Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18492 del 10/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 10/07/2019, (ud. 16/04/2019, dep. 10/07/2019), n.18492

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10977-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

G.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 678/2/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di POTENZA, depositata il 06/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE

CAPOZZI.

Fatto

RILEVATO

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza della CTR di Potenza, di rigetto del suo appello avverso una decisione della CTP di Matera, di accoglimento dell’impugnazione proposta dal contribuente G.G. avverso due avvisi accertamento IRPEF 2009 e 2010.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale la ricorrente prospetta violazione e falsa applicazione dell’art. 109 T.U.I.R. e del D.P.R. n. 444 del 1997, art. 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., in quanto erroneamente i giudici di merito avevano ritenuto valide le ragioni addotte dal contribuente, ritenendo che la documentazione prodotta (le fatture di acquisto del carburante) fosse idonea a dimostrare la concretezza dei costi sostenuti per l’acquisto del carburante; al contrario l’ufficio non aveva contestato l’effettività del costo dedotto, ma la sua inerenza all’attività d’impresa svolta dal contribuente, essendo quest’ultimo tenuto a provare che il carburante acquistato era stato utilizzato per l’alimentazione di beni strumentali all’attività imprenditoriale svolta; e detta inerenza poteva essere dimostrata solo attraverso la compilazione delle schede carburanti, riferite a ciascun automezzo ed indicanti le targhe di ciascun veicolo ed i chilometri percorsi, ovvero le ore di utilizzo dei mezzi movimento terra, conformemente a quanto stabilito dal D.P.R. n. 444 del 1997, art. 1;

che l’intimato non si è costituito;

che l’unico motivo di ricorso proposto dall’Agenzia ricorrente è fondato;

che, invero, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis, Cass. n. 30220 del 2017; Cass. n. 16809 del 2017), in tema di imposte dirette ed IVA, la possibilità di detrarre dall’imposta dovuta quella assolta per l’acquisto di carburanti destinati ad alimentare i mezzi impiegati per l’esercizio dell’attività d’impresa (c.d. carburanti per autotrazione) è subordinata alla compilazione delle c.d. “schede carburanti”, che gli addetti alla distribuzione sono tenuti a rilasciare e che devono essere redatte in conformità al modello allegato al D.P.R. n. 444 del 1997, notoriamente abrogato solo con decorrenza 1 luglio 2018 dalla L. n. 205 del 2017, art. 1, commi 926 e 927;

che, pertanto, tenuto conto dell’epoca cui si riferivano gli avvisi di accertamento impugnati (anni 2009 e 2010), il contribuente era tenuto ad allegare dette schede carburanti, previste dal legislatore ad evidenti fini elusivi, sulle quali dovevano essere indicati il veicolo, ai quali esse si riferivano, nonchè il numero dei chilometri percorsi, da rilevare presso l’apposito dispositivo di cui era fornito l’autoveicolo; e dette schede non erano surrogabili con altri documenti, quali le fatture di acquisto del carburante;

che, inoltre, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 24930 del 2011) nel novero di carburanti per autotrazione, per i quali occorre la compilazione della scheda di carburante, vanno ricompresi non solo quelli erogati dai distributori di carburanti ubicati sulla pubblica via, ma anche quelli erogati da distributori posti all’interno delle aziende, essendo da ritenere che le finalità perseguite dal legislatore con l’istituzione di dette schede di carburante siano identiche nell’un caso come nell’altro;

che la CTR non ha pertanto applicato alla controversia i principi di diritto vigenti in materia;

che il ricorso va pertanto accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio degli atti alla CTR di Potenza in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR di Potenza in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 16 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA