Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18490 del 08/09/2011

Cassazione civile sez. VI, 08/09/2011, (ud. 30/06/2011, dep. 08/09/2011), n.18490

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Ministero degli Affari Esteri dom.to ex lege in Roma via dei

Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo

rappresenta e difende per legge;

-ricorrente –

contro

A.M.;

– intimato –

Avverso il decreto della Corte di Appello di Firenze depositato il

15.2.2010;

dita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30.6.2011 dal Consigliere Dott. Luigi MACIOCE;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARESTIA Antonietta.

Fatto

RILEVA IN FATTO

Il Collegio che il relatore designato nella relazione ex art. 380 bis c.p.c. ha espresso considerazioni nel senso:

CHE la Corte di Appello di Firenze, in dissenso dal Tribunale che aveva respinto il ricorso dello straniero avverso il diniego di visto di ingresso per il ricongiungimento familiare dei propri genitori (comunicato dal consolato italiano d’Italia in Skopje), accolse il reclamo e dispose il rilascio del visto stesso: la Corte ha infatti affermato che lo jus superveniens, costituito dal D.Lgs. n. 160 del 2008, modificante l’art. 29, comma 1 del T.U. già modificato dalla L. n. 189 del 2002, art. 23 non potesse applicarsi al procedimento complesso di ingresso la cui fase rilevante per la valutazione dell’ammissione dello straniero (quella del nulla osta rilasciato dal Prefetto) si fosse esaurita prima della data di entrata in vigore della norma sopravvenuta (5.11.2008), ed indubbiamente impeditiva del ricongiungimento di specie, a nulla rilevando il rilascio del visto avvenuto nella vigenza dei nuovi requisiti, posto che tal fase atteneva al mero controllo cartolare dei titoli;

CHE per la cassazione di tale decisione l’Amministrazione A.E. ha proposto ricorso il 4-9.8.2010 (al quale l’intimato non ha opposto difese) denunziando l’errore di diritto commesso disattendendo la ferma giurisprudenza di legittimità sulla applicazione del nuovo dettato qualsiasi fosse la fase complessa ma unitaria di esame della domanda;

CHE appare evidente la fondatezza della censura alla stregua del principio posto da questa Corte in ordine alla applicazione diretta ed immediata della norma sopravvenuta, nella pendenza di una procedura complessa e non definita, in quanto essa regola la validità degli atti amministrativi da adottare sulla domanda ed in virtù del principio tempus regit actum: questa Corte si è già espressa, tanto con riguardo alla modifica recata all’art. 29, lett. C) del T.U. dalla L. n. 189 del 2001, art. 23, quanto in relazione alla ridefinizione del D.Lgs. n. 160 del 2008, dell’art. 29 comma 1 (cfr. Cass. 15247/2006 – 19044/2007 -17574/2010) sì che il nuovo dettato normativo non può che trovare ingresso nella controversia in atto, per il fatto che essa non era stata definita alla data della sua entrata in vigore, e costituire la base normativa per una nuova decisione da parte del giudice del merito;

CHE questa Corte ha infatti affermato, con l’ultima decisione sopra citata, che:

In tema di disciplina dell’immigrazione, il rilascio del visto di ingresso allo straniero richiedente il ricongiungimento familiare si configura come l’atto conclusivo di un procedimento amministrativo a formazione complessa nel quale, per il principio “tempus regit actum”, l’autorità amministrativa, cui spetta di applicare la legge vigente all’atto dell’adozione del provvedimento, è tenuta ad applicare la nuova legge sopravvenuta durante lo svolgimento del procedimento e fino alla sua definitiva conclusione; in particolare, lo “ius superveniens” costituito dalla L. n. 189 del 2002, art. 23 che ha modificato il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 29, lett. c aggiungendo alla frase “genitori a carico” la proposizione “qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza ovvero genitori ultrasessantacinquenni qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute”, deve essere applicato qualunque sia la fase del procedimento e quindi anche dopo il rilascio del nulla osta e sino alla concessione dei visto di ingresso (massima);

CHE, ove si condivida il testè formulato rilievo, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio ed accolto per manifesta fondatezza.

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

A criterio del Collegio le considerazioni formulate nella relazione devono essere pienamente condivise, anche alla luce della successiva conforme giurisprudenza di questa Corte (ord. 7218 del 2011), con la conseguente cassazione dell’ordinanza della Corte di Firenze che dai relativi principi si è consapevolmente discostata. Può anche decidersi nel merito, rigettando la opposizione dell’ A. al diniego di visto di ingresso frapposto alla sua istanza dalla Ambasciata di Skopje avendo la stessa Corte di merito accertato (pag.

2 primo cpv.) che nella specie difettavano i nuovi requisiti introdotti dalla cennata norma sopravvenuta. Quanto alle spese, se appare conforme ad equità compensare quelle del giudizio di merito (come pervero operato dalla Corte territoriale), devono essere regolate secondo soccombenza quelle del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e decidendo ex art. 384 c.p.c. rigetta la opposizione di A.M. al diniego di visto di ingresso per ricongiungimento familiare; compensa le spese del merito e condanna l’intimato a pagare alla ricorrente Amministrazione le spese del giudizio di legittimità, che determina in Euro 1.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA