Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18493 del 10/08/2010

Cassazione civile sez. trib., 10/08/2010, (ud. 25/03/2010, dep. 10/08/2010), n.18493

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

SIDAR srl Societa’ agricola, in persona dell’amministratore unico

C.E., rappresentata e difesa dall’avv. Bellini Luca, ed

elettivamente domiciliata in Roma presso l’avv. Bovelacci Camilla in

via Quintino Sella n. 41;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

la quale e’ domiciliata in Roma in via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

AGENZIA DELLE ENTRATE DI RAVENNA; MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE

FINANZE;

– intimati –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Emilia Romagna n. 59/4/08, depositata il 16 settembre 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25

marzo 2010 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Greco;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo del

ricorso principale, assorbito il secondo, e per il rigetto del

ricorso incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La srl Sidar societa’ agricola acquisto’, con atto rogato dal notaio Visco il (OMISSIS), lotti di terreno agricolo, dichiarando che, tanto essa societa’ che la sua amministratrice unica, C. E., rivestivano la qualita’ di imprenditore agricolo professionale ai sensi del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, impegnandosi, nel medesimo atto di acquisto, a documentare quanto sopra a richiesta dell’ufficio competente.

L’Agenzia delle entrate di Ravenna, presso la quale l’atto veniva registrato per via telematica, come previsto dal D.Lgs. 18 gennaio 2000, n. 9, rilevata la mancanza della documentazione prescritta dalla nota 1^ all’art. 1 della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, per beneficiare del regime fiscale agevolato correlato ai detti presupposti ed applicato all’atto della registrazione, notificava al solo notaio rogante avviso di liquidazione per il recupero delle maggiori imposte dovute, secondo l’aliquota ordinaria.

La Commissione tributaria provinciale di Ravenna, davanti alla quale la Sidar impugnava l’avviso di liquidazione, dichiarava inammissibile il ricorso, perche’ proposto da una parte cui l’avviso non era stato notificato.

La Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, adita in appello dalla societa’ contribuente, ritenuta la legittimazione attiva di quest’ultima, e quindi ammissibile il ricorso, lo rigettava pero’ nel merito, in quanto alla data del rogito all’amministratrice della Sidar non era stata ancora attribuita la qualifica di imprenditore agricolo professionale, prescritta dal D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, affinche’ la societa’ di capitali sia considerata imprenditore agricolo professionale e possa quindi fruire delle agevolazioni tributarie per l’acquisto di fondi agrari stabilite dalla normativa vigente. L’amministratrice della Sidar, infatti, “aveva ad acquisire in effetti – come da certificazione in atti rilasciatale dal competente ufficio – soltanto il 9 dicembre 2005, in un tempo non di poco posteriore alla stipulazione del contratto ( (OMISSIS)) ed all’adempimento di tutti i correlati obblighi fiscali…. Del resto al provvedimento di riconoscimento della qualifica IAP, in quanto costitutivo di uno status, non puo’ attribuirsi neppure una portata retroattiva alla data (solo di qualche giorno anteriore alla data del rogito) in cui la C. doveva presentare l’istanza per l’attribuzione di detta qualifica”.

Il disconoscimento da parte dell’ufficio delle agevolazioni fiscali era quindi legittimo non gia’ per “la dichiarazione inveritiera dell’amministratore di essere in possesso di una qualita’ che gli era ancora estranea, quanto piuttosto, al momento della stipula notarile, per la mancanza di detta qualita’, che quindi non poteva essere documentata, ovvero per l’omessa espressa riserva di volerla acquisire nel termine di legge”.

Nei confronti della decisione la srl Sidar societa’ agricola propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso, proponendo un motivo di ricorso incidentale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi, siccome proposti nei confronti della medesima sentenza, vanno riuniti per essere definiti con un’unica decisione.

Con il primo motivo la ricorrente, denunciando “art. 360 c.p.c. – violazione e falsa applicazione di norme di diritto (D.Lgs. n. 99 del 2004, artt. 1 e 2”, censura la sentenza in quanto, in contrasto con lo spirito della legge e con il dato normativo letterale, avrebbe posto su un piano superiore un dato meramente formale rispetto a quello sostanziale del possesso dei requisiti, ma di momentanea impossibilita’ ad esibire la relativa documentazione, come nella specie; neppure sarebbe corretto affermare che al provvedimento di riconoscimento dei requisiti non possa riconoscersi un effetto sanante, nel momento in cui sia acclarato che tali, presupposti esistevano fin dal 1979, e che comunque la societa’ aveva dichiarato in atto di essere disposta a produrre a semplice richiesta ogni documentazione ed attestazione utile. Deduce in proposito che la Sidar aveva dichiarato nel rogito che l’amministratore unico C. E. “e’ imprenditore agricolo principale, come essa dichiara sotto la propria personale responsabilita’, di essere iscritta nelle gestioni previdenziali e assistenziali, e di essere in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 1 e art. 2, comma 3 per l’Imprenditore agricolo professionale e chiede di beneficiare delle relative agevolazioni. … Si impegna inoltre a produrre a semplice richiesta degli uffici competenti ogni necessaria documentazione atta a provare la sussistenza di quanto precisato”.

Tale dichiarazione, osserva la ricorrente, dovrebbe essere ritenuta in ogni caso equipollente a quella di voler conseguire la qualifica di imprenditore agricolo nel successivo triennio, “purche’ ovviamente il termine di legge venga osservato, in quanto la presunta omissione sarebbe comunque stata fatta dalla societa’ nella convinzione del possesso di tutti i requisiti richiesti dalla norma agevolativa, ovvero di avere come oggetto esclusivo l’attivita’ agricola, con amministratore unico i.a.p. ed iscritto alla gestione previdenziale agricola”.

Con il secondo motivo, denunciando “art. 360 c.p.c., n. 5, emessa motivazione circa un punto controverso e decisivo per il giudizio, ovvero la domanda subordinata di applicazione della imposta di registro in misura dell’8%”, si duole che il giudice d’appello abbia omesso di deliberare sulla domanda subordinata, con la quale, rilevando che con l’avviso di liquidazione impugnato il trasferimento del terreno era stato qualificato come effettuato “da acquirenti diversi dagli imprenditori agricoli”, si era lamentato come non fosse stata almeno applicata l’aliquota, prevista per le societa’ agricole con amministratori non iscritti nella gestione previdenziale INPS, pari all’8% per l’imposta di registro, oltre al 2% per quella ipotecaria e all’1% per quella catastale.

Con il motivo di ricorso incidentale l’amministrazione, denunciando “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 463 del 1997, art. 3 ter cosi’ come novellato dal D.Lgs. n. 9 del 2000 (art. 360 c.p.c., n. 3”, censura la sentenza per aver respinto l’eccezione di inammissibilita’ dell’appello per difetto di legittimazione attiva della societa’ contribuente. Assume infatti che in presenza di un avviso di liquidazione, emesso ai sensi del D.Lgs. n. 463 del 1997, art. 3 ter e successive modifiche, per il recupero della maggiore imposta relativamente ad un atto di compravendita registrato in via telematica e notificato nei trenta giorni successivi alla presentazione del modello unico informatico, di cui al precedente art. 3 bis, la legittimazione attiva all’impugnazione del medesimo spetti alla categoria dei soggetti di cui all’art. 10, lett. b), del t.u. dell’imposta di registro del 1986, come richiamata dalla norma, e non anche alle parti contraenti.

Il motivo di ricorso incidentale, dal cui preliminare esame occorre muovere, e’ infondato.

La disciplina della procedura telematica per gli adempimenti in materia di registrazione degli atti relativi a diritti sugli immobili, introdotta, nel corpo del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, dal D.Lgs. 18 gennaio 2000, n. 9, assegna ai soggetti, obbligati a richiedere la registrazione, di cui all’art. 10, lett. b), del t.u.

dell’imposta di registro del 1986 – soggetti fra i quali sono compresi i notai per gli atti redatti -, una particolare posizione nella fase di autoliquidazione delle imposte, connessa all’impiego del modello unico informatico recante la richiesta di registrazione, la trasmissione del quale, unitamente a tutta la documentazione necessaria, va eseguita “previo pagamento dei tributi dovuti in base ad autoliquidazione”. Per un verso viene prevista, “nel caso di dolo o colpa grave nell’autoliquidazione delle imposte”, la segnalazione, da parte degli uffici finanziari, delle irregolarita’ agli organi di controllo competenti per l’adozione dei conseguenti provvedimenti disciplinari; per altro verso, “per i notai e’ ammessa la compensazione di tutte le somme versate in eccesso in sede di autoliquidazione con le imposte dovute per atti di data posteriore, con conseguente esclusione della possibilita’ di richiedere il rimborso all’Amministrazione finanziaria” (D.Lgs. n. 9 del 2000, artt. 3 bis e 3 ter).

All’esito del controllo della regolarita’ dell’autoliquidazione e del versamento delle imposte, e qualora, sulla base degli elementi desumibili dall’atto, risulti dovuta una maggiore imposta,, gli uffici notificano, anche per via telematica, entro trenta giorni dalla presentazione del modello unico informatico, “apposito avviso di liquidazione per l’integrazione dell’imposta versata. Il pagamento e’ effettuato, da parte dei soggetti di cui all’art. 10, lett. b) del t.u. dell’imposta di registro del 1986 “entro quindici giorni dalla data della suindicata notifica; trascorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori computati dalla scadenza dell’ultimo giorno utile per la richiesta della registrazione e si applica la sanzione di cui al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13” (art. 3-ter cit.).

In tale quadro normativo, la previsione di un “apposito” avviso di liquidazione da notificare al notaio, anche per via telematica, all’esito del controllo dell’ufficio, e della conseguente integrazione dell’imposta versata, con cadenze improntate alla celerita’ immanente al una procedura telematica, indubitabilmente comporta a carico del notaio uno specifico obbligo di integrazione del versamento “in tempo reale”, il cui intempestivo adempimento e’ assistito, come si e’ visto, dalla sanzione per il ritardato versamento di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 13. Cio’ vale a costituire il pubblico ufficiale rogante, nei termini detti, come responsabile di imposta, ma non incide sul principio fissato dall’art. 57 del t.u., secondo cui sono soggetti obbligati al pagamento dell’imposta, che nella specie e’ principale, ai sensi del precedente art. 42, le parti contraenti, le quali sono comunque destinatarie sostanziali dell’atto impositivo, e percio’ legittimate ad impugnarlo in sede giurisdizionale.

Il primo motivo del ricorso principale e’ invece fondato.

Ai fini dell’applicazione delle agevolazioni sugli atti traslativi stipulati da imprenditori agricoli a titolo principale – qualita’ da intendersi ora riferita allo “imprenditore agricolo professionale (IAP)”, a nome del D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 1, comma 4 -, la nota 1^ all’art. 1 della parte prima della tariffa allegata al t.u.

dell’imposta di registro del 1986 prevede che l’acquirente produca “la certificazione della sussistenza dei requisiti”; il beneficio “e’ esteso altresi’ agli acquirenti che dichiarino nell’atto di trasferimento di voler conseguire i sopra indicati requisiti e che entro il triennio producano la stessa certificazione”, provvedendosi, in caso di vano spirare di tale termine, al recupero della differenza d’imposta (ex multis, Cass. n. 3067 del 2008, n. 3699 del 2000, n. 8796 del 1997).

E’ percio’ erronea l’affermazione del giudice d’appello secondo cui “al provvedimento di riconoscimento della qualifica IAP, in quanto costitutivo di uno status, non puo’ attribuirsi neppure una portata retroattiva alla data (solo di qualche giorno anteriore alla data del rogito) in cui la C. doveva presentare l’istanza per l’attribuzione di detta qualifica”.

E cio’ in quanto la norma prevede che il conseguimento dei requisiti per assumere la qualita’ di imprenditore agricolo professionale – che e’ “colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell’art. 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attivita’ agricole di cui all’art. 2135 cod. civ., direttamente o in qualita’ di socio, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attivita’ medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale di lavoro” (D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 1, comma 1) – possa intervenire anche successivamente alla stipulazione dell’atto, a condizione che la relativa certificazione sia prodotta entro il triennio. L’agevolazione puo’ quindi essere estesa agli acquirenti che conseguano i requisiti IAP successivamente all’acquisto del terreno, purche’ presentino entro tre anni l’attestazione del possesso della qualifica prescritta.

Neppure e’ pertanto corretta in diritto l’affermazione secondo cui il disconoscimento del beneficio era legittimo per la mancanza, al momento della stipula notarile, di “una qualita’ che gli era ancora estranea, e che quindi non poteva essere documentata”.

Nella fattispecie, il giudice d’appello ha accertato che la certificazione fu rilasciata il 9 dicembre 2005, poco meno di sei mesi dopo la stipulazione dell’atto, essendo la relativa istanza, par di capire dalla sentenza impugnata, “solo di qualche giorno anteriore alla data del rogito”.

Esclusa quindi la ricorrenza della prima ipotesi, della produzione, cioe’, all’atto della stipulazione, della “certificazione della sussistenza dei requisiti”, il giudice di merito e’ chiamato a verificare se, in difetto di espressa dichiarazione nell’atto di acquisto “di voler conseguire i sopra indicati requisiti”, per avere la parte ritenuto gia’ sussistente il possesso dei requisiti stessi, ed avere reso dichiarazione in tal senso, impegnandosi a documentarlo a richiesta dell’ufficio competente, essa possa fruire del termine triennale concesso per la produzione della certificazione ai soggetti che all’atto dell’acquisto i requisiti detti ancora non posseggano, tenendo conto, ai fini del ritenuto carattere “inveritiero” della dichiarazione dell’amministratore “di essere in possesso di una qualita’ che gli era ancora estranea”, della circostanza che, alcuni mesi dopo la stipulazione dell’atto la certificazione era stata rilasciata.

Il primo motivo del ricorso principale va pertanto accolto, assorbito l’esame del secondo motivo, mentre va rigettato il ricorso incidentale, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, e la causa rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna.

P.Q.M.

LA CORTE riuniti i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbito l’esame del secondo, e rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna.

Cosi’ deciso in Roma, il 25 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2010

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