Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18493 del 21/09/2016


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Cassazione civile sez. trib., 21/09/2016, (ud. 14/07/2016, dep. 21/09/2016), n.18493

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13363/2010 proposto da:

COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA SALARIA 332, presso lo studio

dell’avvocato GIUSEPPE DE MAJO, rappresentato e difeso dall’avvocato

GUGLIELMO PELIZZO giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

BASTIANICH SRL SOCIETA’ AGRICOLA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 47/2009 della COMM. TRIB. REG. di TRIESTE,

depositata il 07/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/07/2016 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI;

udito per il ricorrente l’Avvocato DE MAJO per delega dell’Avvocato

PELIZZO che si riporta al ricorso e chiede l’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l’impugnazione, da parte della contribuente, di un avviso d’accertamento e liquidazione emessi dal comune di Cividale del Friuli, con il quale l’ente locale, richiedeva il pagamento dell’imposta Ici per l’anno 1999, relativamente a fabbricati rurali che la contribuente riteneva esenti dall’imposta perchè strumentali allo svolgimento dell’attività agricola, mentre l’ente impositore riteneva che dovessero essere assoggettati all’imposta ICI, in quanto il reddito prodotto dalla società non rivestiva la natura di reddito agrario, ma quello di reddito d’impresa.

La CTP accoglieva, in parte, il ricorso, ma solo per la minor pretesa riconosciuta anche dal Comune, mentre la CTR, in parziale riforma della sentenza impugnata, aderiva alle ragioni della contribuente.

Avverso la sentenza della CTR, il comune di Cividale del Friuli ha proposto ricorso davanti a questa Corte di Cassazione sulla base di due motivi, mentre la società contribuente non ha spiegato difese scritte.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, il comune ricorrente denuncia il vizio di violazione di legge, e in particolare del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1 e 2 e del D.L. n. 207 del 2008, art. 23, convertito con modificazioni dalla L. n. 14 del 2009, in quanto, la prova della strumentalità degli immobili all’esercizio dell’attività agricola e, quindi, la prova della loro stessa ruralità non sarebbe sufficiente a giustificare l’esenzione ICI, in assenza di un’idonea classificazione catastale in A/6 o D/10 (mentre, nella presente vicenda, risulterebbero classificati in D/1).

Con il secondo motivo di ricorso, il comune ricorrente denuncia il vizio di violazione di legge, in particolare, del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1, 2, 5, e 7, del D.L. n. 557 del 1993, art. 9, comma 3 bis (introdotto del D.P.R. n. 139 del 1998, art. 2), dell’art. 29, art. 24, comma 2, art. 51, comma 2, lett. c) e art. 87 T.U.I.R., in quanto, sulla base delle norme indicate in rubrica, il requisito di ruralità che deve sussistere ai fini dell’assoggettamento all’imposta ICI deve essere individuato sulla base delle tipologie di attività agricole esercitate nei fabbricati di cui trattasi e tale tipologie non può non tener conto delle condizioni e dei limiti di cui all’art. 29, commi 1 e 2 T.U.I.R.; nel caso di specie, non trattandosi di un’attività produttiva di reddito agrario ma di reddito d’impresa, il requisito della ruralità, al fine dell’esenzione dall’imposta, non sussisterebbe.

I motivi sono entrambi inammissibili.

Infatti, per essi non è formulato il quesito di diritto, richiesto a pena d’inammissibilità dall’art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis (la sentenza è stata pubblicata prima del 4 luglio 2009). Questa Corte ha chiarito che “il quesito di diritto non può essere desunto dal contenuto del motivo, poichè in un sistema processuale, che già prevedeva la redazione del motivo con l’indicazione della violazione denunciata, la peculiarità del disposto di cui all’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, consiste proprio nell’imposizione, al patrocinante che redige il motivo, di una sintesi originale e autosufficiente della violazione stessa, funzionalizzata alla formulazione immediata e diretta del principio di diritto e, quindi, al miglior esercizio della funzione nomofilattica della Corte di legittimità (Cass. n. 20409 del 2008, Cass. S.U. n. 6420/2008; Cass. n. 2799 del 2011).

Il ricorso va dichiarato inammissibile mentre la mancata costituzione della controparte, esonera dal provvedere sulle spese.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2016

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