Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18491 del 01/08/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18491 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA
sul ricorso 22134-2010 proposto da:
FILIPPINI ALESSANDRA FLPLSN43S45H256G, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 55, presso Io
studio dell’avvocato NAVA PAOLO, che la rappresenta e difende
giusta procura alle liti a margine del ricorso;

– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente avverso la sentenza n. 24/66/2010 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO, SEZIONE

Data pubblicazione: 01/08/2013

DISTACCATA di BRESCIA del 30/11/2009, depositata il
25/01/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/06/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO
COSENTINO;

rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:
«La sig.ra Alessandra Filippini ricorre contro l’Agenzia delle Entrate per la cassazione della
sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, confermando la
sentenza di primo grado, ha respinto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di
accertamento IRPEF 2000 con cui era stata rideterminata la plusvalenza imponibile derivante
dalla vendita di un’area edificabile.
Il ricorso (firmato personalmente dalla parte ma da ritenere sottoscritto dal di lei procuratore
ad litem, avv. Nava, per il principio che la firma apposta dal difensore in calce o a margine
del ricorso per cassazione ai fini della autenticazione della procura speciale vale anche quale
sottoscrizione del ricorso, in quanto consente di riferire al difensore che ha autenticato la
sottoscrizione della procura speciale anche la paternità del ricorso stesso, vedi Cass. 7485/03,
Cass. 21326/06) è inammissibile ai sensi dell’articolo 366 n. 4 cpc, per l’omessa indicazione
dei motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza gravata.
Le doglianze esposte dalla ricorrente, infatti, sono prive di specifico riferimento ad alcuna
delle tassative previsioni di cui ai numeri da I a 5 dell’articolo 360 cpc; il ricorso pertanto, per
la sua formulazione, non risulta idoneo ad esplicitare le censure proposte e, in particolare, a
manifestare se il ricorrente intenda censurare un error in procedendo, oppure un’ errore
nell’interpretazione o nell’ applicazione della legge , oppure, ancora, un vizio della
motivazione della sentenza gravata su fatti decisivi e controversi.
Ciò determina l’inammissibilità del ricorso, perché, come questa Corte ha già avuto modo di
chiarire, “Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai
motivi di ricorso; il singolo motivo, infatti, anche prima della riforma introdotta con il d.lgs.
n. 40 del 2006, assume una funzione identifìcativa condizionata dalla sua formulazione
tecnica con riferimento alle ipotesi tassative di censura formalizzate con una limitata
elasticità dal legislatore. La tassatività e la specificità del motivo di censura esigono, quindi,
una precisa formulazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche di
censura enucleate dal codice di rito.” (così sent. 18202/08; vedi anche Cass. 10420/05, Cass.
5333/03, Cass. 16763/02, nonché, da ultimo, Cass. 8585/12: “È inammissibile il ricorso per
cassazione nel quale la parte abbia erroneamente inquadrato, tra quelli previsti dall’art. 360
cod. proc. civ., il vizio che ha inteso denunciare, esigendola tassatività e la specificità del
Ric. 2010 n. 22134 sez. MT – ud. 26-06-2013
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è presente il P.G. in persona del Dott. IMMACOLATA ZENO.

s.

motivo di censura una precisa formulazione, di modo che detto vizio rientri nelle ipotesi
tassative enucleate dal codice di rito.).
Si propone la declaratoria di inammissibilità del ricorso.>>;

che l’intimata è costituita con controricorso;
che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti;

che il Collegio condivide gli argomenti esposto nella relazione;
che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente a rifondere alla contro ricorrente le spese del giudizio di
cassazione, che liquida in

e

2.500 per onorari, oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma il 26 giugno 2013.

che non sono state depositate memorie difensive .,

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