Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18489 del 21/09/2016


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Cassazione civile sez. trib., 21/09/2016, (ud. 14/07/2016, dep. 21/09/2016), n.18489

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15796/2010 proposto da:

R.N., elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 168,

presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI D’ALOE, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIUSEPPE TURCO giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI DUINO AURISINA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FEDERICO CESI 72,

presso lo studio dell’avvocato DOMENICO BONACCORSI DI PATTI, che lo

rappresenta e difende giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 30/2009 della COMM. TRIB. REG. di TRIESTE,

depositata il 27/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/07/2016 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;

udito per il controricorrente l’Avvocato DE ANGELIS per delega

dell’Avvocato BONACCORSI che si riporta agli atti depositati e

chiede il rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. R.N. ricorre, svolgendo tre motivi, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Trieste con cui è stato rigettato l’appello proposto dalla contribuente contro il Comune di Duino Aurisina avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Trieste. Il ricorso originariamente proposto dalla contribuente aveva ad oggetto gli avvisi di accertamento relativi alla maggiore imposta Ici per gli anni dal 1994 al 1999 e la CTP aveva accolto il ricorso limitatamente all’anno 1994 per la decadenza in cui era incorso il Comune.

Il Comune di Duino Aurisina si è costituito in giudizio con controricorso illustrato con memoria.

2. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, alla L. n. 448 del 1999 ed alla L. n. 212 del 2000, art. 3.

3. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla L. n. 342 del 2000, art. 74 ed al D.M. n. 701 del 1994.

4. Con il terzo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione del principio del ne bis in idem.

5. Osserva la Corte che tutti i motivi proposti sono inammissibili in quanto non risulta proposto, con riguardo ad alcuno di essi, il quesito di diritto prescritto dall’art. 366 bis c.p.c., che impone alla parte l’onere di formulare, a pena di inammissibilità, il quesito di diritto in caso d’impugnazione di una sentenza pubblicata tra il 2 marzo 2006 ed il 4 luglio 2009.

6. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile e le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alla contribuente le spese processuali che liquida in Euro 1.500, oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2016

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