Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18492 del 10/08/2010

Cassazione civile sez. trib., 10/08/2010, (ud. 25/03/2010, dep. 10/08/2010), n.18492

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI MILANO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e

difeso dall’avv. Surano Maria Rita, dall’avv. Fraschini Antonietta,

dall’avv. Meroni’ Ruggiero dall’avv. Elena Ferradini, nonche’

dall’avv. Raffaele Izzo, presso il quale e’ elettivamente domiciliato

in Roma in via Lungotevere Marzio n. 3;

– ricorrente –

contro

Alemanni 91 srl, rappresentata e difesa dagli avv. Garavoglia Mario e

dall’avv. Claudio Lucisano, presso il quale e’ elettivamente

domiciliata in Roma in via Crescenzio n. 91;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 101/49/06, depositata il 30 giugno 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25

marzo 2010 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Greco;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La srl Alemanni propose ricorso contro il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso dell’ICI versata in eccesso per gli anni 1998, 1999 e 2000 per un immobile di categoria (OMISSIS) acquistato il (OMISSIS), la cui base imponibile era stata determinata in base al valore contabile. Assumeva la societa’ contribuente di non essere stata al corrente che fin dal 14 febbraio 1991, con variazione n. (OMISSIS), all’immobile era stata invece attribuita la rendita, di valore largamente inferiore, con accatastamento in categoria (OMISSIS); di tale circostanza sosteneva di essersi avveduta solo nel luglio del 2000, all’atto della cessione dell’immobile.

In primo grado il ricorso era accolto.

La Commissione tributaria regionale della Lombardia adita in appello del Comune di Milano, rigettava il gravame, rilevando “che la rendita, come sopra e’ stato precisato, e’ stata attribuita in data 14 febbraio 1991, con variazione n. (OMISSIS), mentre la conoscenza dell’attribuzione da parte della contribuente e’ avvenuta soltanto il (OMISSIS), in occasione della vendita dell’immobile”, sicche’ la domanda di rimborso non si identificava, come sostenuto dal Comune di Milano, con “la domanda di variazione per l’ottenimento della rendita catastale”, ed impropriamente lo stesso Comune contestava la “retroattivita’” dell’applicazione della rendita a periodi d’imposta precedenti la sua attribuzione. La base imponibile dell’imposta, e sul punto anche l’ente impositore conveniva, andava infatti determinata con riferimento al valore contabile, ma fino all’anno nel quale era stata attribuita la rendita catastale.

Nei confronti della sentenza il Comune di Milano propone ricorso per cassazione sulla base di un motivo.

La societa’ contribuente resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo il Comune ricorrente, denunciando “violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, commi 2 e 3 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

Omessa, insufficiente contraddittoria motivazione circa l’attribuzione della rendita catastale, fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360, comma 1, n. 5)”, deduce che, in base al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 3, il regime fiscale ai fini dell’ICI dell’immobile della societa’ contribuente sarebbe definito dal provvedimento costitutivo di rendita catastale, in atti dal 27 gennaio 2000, come risultava dalla visura catastale storica prodotta in appello e riprodotta quale doc. 1 nel presente giudizio, provvedimento la cui adozione segnerebbe il passaggio dal criterio contabile, applicabile quindi per tutto l’anno 2000, al diverso criterio del valore catastale, da applicare a decorrere dal 2001, anno d’imposta successivo a quello del conferimento della rendita catastale. Nel 1991 era stata invero presentata al Catasto “la scheda di variazione n. (OMISSIS), ma non e’ il 1991 l’anno in cui la rendita e’ conferita”.

Il motivo e’ fondato per quanto concerne il vizio di motivazione in ordine all’epoca di attribuzione della rendita all’immobile.

Il giudice d’appello infatti, a fronte delle deduzioni dell’ente territoriale, confortate dalla visura catastale, ha affermato “che la rendita, era stata attribuita in data 14.2.1991”, senza esplicitare le ragioni dell’asserzione, che si rivela percio’ insufficientemente motivata.

L’esame dell’ulteriore censura, concernente gli effetti dell’attribuzione della rendita, nell’ipotesi che essa risalga al 2000, rimane assorbito.

Il profilo del motivo del ricorso va pertanto accolto, la sentenza va cassata in relazione ad esso, e la causa rinviata, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia.

Cosi’ deciso in Roma, il 25 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2010

 

 

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