Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18492 del 04/09/2020

Cassazione civile sez. II, 04/09/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 04/09/2020), n.18492

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12418-2016 proposto da:

R.M., rappresentato e difeso da se medesimo ex art. 86

c.p.c.;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso l’ordinanza n. cron. 2369/2016 della CORTE APPELLO PENALE di

SALERNO, depositata il 19/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/02/2020 dal Consigliere ELISA PICARONI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ordinanza in data 19 aprile 2016 il Presidente delegato della Corte d’appello di Salerno ha rigettato l’opposizione proposta D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170 dall’avv. R.M. avverso il provvedimento con il quale gli era stata rigettata l’istanza di liquidazione del compenso per l’attività prestata in favore della signora F.C., ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nel giudizio di appello iscritto al n. 725/2010 R.G. della Corte d’appello di Salerno.

2.1. Il giudice dell’opposizione ha confermato che, in mancanza dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non era possibile evincere a quale procedimento facesse riferimento la Delib. di ammissione del Consiglio dell’Ordine degli avvocati del 18 giugno 2010.

3. R.M. ricorre per la cassazione dell’ordinanza sulla base di due motivi. Il Ministero della giustizia ha depositato “atto di costituzione” al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 126 sull’assunto che la riferibilità della Delib. di ammissione al patrocinio a spese dello Stato al procedimento n. 725 del 2010 R.G. Corte d’appello di Salerno risultava dall’Allegato A alla medesima Delib., che avrebbe dovuto essere inviata, unitamente all’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, all’autorità giudiziaria competente direttamente dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati.

2. Con il secondo motivo, che denuncia omesso esame del fatto decisivo costituito dall’allegazione dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato alla Delib. di ammissione, il ricorrente lamenta che il Presidente delegato, nel rigettare l’opposizione, si sarebbe conformato al precedente provvedimento, omettendo di valutare il fatto che lo stesso ricorrente, benchè non ne fosse tenuto, aveva chiesto al Consiglio dell’Ordine il rilascio di una copia dell’istanza di ammissione presentata in data 8 giugno 2010 dalla sig.ra F., e l’aveva depositata.

3. Il ricorso è improcedibile, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 1, n. 4.

3.1. Il ricorrente, che si limita a riferire di avere depositato copia dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato dinanzi al giudice dell’opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170 non ha assolto l’onere previsto dall’art. 369 citato, che gli imponeva di depositare in questa sede copia del documento indicato.

3.2. Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte regolatrice, l’onere del ricorrente di produrre, a pena di improcedibilità del ricorso, “gli atti processuali, i documenti, i contatti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda” è soddisfatto, sulla base del principio di strumentalità delle forme processuali, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo di parte, anche mediante la produzione del fascicolo nel quale essi siano contenuti e, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo d’ufficio, mediante il deposito della richiesta di trasmissione presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, ferma in ogni caso l’esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 366 c.p.c., n. 6, degli atti, dei documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi (ex plurimis, Cass. 11/01/2016, n. 1965; Cass. Sez. U 03/11/2011, n. 22726).

3.3. Nel caso in esame, l’onere non può dirsi assolto dalla richiesta di trasmissione del fascicolo d’ufficio, atteso che il ricorrente non precisa se il documento sia contenuto nel fascicolo d’ufficio e comunque si tratta di documento nella disponibilità del ricorrente, il quale ha infatti allegato di averlo prodotto in copia nel giudizio di opposizione.

4. Alla declaratoria di improcedibilità del ricorso non segue pronuncia sulle spese, in mancanza di attività difensiva dell’intimato Ministero della giustizia. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2020

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