Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18489 del 01/08/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 18489 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
in persona del

AGENZIA DELLE ENTRATE,

legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,in
Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata,
RICORRENTE
CONTRO
SCARINGI SPA, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa, giusta delega in calce
al controricorso, dall’Avv. Nunzio Santi Di Paola,
elettivamente domiciliata in Roma, c/o la cancelleria
della Corte di Cassazione, CONTRORICORRENTE
AVVERSO
la sentenza n.62/31/2011 della Commissione Tributaria

1
43

Data pubblicazione: 01/08/2013

Regionale di Palermo – Sezione Staccata di Catania n.
31, in data 07.10.2010, depositata il 16 febbraio 2011;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 26 Giugno 2013, dal Relatore Dott.

Presente il P.M. dott.ssa Immacolata Zeno.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.5010/2012 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
E’ chiesta la cassazione della sentenza
n.62/31/2011 pronunziata dalla C.T.R. di Palermo,
Sezione Staccata di Catania n.31, il 07.10.2010 e
DEPOSITATA il 16 febbraio 2011.
Con tale decisione, la C.T.R. ha respinto l’appello
dell’Agenzia Entrate e confermato quella di primo
grado, che aveva ritenuto applicabile alla fattispecie
il condono e, quindi, dichiarato l’estinzione del
giudizio.
2 – L’originario ricorso,

investiva l’avviso di

accertamento, relativo ad IRPEG ed ILOR dell’anno 1996;
nelle more del giudizio, avendo la società presentato
domanda di condono ai sensi della legge n.289/2002, si
è posta l’ulteriore questione dell’applicabilità del
condono, risolta dai Giudici di merito nel senso anzi
riferito.
2

Antonino Di Blasi;

Il

ricorso di Cassazione,

proposto dall’Agenzia

Entrate, sembra non sia stato depositato.
3 – La controricorrente società, ha chiesto che il
ricorso venga dichiarato inammissibile e, comunque,

4 – Il ricorso appare improcedibile, non risultando
osservato il disposto dell’art.369 comma 1 0 cpc, che ne
prescrive il deposito in cancelleria nel termine di
giorni venti dall’ultima notificazione alle parti
contro le quali è proposto.
5 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la
trattazione in Camera di Consiglio e la relativa
definizione, con declaratoria di improcedibilità del
ricorso, ai sensi degli artt.375 e 380 bis cpc.
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi
La Corte,
Vista la relazione, gli atti di causa ed in particolare
la certificazione, rilasciata dal competente ufficio
della Corte di Cassazione in data 23.02.2012,
attestante la non iscrizione a ruolo del ricorso,
notificato il 21.12.2011, e di che trattasi, dal
21.12.2011 al 23.02.2012;
Considerato, ciò stante, che in base al disposto delle
norme

del

cpc

applicabili

e

dei

principi

giurisprudenziali elaborati nella relativa applicazione
3

rigettato per infondatezza.

e richiamati in relazione, che il Collegio condivide,
il ricorso principale va dichiarato improcedibile;
Considerato, altresì,

che le spese del presente

giudizio di cassazione vanno poste a carico della

in complessivi Euro millecento, di cui Euro 1.000,00
per onorario ed Euro 100,00 per spese vive, oltre spese
generali ed accessori di legge;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
Dichiara il ricorso improcedibile e condanna l’Agenzia
Entrate ricorrente al pagamento, in favore della contro
ricorrente società, delle spese del giudizio, in
ragione di complessivi Euro millecento, oltre spese
generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma il 26 Giugno 2013.

ricorrente Agenzia, che vi ha dato causa, e liquidate

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA