Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18489 del 10/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 10/07/2019, (ud. 16/04/2019, dep. 10/07/2019), n.18489

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10949-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati

GIUSEPPE COLAVITA, FELICE DE SIMONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8279/17/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata il 06/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE

CAPOZZI.

Fatto

RILEVATO

che l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso una sentenza della CTR della Campania, di rigetto dell’appello da essa proposto contro una sentenza della CTP di Napoli, la quale, accogliendo il ricorso del contribuente M.S., aveva ritenuto illegittimo il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza con cui quest’ultimo aveva chiesto il rimborso dell’IRPEF 2011 da lui versata sulle somme incassate quali incentivo all’esodo, a seguito della cessazione del suo rapporto di lavoro con la s.p.a. “ENEL”.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale l’Agenzia delle entrate ha eccepito violazione e falsa applicazione del D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 23, convertito con la L. n. 248 del 2006, in vigore dal 4 luglio 2006, in relazione al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 19, comma 4 bis, e dell’art. 2967 c.c., nonchè degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto erroneamente la CTR aveva ricondotto i fatti controversi alla fattispecie dell’incentivo all’esodo, sebbene la cessazione del rapporto di lavoro del contribuente fosse stata successiva all’entrata in vigore del citato D.L. n. 223 del 2006 e sebbene il contribuente non avesse dimostrato che la cessazione del suo rapporto di lavoro fosse avvenuta in attuazione di atti od accordi aventi data certa anteriore al 4 luglio 2006, data di entrata in vigore del citato D.L. n. 223 del 2006;

che il contribuente si è costituito con controricorso ed ha presentato memoria ex art. 380 bis c.p.c.;

che il motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate, pur sussumibile nell’ambito dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, piuttosto che nell’ambito del n. 4, come indicato dalla ricorrente, è fondato; che, invero, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 23165 del 2016; Cass. n. 20424 del 2017), la L. n. 248 del 2006, nel convertire il D.L. n. 223 del 2006, ha mantenuto l’applicazione del beneficio fiscale chiesto dal contribuente e previsto dal D.P.R. n. 917 del 1986, abrogato art. 19, comma 4 bis, solo con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro, che, pur se cessati dopo il 4 luglio 2006, data di entrata in vigore de citato D.L. n. 223 del 2006 convertito con la L. n. 248 del 2006, avessero formato oggetto di atti od accordi aventi data certa anteriore alla data da ultimo citata;

che la CTR ha fatto un generico accenno ad un originario progetto aziendale del 30 giugno 1999, intercorso fra il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali, finalizzato a favorire l’esodo dei lavoratori ed ha riconosciuto il beneficio fiscale in parola al contribuente senza esplicitare sulla base di quali atti, anteriori al 4 luglio 2006, il contribuente abbia aderito al piano di esodo anzidetto;

che, pertanto il ricorso dell’Agenzia va accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR della Campania in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Campania in diversa composizione anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 16 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2019

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