Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18492 del 08/09/2011
Cassazione civile sez. VI, 08/09/2011, (ud. 30/06/2011, dep. 08/09/2011), n.18492
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. RORDORF Renato – Consigliere –
Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
E.D., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE
CLODIO 12, presso lo studio dell’avvocato SPAZIANI Luigi,
rappresentato e difeso dall’avvocato BERETTI FRANCO giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 643/10 R.G. della CORTE D’APPELLO di NAPOLI
del 2/07/10, depositata il 12/07/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
30/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;
è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
1. – Il sig. E.D., (OMISSIS), ricorre avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli di rigetto del reclamo da lui proposto avverso la sentenza con cui il Tribunale aveva a sua volta respinto il suo ricorso avverso la decisione di diniego del riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria emessa dalla Commissione territoriale.
L’intimato Ministero dell’Interno non ha svolto attività difensiva.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. – Il ricorrente ha depositato, con il ricorso, una copia della sentenza impugnata mancante di una o più pagine e non autenticata.
Il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c. In mancanza di attività difensiva della parte intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 30 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2011