Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18493 del 08/09/2011

Cassazione civile sez. VI, 08/09/2011, (ud. 30/06/2011, dep. 08/09/2011), n.18493

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

H.F. dom.to in Roma via Pofi 6 presso l’Avvocato Baccaro

Raffaella che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno dom.to in Roma via dei Portoghesi 12 e

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato come per

legge;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 13 della Corte di Appello di Trieste

depositata il 2.2.2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30.6.2011 dal Consigliere Dott. Luigi MACIOCE;

udito l’avv. R. Baccaro che ha concluso come in atti;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARESTIA Antonietta che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RILEVA IN FATTO

Il cittadino (OMISSIS) H.F. chiese alla Autorità italiana la protezione internazionale e, sentito dalla Commissione Territoriale competente, si vide respingere la richiesta con decisione 12.6.2008 comunicatagli il 3.3.2009. Avverso detta decisione l’ H. propose ricorso al Tribunale di Trieste non osservando il termine ad opponendum di trenta giorni di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, comma 1 e giustificando tale ritardo con la mancata comprensione del testo italiano della decisione.

Il Tribunale di Trieste con sentenza 25.8.2010 ha dichiarato inammissibile il ricorso sul rilievo che dagli atti risultava attestata una sufficiente comprensione della lingua italiana. La sentenza è stata dall’ H. impugnata innanzi alla Corte di Appello di Trieste che, con sentenza 2.2.2011, rilevato come la proposizione del ricorso era avvenuta oltre dieci mesi dopo la comunicazione della Commissione Territoriale e che tal lasso di tempo non faceva ritenere scusabile l’errore nell’introduzione tardiva della opposizione, essendo presumibile che qualsiasi destinatario ben fosse conscio della necessità di rispettare un termine limitato, ha respinto l’appello.

Per la cassazione di tale sentenza, debitamente comunicata l’8.2.2011, l’interessato ha proposto tempestivo ricorso ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, comma 14 depositando l’atto il 9.3.2011 ed ivi lamentando l’inadeguata e contraddittoria motivazione della Corte là dove aveva ricavato dalla approssimativa conoscenza dell’italiano la base per ritenere comprensibile e compreso il contenuto dell’atto comunicatogli.

Fissata l’adunanza camerale per la discussione con decreto del Presidente e notificato ricorso e decreto all’Amministrazione dell’Interno (legittimato ai sensi dell’art. 35, comma 14 come modificato dalla L. n. 94 del 2009, art. 1, comma 13, lett. C), il Ministero si è costituito con controricorso nel quale ha eccepito la mancata precisazione, in ricorso, della assenza di traduzione del testo ed ha osservato la piena congruità della motivazione data dai giudici del merito alla richiesta di remissione in termini.

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

Il ricorso merita accoglimento. Si osserva, in primo luogo, che emerge come dato assolutamente pacifico dalla motivazione della Corte territoriale che il testo della decisione della C.T. non venne tradotto nella lingua conosciuta nè in alcuna lingua veicolare previa attestazione di indisponibilità di un traduttore. Non si comprende pertanto l’eccezione di carenza di autosufficienza sollevata dall’Avvocatura Generale. Si osserva in secondo luogo, come pare sfuggito tanto ai giudici del merito quanto alle stesse parti, la esistenza di un dato insuperabile in subjecta materia, quello per il quale la comunicazione della decisione negativa della Commissione Territoriale è avvenuta in violazione del disposto del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10, commi 4 e 5 (non modificati dal D.Lgs. n. 159 del 2008 e dalla L. n. 94 del 2009), disposto per il quale tutte le comunicazioni delle decisioni della Commissione stessa, anche quelle definitive oggetto di impugnazione, debbono essere rese nella prima lingua indicata dallo straniero richiedente o, se non possibile, in una delle quattro lingue “veicolari” (inglese-francese-spagnolo- arabo) secondo la indicazione di preferenza. Si tratta di norma di legge imperativa inducente nullità del provvedimento, secondo la ferma giurisprudenza di questa Corte sul valore cogente del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7 (da ultimo Cass. n. 24170 del 2010), quale garanzia – imposta dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali e dalle norme comunitarie – di pieno espletamento delle possibilità di difesa del destinatario dell’atto.

Ma va anche rammentato che tutte le nullità devono essere dedotte nella sede impugnatoria nel rispetto del termine decadenziale previsto e, solo se la nullità abbia indotto impossibilità di rispettarlo e nei limiti temporali di tale impossibilità, anche fuori del termine. In tal senso va rammentata Cass. 17908 del 2010, pronunzia emessa in tema di tardiva opposizione ad espulsione ma il cui principio di diritto è certamente estensibile alla vicenda che occupa: devesi quindi affermare che la nullità per violazione delle prescrizioni inderogabili in tema di traduzione può essere fatta valere solo in sede di opposizione all’atto che da tal violazione sia affetto sì che, indiscutibile la possibilità di ricorrere alla opposizione tardiva, non sussiste alcuna astratta deducibilità senza limiti di tempo ma è compito del giudice accertare, anche avvalendosi, in difetto di specifici e diretti riscontri probatorii, di logiche presunzioni ed adeguatamente motivando al proposito, se e da quale momento l’opponente abbia potuto avere una adeguata conoscenza della natura dell’atto e del rimedio avverso lo stesso proponibile posto che è da tal momento di maturazione della adeguata conoscenza che decorre il termine decadenziale per proporre il ricorso ad opponendum.

Nella specie, a fronte di una incontestata nullità della comunicazione della decisione amministrativa di rigetto e della tardività del ricorso ad opponendum, i giudici del merito, come rettamente censurato in ricorso, hanno affidato la loro decisione al mero dato cronologico ed alla generica presunzione di comprensibilità di un provvedimento negativo, e cioè argomenti di evidente fragilità che vanificano alcuna esigenza dì concreta indagine sulla adeguata comprensione concreta di quell’atto e delle concesse opportunità impugnazione e sul se e sul quando detta conoscenza, dopo la comunicazione, fosse insorta. A tanto provvederà il giudice del rinvio, in applicazione del sottolineato principio, curando conclusivamente di regolare le spese.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Trieste in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2011

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