Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18490 del 01/08/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 18490 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SALVAGGIO CARMELO rappresentato e difeso dall’Avv.
Antonino Minacapilli, elettivamente domiciliato in
Roma, Via Tacito, 90, presso lo studio dell’Avv.
Giovanni
Vaccaro
RICORRENTE
CONTRO
AGENZIA DELLE ENTRATE,
in persona del
legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,in
Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata,
CONTRORI CORRENTE
AVVERSO
la sentenza n.680/21/2010 della Commissione Tributaria
Regionale
di
Palermo
Sezione
Staccata
di
Data pubblicazione: 01/08/2013
Caltanissetta n. 21, in data 18.10.2010, depositata il
20 dicembre 2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 26 Giugno 2013, dal Relatore Dott.
Presente il P.M. dott.ssa Immacolata Zeno.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.9493/2012 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
l
–
E’
chiesta
la
cassazione della
sentenza
n.680/21/2010 pronunziata dalla C.T.R. di Palermo,
Sezione Staccata di Caltanissetta n.21 il 18.10.2010,
depositata il 20 dicembre 2010.
Con tale decisione, la C.T.R., ha accolto l’appello
dell’Agenzia Entrate, riformando la decisione della
CTP, che aveva accolto il ricorso del contribuente,
introduttivo del giudizio di primo grado.
2
–
Il
ricorso
di
Cassazione,
proposto
dal
contribuente, sembra non sia stato depositato in
cancelleria nei termini di legge.
3 – La controricorrente Agenzia ha chiesto che
l’impugnazione venga rigettata.
4 – Il ricorso appare improcedibile, non risultando
osservato il disposto dell’art.369 comma 1 0 cpc, che ne
prescrive il deposito in cancelleria nel termine di
2
Antonino Di Blasi;
giorni venti dall’ultima notificazione alle parti
contro le quali è proposto.
5 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la
trattazione in Camera di Consiglio e la relativa
ricorso, ai sensi degli artt.375 e 380 bis cpc.
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi
La Corte,
Vista la relazione, gli atti di causa ed in particolare
la certificazione, rilasciata dal competente ufficio
della Corte di Cassazione in data 23.04.2012,
attestante la non iscrizione a ruolo del ricorso
notificato in data 06.02.2012, e di che trattasi, dal
06.02.2012 al 23.04.2012;
Considerato, ciò stante, che in base al disposto delle
norme del cpc applicabili e dei principi
giurisprudenziali elaborati nella relativa applicazione
e richiamati in relazione, che il Collegio condivide,
il ricorso principale va dichiarato improcedibile;
Considerato, altresì, che le spese del presente
giudizio di cassazione vanno poste a carico del
ricorrente, che vi ha dato causa, e liquidate in
complessivi Euro millecento, di cui Euro 1.000,00 per
onorario ed Euro 100,00 per spese vive, oltre spese
generali ed accessori di legge;
3
definizione, con declaratoria di improcedibilità del
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
Dichiara il ricorso improcedibile e condanna il
ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia
complessivi Euro millecento, oltre spese generali ed
accessori di legge.
Così deciso in Roma il 26 Giugno 2013.
Entrate, delle spese del giudizio, in ragione di