Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18493 del 01/09/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18493 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: SCALDAFERRI ANDREA

ORDINANZA

A/vi/

sul ricorso 14124-2013 proposto da:
ASSANTE DI TATISSO MARINA SSNMRN61M58F839H,
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato LUCCI
ANTIMO giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro

FALLIMENTO DI GB FUTURA SOC. COOPERATIVA ARL;
– intimato –

avverso la sentenza n. 1321/2013 della CORTE D’APPELLO di
NAPOLI del 6/02/2013, depositata il 04/04/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/05/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA
SCALDAFERRI.

(.43..9
1c4

Data pubblicazione: 01/09/2014

In fatto e in diritto
1. E’ stata depositata in Cancelleria, e regolarmente comunicata, la
seguente relazione: “Il consigliere relatore, letti gli atti depositati,
rilevato che Assante Di Tatisso Marina, con atto notificato il 29

depositata il 4 aprile 2013 e notificata il 17 maggio 2013, con la quale la
Corte d’appello di Napoli ha dichiarato inammissibile, perchè tardivo,
l’appello da lei proposto avverso la sentenza del Tribunale di Napoli
emessa in data 9 ottobre 2009 che, in accoglimento dell’ azione
revocatoria instaurata dalla curatela del Fallimento G.B. FUTURA soc.
cooperativa a r.1., ha dichiarato l’inefficacia dell’atto di assegnazione in
favore della odierna ricorrente, socia della cooperativa, della proprietà
di un alloggio con relative pertinenze;
che l’intimata curatela non ha svolto difese;
considerato che con l’unico motivo la ricorrente censura, sotto i profili
della violazione e/o falsa applicazione degli arti. 325, 326, 327, 285 e
170 cod. proc. civ. e dell’omesso esame di un fatto decisivo per il
giudizio, le statuizioni della sentenza impugnata nella parte in cui la
corte di merito ha ritenuto la notifica della sentenza di primo grado,
eseguita dal fallimento, idonea a far decorrere il termine di cui
all’art325 cod.proc.civ.;
ritenuto che la sentenza di primo grado, secondo quanto attestato nella
sentenza di appello (senza ricevere cesnure sul punto), è stata notificata
“alla parte presso il procuratore costituito, nel domicilio eletto”: tale
dizione, secondo il ricorrente, imporrebbe di ritenere che la sentenza
non sarebbe stata notificata al procuratore costituito, bensì
esclusivamente alla parte, ancorchè presso il domiciliatario, ai soli fini
dell’esperimento dell’esecuzione coatta;
Ric. 2013 n. 14124 sez. M1 – ud. 14-05-2014
-2-

maggio 2013, ha proposto ricorso per cassazione della sentenza,

che tale assunto non pare tener conto della consolidata giurisprudenza
di questa Corte, la quale ha ritenuto che l’effetto acceleratorio della
notificazione della sentenza si consegue anche nei casi in cui la stessa
notificazione sia stata fatta 2112 parte presso il suo procuratore
costituito (cfr.tra molte: Cass.n.20193/09; n.13546/09; n.11216/08;

formula esecutiva (n. 10878/07;n.1462/01);
che la sentenza impugnata appare conforme a tali orientamenti
consolidati, nè dall’esame del motivo di ricorso paiono emergere
elementi che possano condurre ad un mutamento; che pertanto il
ricorso appare inammissibile a norma dell’art360 bis cod.proc.civ.;
per questi motivi ritiene che il ricorso può essere trattato in camera di
consiglio a norma dell’art. 380 bis cod. proc. civ. per ivi, qualora il
collegio condivida i rilievi che precedono, essere dichiarato
inammissibile.”
2. All’esito della odierna adunanza camerale, il Collegio condivide
pienamente le considerazioni svolte nella relazione, avverso le quali del
resto non risultano sollevate contestazioni.
Si impone dunque il rigetto del ricorso, senza provvedere sulle spese di
questo giudizio, nel quale l’intimato non ha svolto difese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art13 comma 1 quater D.P.R.n.115/2002, da atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso, a norma dell’art.1-bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consig
civile, il 14 maggio 2014

della sezione sesta-I

n.10602/98; n. 666/98; n. 7818/97), anche se la sentenza sia munita di

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