Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18491 del 10/08/2010

Cassazione civile sez. trib., 10/08/2010, (ud. 25/03/2010, dep. 10/08/2010), n.18491

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato presso la

quale e’ domiciliata in Roma in via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

S.S.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 141/46/05, depositata il 2 gennaio 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25

marzo 2010 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Greco;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S.S. impugna l’avviso di liquidazione con il quale l’Agenzia delle entrate, ufficio di (OMISSIS), aveva revocato le agevolazioni fiscali relative all’acquisto di un immobile da adibire ad abitazione principale, in quanto spettanti unicamente agli immobili censiti con le categorie da (OMISSIS), laddove quello in discorso, gia’ sede del Comune di (OMISSIS), era accatastato in categoria (OMISSIS). La contribuente deduceva che l’immobile, per il quale il Consiglio comunale aveva deliberato il 28 giugno 2002 la sottrazione a destinazione pubblica, era stato acquistato e aggiudicato in asta pubblica il successivo 23 dicembre 2002, “e quindi con categoria da variare all’acquisto, come da copia denuncia di variazione in atti”.

In primo grado il ricorso era accolto, sul rilievo che l’immobile, essendo sede municipale, non poteva che essere censito in categoria (OMISSIS), e che ogni variazione d’uso avrebbe dovuto esser fatta dall’acquirente solo dopo la regolare aggiudicazione.

L’appello dell’amministrazione, che sosteneva la correttezza della revoca delle agevolazioni, in quanto al momento dell’acquisto l’immobile non risultava classificato come casa di abitazione, e non risultava nel relativo atto “che vi era gia’ un progetto approvato per la licenza di trasformazione in abitazione”, era rigettato.

La Commissione tributaria regionale della Lombardia rilevava infatti che, essendo l’edificio sede del municipio, e quindi censito in categoria (OMISSIS), il comune di (OMISSIS), proprio per procedere alla sua vendita all’asta, e consentire quindi agli aggiudicatari di destinario all’uso corrispondente alle proprie esigenze, ne aveva deliberato, prima della vendita stessa, la perdita della destinazione pubblica. In ogni caso, quindi, solo dopo l’asta l’aggiudicatario, nella specie la contribuente appellata, avrebbe avuto titolo per chiedere la variazione da categoria (OMISSIS) in destinazione ad uso abitativo.

Nei confronti della decisione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione sulla base di un motivo.

La contribuente non ha svolto attivita’ difensiva nella presente sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo l’amministrazione ricorrente, denunciando “violazione e falsa applicazione della L. n. 549 del 1995, art. 3 – motivazione omessa su fatto decisivo della controversia”, assume che le agevolazioni previste dalla L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 131 spetterebbero solo per le case di abitazione non di lusso, ai sensi del D.M. 2 agosto 1969, per cui l’immobile per fruirne avrebbe dovuto essere accatastato, al momento della vendita, in una delle seguenti categorie: (OMISSIS).

Poiche’ cosi’ non era, non avrebbe potuto rilevare in contrario l’intenzione della S. di adibirlo ad abitazione, ne’ l’effettiva destinazione ad abitazione poi fattane. Censurava poi la sentenza per non aver tenuto conto del fatto, dedotto con l’appello, che prima della vendita e dopo l’aggiudicazione ne’ il Comune ne’ la S. avevano avanzato domanda di variazione di accatastamento, domanda “presentata (il 22.05.2003) dopo la compravendita del (OMISSIS)…”, per cui, “se al momento della vendita l’immobile era accatastato in (OMISSIS) e non vi era istanza di variazione di accatastamento non potevano spettare le agevolazioni di cui alla L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 131”.

Il ricorso e’ infondato.

A norma del comma 1 della nota 2 bis dell’art. 1 della parte prima della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro), come sostituita dalla L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 131 nella ricorrenza delle condizioni ivi indicate, l’imposta di registro si applica con l’aliquota “del 4 per cento agli atti traslativi a titolo oneroso della proprieta’ di case di abitazione non di lusso”.

A differenza dell’agevolazione, per alcuni versi analoga, prevista dal D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, art. 2, comma 1 come convertito nella L. 24 marzo 1993, n. 75, qui non viene in rilievo la manifestazione del proposito dell’acquirente dell’immobile di adibirlo a propria abitazione principale (“a condizione che il compratore dichiari… di volerlo adibire a propria abitazione..”), ma neppure, come espressamente previsto per l’esenzione dall’INVIM straordinaria prevista dal D.L. 13 dicembre 1991, n. 396, art. 1, comma 1 come convertito nella L. 6 febbraio 1992, n. 65, la classificazione formale dell’immobile (le disposizioni che regolano l’imposizione “non si applicano per le unita’ immobiliari classificate nei gruppi catastali (OMISSIS), ovvero quelle per le quali, alla data di entrata in vigore del… decreto, e’ stata richiesta l’iscrizione in catasto nei predetti gruppi”), di guisa da non potersi estendere il beneficio ad unita’ immobiliari ascrivibili solo potenzialmente ad una delle categorie previste (Cass. n. 26106 del 2005).

Quel che quindi rileva per l’ipotesi in esame e’ l’acquisto dell’unita’ immobiliare al fine di’ destinarla a “casa di abitazione non di lusso”.

Nella fattispecie, del resto, come correttamente rilevato dal giudice d’appello, la contribuente, non potendo disporre dell’immobile prima dell’acquisto, non avrebbe potuto chiederne la variazione dell’accatastamento.

Ma a ben vedere, con la censura in rassegna l’amministrazione si duole non tanto che prima della vendita ne’ il Comune ne’ l’aspirante acquirente abbiano avanzato domanda di variazione di accatastamento, ma che “detta domanda era stata presentata (il 22 maggio 2003) dopo la compravendita del 23 dicembre 2002”, vale a dire, secondo l’assunto, molto tempo dopo.

Ora, se e’ indubbiamente necessario, perche’ si realizzi la destinazione dell’immobile a casa di abitazione, che questo sia accatastato in relazione a tale uso, l’eventuale ritardo nella richiesta di variazione dell’accatastamento, in mancanza dell’espressa previsione di un termine, non potra’ essere valutato che sulla base delle cadenze temporali fissate dalla legge per il perfezionarsi della fattispecie agevolativa.

Si rileva in proposito che, qualora l’acquirente non sia residente nel comune ove e’ ubicato l’immobile, una volta fattane dichiarazione nell’atto di acquisto, a pena di decadenza, egli deve stabilire in quel comune la propria residenza entro diciotto mesi (lettera a del comma 1 della nota 2^ bis all’art. 1 della parte prima della tariffa allegata al t.u. registro cit.). Un tale termine non puo’ essere, evidentemente, superato per provvedere all’eventuale richiesta di variazione dell’accatastamento, ove necessaria, al fine di rendere effettiva la destinazione dell’immobile a casa di abitazione.

Nella specie tale richiesta di’ variazione era intervenuta, secondo la ricorrente, poco meno di cinque mesi dopo l’acquisto dell’immobile.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Non vi e’ luogo a provvedere sulle spese, considerato il mancato svolgimento di attivita’ difensiva da parte dell’intimata.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, il 25 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2010

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