Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18489 del 08/09/2011
Cassazione civile sez. VI, 08/09/2011, (ud. 30/06/2011, dep. 08/09/2011), n.18489
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. RORDORF Renato – Consigliere –
Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
A.M. elettivamente domiciliato in ROMA, presso la Cancelleria
della Corte di Cassazione e rappresentato e difeso dall’avvocato
Rubino Roberta del Foro di Bari giusta procura speciale a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
Questore di Bari – Ministero dell’Interno dom.ti ex lege in Roma via
dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato che li
rappresenta e difende per legge;
– controricorrenti –
Avverso il decreto di proroga del Giudice di Pace di Bari depositato
il 13.7.2010;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
30.6.2011 dal Consigliere Dott. Luigi MACIOCE;
sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CARESTIA Antonietta.
Fatto
RILEVA IN FATTO
Il Collegio che il relatore designato nella relazione ex art. 380 bis c.p.c. ha espresso considerazioni nel senso:
CHE il Giudice di pace di Bari, all’esito di udienza camerale con la partecipazione del difensore dello straniero trattenuto presso il CIE di Bari, ha convalidato il provvedimento del Questore di Agrigento che aveva chiesto proroga per gg. 30 di detto trattenimento;
CHE per la cassazione di tale decisione lo straniero A.M. ha proposto ricorso denunziando violazioni di legge processuale penale, commesse con la redazione di verbale riassuntivo, senza la presenza del cancelliere, violazioni che la costituita Amministrazione ha ritenuto inconsistenti, essendo il ricorso inammissibile;
CHE appare evidente la inammissibilità del ricorso, posto che avverso l’ordinanza di proroga, adottata in udienza svoltasi nel pieno rispetto dei principii posti da questa Corte, il ricorso deduce violazioni appartenenti al solo codice di rito penale che non hanno alcun ingresso nella sede della convalida del trattenimento dell’espulso (regolata alla stregua della giurisprudenza di questa Corte dal rito civile camerale);
CHE, ove si condivida il testè formulato rilievo, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio e dichiarato inammissibile.
Diritto
OSSERVA IN DIRITTO
Ritiene il Collegio che se la relazione ha formulato considerazioni affatto condivisibili, nondimeno occorra dar conto ed esaminare le osservazioni che ad essa ha mosso la difesa dell’ A.. Le osservazioni afferenti la necessaria applicazione delle garanzie processual-penalistiche ad uno stato di restringimento della libertà personale quale è quello al quale è sottoposto lo straniero nel CIE e, segnatamente, l’assenza di un regolare verbalizzante (che avrebbe dovuto assistere il GdP nella redazione), sono inconsistenti posto che il verbale che viene redatto in sede di convalida è atto di registrazione di un procedimento civile prodromico alla ordinanza di convalida emessa dal giudice civile, sì che non si scorge la possibilità di fuoriuscire dalla applicazione delle norme del rito civile (alla stregua delle quali nessuna nullità è prodotta dalla diretta redazione ad opera del Giudice del verbale della trattazione). Quanto alla osservazione per la quale il relatore non avrebbe considerato la eccepita invalidità dell’atto perchè non tradotto, essa è irrilevante quanto inconsistente: sol che si fosse letto il verbale si sarebbe ricavato che il provvedimento 10.7.2010 del Questore era stato tradotto in lingua araba e che la verbalizzazione era effettuata da interprete egiziano. Va poi e conclusivamente formulata l’assorbente considerazione per la quale le censure in questa sede proposte con riguardo alle irregolarità del verbale di udienza di convalida per essere esaminate avrebbero dovuto trovare la immediata eccezione a verbale di udienza di convalida da parte del difensore di fiducia avv. Loredana Liso. Non è infatti configurabile una eccezione afferente la nullità dell’atto del procedimento di merito, posta in sede di legittimità a carico dell’ordinanza conclusiva, che non sia stata ivi previamente sollevata dal difensore costituito e presente.
La reiezione del ricorso importa la condanna della parte ricorrente alla refusione delle spese di giudizio alla Amministrazione controricorrente.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a versare alla Amministrazione dell’Interno la somma di Euro 1.000,00 oltre a spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2011