Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18492 del 08/09/2011

Cassazione civile sez. VI, 08/09/2011, (ud. 30/06/2011, dep. 08/09/2011), n.18492

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

E.D., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE

CLODIO 12, presso lo studio dell’avvocato SPAZIANI Luigi,

rappresentato e difeso dall’avvocato BERETTI FRANCO giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 643/10 R.G. della CORTE D’APPELLO di NAPOLI

del 2/07/10, depositata il 12/07/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

1. – Il sig. E.D., (OMISSIS), ricorre avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli di rigetto del reclamo da lui proposto avverso la sentenza con cui il Tribunale aveva a sua volta respinto il suo ricorso avverso la decisione di diniego del riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria emessa dalla Commissione territoriale.

L’intimato Ministero dell’Interno non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. – Il ricorrente ha depositato, con il ricorso, una copia della sentenza impugnata mancante di una o più pagine e non autenticata.

Il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c. In mancanza di attività difensiva della parte intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 30 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2011

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