Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18492 del 01/08/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18492 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

v

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA
sul ricorso 1749-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente contro
SPINA EUGENIO;

– intimato avverso la sentenza n. 357/5/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di NAPOLI – Sezione Staccata di SALERNO
dell’11.10.2010, depositata 11 22/10/2010;

Data pubblicazione: 01/08/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27/06/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
CARACCIOLO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.

ANTONIETTA CARESTIA.

Ric. 2011 n. 01749 sez. MT – ud. 27-06-2013
-2-

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

Osserva:
La CTR di Napoli, accogliendo parzialmente l’appello di Spina Eugenio -appello
proposto contro la sentenza n.437/01/2007 della CTP di Avellino che aveva respinto
il ricorso della parte contribuente relativo a cartelle di pagamento per IVA-IRPEFIRAP ed addizionali comunali per gli anni 2002-2003- ha dichiarato nullo il ruolo
n.2006/379 confermando invece gli altri oggetto del giudizio.
La CTR ha motivato la propria decisione nel senso che era risultato dalla
documentazione depositata agli atti che gli avvisi di accertamento presupposti
rispetto al ruolo risultavano notificati a tale Farina Angela (che si era dichiarata
moglie capace e convivente e che aveva sottoscritto la notifica), soggetto del tutto
estraneo al rapporto tributario, residente in altro comune rispetto a quello del
destinatario della notifica e rispetto al quale la Farina non risultava essere in rapporto
né familiare, né di vicinanza né di coniugio. Essendo risultata inesistente la notifica
dell’atto presupposto, anche il ruolo e la cartella di pagamento risultavano viziati.
L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La parte contribuente non ha svolto attività difensiva.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore- può essere
definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Ed invero, con il primo motivo di impugnazione (improntato alla violazione
dell’art.2700 cod civ) la parte ricorrente si duole del fatto che il giudicante del merito
abbia inficiato —sulla base della documentazione risultante in atti- la fede privilegiata

3

letti gli atti depositati

della relata di notifica, dalla quale risulta che il soggetto consegnatario si era
qualificato moglie convivente all’atto di ricevere la notifica e di sottoscriverla.
La censura appare fondata e da accogliersi in ragione del solo primo motivo, con
assorbimento del secondo.
Il giudice del merito ha dato prevalenza alla documentazione depositata in giudizio e

con lo Spina, senza curarsi del fatto che la Farina medesima (con dichiarazione resa
all’ufficiale che aveva curato la notifica, e perciò dotata di fede privilegiata ai sensi
dell’art.2700 c.c.) si era qualificata moglie convivente ed aveva accettato di ricevere
la notifica. Di tanto il giudice del merito avrebbe dovuto contentarsi per ritenere
efficace e valida la notifica, alla luce della confermata giurisprudenza di questa Corte.
Si veda, per tutte (senza che il riferimento a diversa figura soggettiva alteri la
correttezza del principio e la sua applicabilità al caso qui in esame) Cass.Sez. L,
Sentenza n. 239 del 10/01/2007: “In caso di notificazione effettuata a norma dell’art.
139, comma secondo, cod. proc. civ., con consegna dell’atto a persona qualificatasi
(secondo le dichiarazioni rese all’ufficiale giudiziario e dal medesimo riportate nella
relata di notificazione) quale dipendente del destinatario o addetta all’azienda,
all’ufficio o allo studio del medesimo, l’intrinseca veridicità di tali dichiarazioni e la
validità della notificazione non possono essere contestate sulla base del solo difetto di
un rapporto di lavoro subordinato tra i predetti soggetti, essendo sufficiente che esista
una relazione tra consegnatario e destinatario idonea a far presumere che il primo
porti a conoscenza del secondo l’atto ricevuto. Conseguentemente tali presunzioni
non possono essere superate dalla circostanza, provata a posteriori, che la persona che
aveva sottoscritto l’avviso di ricevimento lavorava, sia pure nella predetta sede, alle
dipendenze esclusive di altro soggetto, se non accompagnata dalla prova che il
medesimo consegnatario non era addetto nei medesimi locali ad alcun incarico per
conto o nell’interesse del destinatario”.
Pertanto, si ritiene che il ricorso può essere deciso in camera di consiglio per
manifesta fondatezza e che la Corte possa decidere la controversia anche nel merito

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dalla quale risultava che la Farina non fosse in rapporto di coniugio né convivente

(non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto) respingendo integralmente il
ricorso della parte contribuente avverso le impugnate cartelle di pagamento.
Roma, 25 marzo 2012

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati

che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;
che le spese di lite possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,
rigetta il ricorso del contribuente avverso il provvedimento impositivo. Condanna la
parte contribuente a rifondere le spese di lite di questo grado, liquidate in €
•0.200,00 oltre spese prenotate a debito e compensa tra le parti le spese dei gradi di
merito.
Così deciso in Roma il 27 giugno 2013.

delle parti;

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