazione, la ricorrente formula il
seguente quesito di diritto: dica l’Ecc.ma Corte se in relazione al bene

demaniale cimitero – caratterizzato dall’essere un edificio e comunque un
luogo perimetrato – sussiste a carico dell’ente proprietario l’obbligo di
esercitare una efficace e concreta attività di vigilanza, manutenzione e
controllo e conseguentemente, se ricorre la sua responsabilità per lo
stato di dissesto della pavimentazione, secondo la previsione

3.Con il secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione degli
arte 2043 e 2697 c. c. 40 e 41 c. p. – omessa, insufficiente e
contiraddittor1a motivazione circa un punto decisivo della controversia -in
relazione all’art.360 nn. 3 e 5.
La ricorrente formula il seguente quesito di diritto: dica l’ecc.ma Corte se

in presenza di una situazione di danno generatosi dall’uso di un bene
demaniale spetti al privato fornire la prova dell’esistenza di una
situazione di pericolo occulto, ovvero se. viceversa, sia onere della P.A.
dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a scongiurare la
situazione di pericolo.
4.Con il terzo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell’art.
2043 c.c. in relazione all’art. 116 c.p.c. omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.
5.Con il quarto motivo si denunzia violazione e falsa applicazione degli
artt. 2043 e 2051 c.c. in relazione all’ari’. 1227 c.c. omessa motivazione
circa un punto decisivo della controversia (in relazione all’art.360 n.5
c.p.c.).
Viene formulato il seguente quesito di diritto:

se in presenza di una

situazione di danno generatosi dallo stato di degrado di un bene
demaniale il comportamento irregolare del danneggiato possa escludere
in toto il nesso causale tra la condotta omissiva della Pubblica
Amministrazione e l’evento di danno.
6.1 motivi sono inammissibili perché , per le censure di violazione di
legge, sono stati formulati quesiti di diritto inadeguati e per le censure di
vizio di motivazione non è stato formulato il prescritto momento di
sintesi.
7.In proposito le Sezioni Unite hanno insegnato che, “a norma dell’art.
366 “bis” c.p.c., applicabile ratione temporis , è inammissibile il motivo di
4

dell’art.2051 c.c., per i danni cagionati agli utenti.

ricorso per cassazione il cui quesito di diritto si risolva in un’enunciazione
di carattere generale e astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo
della controversia e sulla sua riconducibilita’ alla fattispecie in esame, tale
da non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso
voluto dal ricorrente, non potendosi desumere il quesito dal contenuto del
motivo o integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale
abrogazione del suddetto articolo (SU 6420/08; 11210/08).

requisiti previsti dall’art. 366 bis cod. proc. civ., per la cui osservanza
avrebbe dovuto compendiare: a) la riassuntiva esposizione degli elementi
di fatto sottoposti al giudice di merito; b) la sintetica indicazione della
regola di diritto applicata dal quel giudice; c) la diversa regola di diritto
che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di
specie (Cass 19769/08). Il tutto doveva essere esposto in termini tali da
costituire una sintesi logico-giuridica della questione, finalizzata a porre il
giudice della legittimità in condizione di comprendere – in base alla sola
sua lettura – l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice e di
rispondere al quesito medesimo enunciando una “regula iuris”, (Cass
2658/08), così rispondendo al miglior esercizio della funzione
\Ì/

nomofilattica della Corte di legittimità (Cass. 26020/08).
9.Inoltre la censura di vizio di motivazione deve contenere la chiara

.4j indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si
assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta
insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la
decisione (Cass. 3441/2008, 2697/2008). Pertanto, la relativa censura
(ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) “deve contenere un momento di
sintesi (omologo del quesito di diritto), costituente una parte del motivo
che si presenti, a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, che ne
circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze
in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua
ammissibilità”.
10.Nel presente ricorso i momenti di sintesi non sono stati formulati.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

5

8. I quesiti in considerazione sono del tutto inidonei a soddisfare i

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese processuali ,liquidate n euro 3.200,00 di cui euro
200,00 per spese,oltre spese generali ed accessori come per legge.
Roma 17-4-2013

Il Presidente

Il Consigliere estens.

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