Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18488 del 08/09/2011

Cassazione civile sez. VI, 08/09/2011, (ud. 30/06/2011, dep. 08/09/2011), n.18488

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

A.S. elettivamente domiciliato in ROMA, presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione e rappresentato e difeso

dall’avvocato Rubino Roberta del Foro di Bari giusta procura speciale

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Questore di Bari – Ministero dell’Interno;

– intimato –

Avverso il decreto di proroga del Tribunale di Bari depositato il

5.7.2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30.6.2011 dal Consigliere Dott. Luigi MACIOCE;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARESTIA Antonietta.

Fatto

RILEVA IN FATTO

Il Collegio che il relatore designato nella relazione ex art. 380 bis c.p.c. ha espresso considerazioni nel senso:

CHE il Tribunale di Bari, in composizione monocratica e nella persona di G.O.T., all’esito di udienza camerale 5.7.2010 con la partecipazione del difensore dello straniero e dello stesso, trattenuto presso il CIE di Bari, in attesa della definizione della procedura di protezione internazionale, ha accolto la richiesta del Questore di proroga per gg. 30 di detto trattenimento;

CHE per la cassazione di tale decisione lo straniero A.S. ha proposto ricorso denunziando violazioni di legge consistenti 1) nell’essere stata la udienza di concessione della proroga tenuta da G.O.T. e non da magistrato togato 2) nell’essere stato utilizzato come interprete un “ospite del centro”; 3) nel non essersi provveduto a tradurre la richiesta di proroga: non sono state svolte difese dall’intimata Amministrazione;

CHE appare evidente la infondatezza del ricorso, posto che: quanto alla prima censura è indiscutibile che la eventuale violazione delle regole tabellari nella assegnazione del procedimento a magistrato onorario e non togato del Tribunale non è causa di nullità de provvedimento adottato (Cass. 5342 del 2009); quanto alla seconda ed alla terza doglianza, non si scorge alcuna lesione al diritto dello straniero nella irritualità della designazione di interprete nè nella omessa traduzione di un decreto costituente l’unico e ben compreso oggetto della questione sottoposta al Tribunale, non potendosi mancare di considerare, ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 2, che nè la prima nè la seconda irregolarità costituiscono violazioni del giusto processo;

CHE, ove si condivida il testè formulato rilievo, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio e rigettato per manifesta infondatezza.

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

La relazione, ad avviso del Collegio,e vieppiù alla luce della assenza di alcun rilievo critico della difesa dell’ A., va pienamente condivisa, sol integrandosi i rilievi ivi svolti con riguardo alla eccepita assenza di traduzione con l’assorbente considerazione per la quale le censure in questa sede proposte per essere esaminate avrebbero dovuto trovare la immediata eccezione a verbale di udienza di convalida da parte del difensore di fiducia avv. Loredana Lisa. Non è infatti configurabile una eccezione afferente la nullità dell’atto del procedimento di merito, posta in sede di legittimità a carico dell’ordinanza conclusiva, che non sia stata ivi previamente sollevata dal difensore costituito e presente.

Si rigetta il ricorso senza provvedere sulle spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2011

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