Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1849 del 29/01/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 1849 Anno 2014
Presidente: ADAMO MARIO
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA

SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 796 del ruolo generale
dell’anno 2007, proposto
da

DI 12((ferfr

t:

Agenzia delle entrate, in persona del binistie31 pro
tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’avvocatura

‘34:›

dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via
dei Portoghesi, n. 12, domicilia;
– ricorrente contro
Musollini Agostino
-intimatoper la cassazione della sentenza della Commissione
tributaria regionale della Campania, sezione 23 ° ,
depositata in data 9 novembre 2005, n. 207/23/05;

RG n. 796/07
Angelina-Ma

Data pubblicazione: 29/01/2014

l’agii -m 2 di 5

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data I 2
novembre 2013 dal consigliere Angelina-Maria Perrino;
udito per l’Agenzia delle entrate l’avvocato dello Stato Paolo
Marchini;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore
per

l’accoglimento del ricorso
Fatto

Il contribuente ha ricevuto la notifica di un avviso di mora per
interessi, sanzioni ed accessori dovuti per l’omissione
dell’allegazione dell’elenco dei clienti alla dichiarazione Iva per il
1988, ex art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72
e lo ha impugnato, deducendone l’illegittimità per l’insussistenza

della violazione ed aggiungendo che l’obbligo in questione era stato
soppresso dal 2° comma dell’art. 6 del decreto legge 10 giugno
1994, numero 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1994, numero 489; ha in conseguenza invocato, facendo le\ a
su quest’abrogazione, il principio del favor rei fissato dal 2° comma
dell’articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
La Commissione tributaria provinciale ha accolto il ricorso in
base all’invocato principio del favor rei, con sentenza che la
Commissione tributaria regionale ha confermato, alla stregua della
combinazione del 2° comma dell’articolo 3 e dell’articolo 25 del

decreto legislativo numero 472/97.
Ricorre l’Agenzia delle entrate per ottenere la cassazione della
sentenza, affidando il ricorso ad un unico motivo.
Il contribuente non spiega difese.
Diritto

RG n. 796’07
Anuelina-Maria Perrinc

generale Vincenzo Gambardella, che ha concluso

l’a2.ind 3 di .5

i.- Con l’unico motivo di ricorso, proposto ex articolo 360, 1
comma, n. 3, c.p.c., del codice di procedura civile, l’Agenzia delle
entrate lamenta la violazione degli articoli 3, 2° comma e 25, 2°
comma, del decreto legislativo n. 472 del 1997, reputando che le
sanzioni irrogate, anche se derivanti dalla violazione di un obbligo

principio del favor rei, a causa della definitività del provvedimento
d’irrogazione, risalente a data antecedente all’I aprile 1998.
2.-La censura è fondata e va in conseguenza accolta.
La Corte ha già avuto occasione di chiarire che il principio del
favor rei, introdotto dall’articolo 3 del decreto legislativo
dicembre 1997, n. 472 non può trovare applicazione generalizzata.
diretta ed immediata per la disciplina di fattispecie la cui sequenza
(data dalla violazione di norme tributarie per le quali sia prevista
l’irrogazione di una sanzione, dalla contestazione della violazione.
dai provvedimenti sanzionatori dell’amministrazione finanziaria)
risalga ad epoca antecedente a quello che prende inizio dall’entrata
in vigore del decreto numero 472 del 1997 (1 aprile 1998), sal \ o
che non torni applicabile la norma transitoria stabilita dai commi 1`
e 2° del successivo articolo 25.

2.1.-In particolare, ha soggiunto la Corte, i procedimenti in
corso contemplati dal 2° comma dell’articolo 25 -nei quali si
applicano gli articoli 3, 4, 5, 6, 8 e 12 del medesimo decretosono quelli in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del
decreto, il provvedimento di contestazione o di irrogazione della
sanzione non era ancora divenuto definitivo e quelli nei quali alla
stessa data, in relazione all’avvenuta impugnazione in

via

amministrativa o giurisdizionale del provvedimento sanzionatorio,
non era intervenuta una pronuncia definitiva; e ciò in quanto la
RG n. 796/07
Angelina-Maria Perrin

ormai abrogato, non possono beneficiare dell’applicazione del

ILeigina 4 di 5

norma transitoria in questione non ha inteso intervenire sugli effetti
(riscossione della sanzione) ancora in corso di un rapporto uia
esaurito relativamente alla fase contenziosa seguita alla irrogazione
della sanzione. Per conseguenza, essa non si applica alle successive
fasi di recupero della sanzione (Cass. 12 ottobre 2012, n. 17506; in

ultimo, vedi Cass. 24 luglio 2013, n. 17972, che ha dichiarato la
legittimità dell’avviso di liquidazione e pagamento di sanzione
relativi all’anno di imposta 1993, per violazioni circa l’emissione
della bolla di accompagnamento di beni viaggianti, benché il
corrispondente obbligo fosse stato abolito col d.P.R. 14 agosto
1996, n. 472, trattandosi di rapporto già esaurito

e con

procedimento definito al momento della entrata in vigore del
suddetto decreto legislativo).
2.2.- Ne deriva l’inapplicabilità del principio del ‘favor rei alla
fattispecie in esame, che concerne un avviso di mora, il quale
postula la definitività dell’atto di accertamento, dal

quale

scaturito.

3.-11 ricorso va in conseguenza accolto, la sentenza va cassata e.
non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, il ricorso va deciso
nel merito, col rigetto dell’impugnazione originariamente proposta
dal contribuente.
3. /.-Le peculiarità della questione e, in particolare. la
circostanza dell’avvenuta abrogazione dell’obbligo comportano la
compensazione delle spese inerenti alle fasi di merito.
3.2.-Le spese concernenti questa fase setiono,
soccombenza.
per questi motivi
La Corte:
RG n. 796107
Angelina-Maria Pe

invece, la

termini, Cass. n. 26192 del 2005 e Cass. n. 17069 del 200). Da

SEN1

OT —

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N.

Pagina

5 di 5

MA-

-accoglie il ricorso;
-cassa la sentenza impugnata;
-decidendo nel merito, respinge l’impugnazione originariamente
proposta dal contribuente;
-compensa le spese inerenti alle fasi di merito,

fase, liquidate in Curo 1000,00 per compensi, oltre spese prenotate a
debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione quinta
civile, i11 novembre 2013.

-condanna il contribuente alla rifusione delle spese inerenti a questa

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