Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18490 del 04/09/2020

Cassazione civile sez. II, 04/09/2020, (ud. 05/02/2020, dep. 04/09/2020), n.18490

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2335-2017 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in Albano Laziale (Roma),

piazza A. Gramsci n. 22, presso lo studio dell’avv.to GAETANO

CAMMARANO che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MU.GI., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI LINCEI

30, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO PAOLO DE NEGRI, che la

rappresenta e difende;

M.C., B.F., elettivamente domiciliate in

ROMA, VIA ISONZO 42-A, presso lo studio dell’avvocato ACHILLE REALI,

che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUCA DI

GREGORIO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 6961/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 15/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/02/2020 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI CARMELO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

uditi gli Avvocati GAETANO CAMMARANO, LUCA DI GREGORIO e GIORGIO

PAOLO DE NEGRI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. B.F. e M.C. proponevano appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri del 13 aprile 2011 con la quale era stata dichiarata inammissibile la domanda avanzata dalle medesime, unitamente a Mu.Gi., nei confronti di M.G., avente ad oggetto lo scioglimento della comunione ereditaria conseguente il decesso di M.V. loro coniuge e genitore.

2. Il Tribunale di Velletri, infatti, aveva dichiarato inammissibile le domande attrici accogliendo l’eccezione di giudicato esterno formulata dal convenuto M.G..

3. La Corte d’Appello di Roma accoglieva l’impugnazione.

In particolare, il giudice del gravame rilevava che, pur in presenza di una pronuncia di inammissibilità della domanda di divisione, il diritto ad ottenere in via giudiziale la divisione di una comunione non solo è imprescrittibile ma sussiste sin tanto che tra le parti vi sia un regime di appartenenza comune di beni, essendo questo il senso della portata dell’art. 1111 c.c., comma 1, e dell’art. 713 c.p.c.. La finalità delle norme indicate infatti è quella di ottenere comunque lo scioglimento di una comunione per consentire a ciascun partecipante di diventare proprietario esclusivo di una parte del tutto, con la sola eccezione prevista dal citato art. 1111, seconda parte comma 1 di dilazione dello scioglimento in ogni caso per un periodo non superiore a cinque.

Pertanto, anche in presenza di una decisione giudiziale di inammissibilità o improponibilità della domanda di scioglimento per ragioni riguardanti i soli presupposti processuali, non viene meno il diritto ad ottenere lo scioglimento della comunione ancora in essere per effetto del passaggio giudicato di quella sentenza, che infatti non può aver fatto venir meno il presupposto principale del diritto e cioè l’esistenza della comunione.

In conclusione, nel caso di specie, nessuna preclusione alla proposizione della nuova domanda sussisteva e, dunque, la stessa andava giudicata nel merito e la sentenza impugnata doveva essere riformata sul punto.

3.1 La Corte d’Appello procedeva, dunque, allo scioglimento della comunione e individuava le quote nella misura di sei noni a B.F. e 1/9 ciascuno ai fratelli M., evidenziava che l’immobile era indivisibile e che le attrici avevano dichiarato la loro disponibilità a rilevare l’intero asse ereditario previa detrazione della quota di loro spettanza.

Tanto premesso, secondo la Corte di merito la presenza di quattro quote distinte non rendeva possibile la divisione in natura e doveva attribuirsi l’intero alle parti appellanti che ne avevano fatto richiesta con versamento del conguaglio in denaro a favore degli altri eredi.

La Corte d’Appello, inoltre, accoglieva anche la domanda di rendiconto che gli appellanti avevano formulato nei confronti del coerede M.G. quale possessore esclusivo dell’immobile in esame e accertava che i canoni dell’affitto dell’unità immobiliare incassati da quest’ultimo ammontavano ad Euro 19.200, e disponeva la restituzione alla coeredi delle somme come individuate dal CTU.

4. M.G. ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di un motivo di ricorso.

5. B.F. e Mu.Gi. hanno resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., errata declaratoria di inesistenza di un giudicato esterno rilevante ai fini del giudizio.

La censura ha ad oggetto la statuizione della Corte d’Appello circa la rilevanza del giudicato formatosi tra le stesse parti nel giudizio svolto dinanzi al Tribunale di Roma e concluso con sentenza n. 28175 del 2002 non impugnata, giudizio avente ad oggetto le medesime domande fatte valere dai controricorrenti nel presente giudizio.

Il ricorrente afferma che la suddetta sentenza contiene una pronuncia di merito sulla domanda di divisione, domanda rigettata per difetto di prova circa la titolarità del bene in capo al de cuius al momento del decesso. Dunque, il mancato accoglimento della domanda di divisione non sarebbe dipeso da vizi processuali ma da una valutazione del materiale istruttorio e dalla conseguente esclusione della prova dell’appartenenza del bene oggetto della domanda divisionale al de cuius, M.V.. Pertanto, stante l’identità soggettiva ed oggettiva dei due giudizi, essendosi concluso il primo con sentenza definitiva ricorrerebbero tutti presupposti per ritenere precluso il riesame della vicenda giudiziale, pena la macroscopica violazione del divieto del ne bis in idem.

1.2 L’unico motivo di ricorso è inammissibile.

La sentenza della Corte d’Appello è conforme all’orientamento consolidato di questa Corte secondo il quale: “La statuizione su una questione di rito dà luogo soltanto al giudicato formale ed ha effetto limitato al rapporto processuale nel cui ambito è emanata; essa, pertanto, non essendo idonea a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale, non preclude la riproposizione della domanda in altro giudizio” (ex plurimis Sez. 6-L, Ord. n. 10641 del 2019).

Tale principio, peraltro, è stato applicato in una molteplicità di casi quali ad esempio la sentenza del giudice di merito dichiarativa della inammissibilità della domanda per genericità. In tal caso si è detto che tale pronuncia ha natura meramente processuale e, come tale, non è idonea alla formazione del giudicato sul diritto soggettivo sostanziale dedotto in giudizio, mentre il successivo riferimento, in essa contenuto, al difetto di prova del diritto non ha alcun valore decisorio, in quanto non può parlarsi di prova, sussistente o insussistente, con riguardo ad una pretesa indefinita (Sez. L, Sentenza n. 341 del 2015).

Sulla base di tale orientamento del tutto condivisibile, la pronuncia di inammissibilità della domanda di divisione per motivi riguardanti i soli presupposti processuali non è idonea alla produzione del giudicato e non è impeditiva della riproposizione della domanda in altro giudizio.

1.2 I ricorrenti asseriscono che la sentenza che ha dichiarato l’inammissibilità della domanda delle contro ricorrenti non si fonda sulla mancanza di presupposti processuali, ma sulla mancanza di prova circa la proprietà del bene in capo al de cuius.

Sul punto il motivo difetta di specificità perchè la sentenza cui fa riferimento il ricorrente e alla quale la Corte d’Appello ha attribuito natura esclusivamente processuale non è allegata al ricorso e neppure vi è l’indicazione della sua presenza nel fascicolo processuale e, infine, neppure ne è riportato il contenuto. Sulla base di tali lacune del ricorso, in violazione di quanto espressamente stabilito dall’art. 366 c.p.c., n. 6 e dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, resta preclusa a questa Corte la possibilità di verificare quanto affermato dal ricorrente.

1.3 Deve ribadirsi, pertanto, che il requisito dell’indicazione specifica dei documenti e degli atti processuali sui quali il ricorso per cassazione si fonda previsto dall’art. 366 c.p.c., n. 6, secondo la lettura data dalla giurisprudenza di questa Corte, costituisce il precipitato normativo del c.d. principio di specificità dell’esposizione del motivo di ricorso per cassazione e comporta che il ricorrente in cassazione debba riprodurre direttamente od indirettamente indicando a quale parte corrisponda l’indiretta riproduzione, la parte del documento o dell’atto processuale che sorregge il motivo, nonchè indicare se e dove esso sia esaminabile in quanto prodotto nel giudizio di legittimità.

Per gli atti processuali, sin dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 22726 del 2011, si è ammesso che tale onere possa essere assolto indicandone la presenza nel fascicolo d’ufficio, restando così la parte esentata dall’onere della produzione ferma, in ogni caso, l’esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 366 c.p.c., n. 6, degli elementi necessari al reperimento degli stessi. Nella specie manca del tutto tale indicazione e il ricorrente omette anche di trascrivere nel ricorso il contenuto della sentenza passata in giudicato, della quale chiede una diversa interpretazione rispetto a quella effettuata dalla Corte d’Appello.

Risulta pertanto violato il duplice onere, imposto a pena di inammissibilità del ricorso, di indicare esattamente nell’atto introduttivo in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione, e di evidenziarne il contenuto, trascrivendolo o riassumendolo nei suoi esatti termini, al fine di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo.

In proposito deve ribadirsi che l’accertamento e l’interpretazione del giudicato (cosiddetto esterno) formatosi fra le stesse parti in un giudizio diverso da quello in cui ne è invocata l’efficacia, costituiscono attività istituzionalmente riservate al giudice di merito e possono essere oggetto di ricorso per cassazione solo sotto il profilo della violazione e falsa applicazione della norma dell’art. 2909 c.c. e dei principi di diritto in tema di elementi costitutivi della cosa giudicata, i quali, peraltro, vanno specificamente dedotti, non essendo sufficiente il mero richiamo all’art. 2909 c.c. o all’art. 324 c.p.c. (cfr. Cass. 12.12.2006, n. 26523).

Nella specie, il ricorrente non indica neanche se via stata la produzione della sentenza munita del relativo attestato di cancelleria, requisito necessario perchè la stessa possa fare stato nel processo (Sez. 3, Ord. n. 20974 del 2018).

5. Il ricorso è rigettato.

6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

7. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3000 più 200 per esborsi per ciascuno dei gruppi di controricorrenti;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2 Sezione civile, il 5 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA