Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18489 del 10/08/2010
Cassazione civile sez. trib., 10/08/2010, (ud. 14/05/2010, dep. 10/08/2010), n.18489
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –
Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –
Dott. MELONCELLI Achille – rel. Consigliere –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Edil Co.Ri.Ed. srl, di seguito anche “Societa’”, in persona
dell’amministratore e legale rappresentante in carica, signor
P.U., rappresentata e difesa dall’avv. Cossa Giuseppe
Salvatore, presso il quale e’ elettivamente domiciliata in Via
Gregorio VII n. 466, Roma;
– ricorrente –
contro
il Comune di Spello, di seguito “Comune”, in persona del Sindaco in
carica, signor V.S., rappresentato e difeso dall’avv.
Tinelli Giuseppe, presso il quale e’ elettivamente domiciliato in Via
delle Quattro Fontane n. 15, Roma;
– intimato e controricorrente –
e nei confronti di:
la SORIT spa, in persona del legale rappresentante in carica;
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale (CTR) di
Perugia 24 maggio 2006, n. 11/6/06, depositata il 23 giugno 2006 e
notificata il 25 settembre 2006;
udita la relazione sulla causa svolta nell’udienza pubblica del 14
maggio 2010 dal Cons. Achille Meloncelli;
udito l’avv. Giuseppe Salvatore Cossa, delegato dall’avv. Roberto
Spoldi;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Marcello
Matera, che ha concluso per l’estinzione del giudizio.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerato:
a) che il 24 – 25 novembre 2006 e’ notificato al Comune e alla Sorit un ricorso della Societa’ per la cassazione della sentenza descritta in epigrafe, che ha respinto l’appello della Societa’ contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale (CTP) di Perugia n. 22/01/2005, che aveva rigettato il ricorso della Societa’ contro la cartella di pagamento n. (OMISSIS) della Tosap 1997;
b) che la Societa’ deposita una rinuncia al ricorso, che il Comune dichiara di accettare e che e’ sottoscritta da entrambe le parti;
c) che, pertanto, il giudizio dev’essere dichiarato estinto, nulla dovendosi disporre sulle spese processuali relative al giudizio di cassazione.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il l4 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2010