Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18488 del 04/09/2020

Cassazione civile sez. II, 04/09/2020, (ud. 28/01/2020, dep. 04/09/2020), n.18488

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – rel. Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24511-2016 proposto da:

B.V.E., B.L.M.,

B.A.F., in proprio e in qualità di eredi di R.F.,

L.M., in proprio e in qualità di erede di R.M.L.,

R.A., rappresentati e difesi dall’avvocato MARTINO ANGELINI;

– ricorrenti –

contro

R.G.B.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 380/2016 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 13/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/01/2020 dal Presidente SERGIO GORJAN.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

R.G.B. ebbe ad evocare avanti il Tribunale di Pordenone le germane R.A., F. e M.L. per sentir accertare il suo acquisto del pieno diritto di proprietà mediante fatto del bene immobile in comune signoria, sito in Comune amministrativo e censuario di (OMISSIS) foglio (OMISSIS) p.c. (OMISSIS), poichè aveva posseduto in modo esclusivo il bene comune per il tempo prescritto ex art. 1158 c.c..

Resistettero R.A. e F., unitamente a L.M., erede di R.M.L. nelle more deceduta, contestando la pretesa attorea.

Il Tribunale adito ebbe a procedere alla trattazione istruttoria ed all’esito rigettò la domanda.

Avverso la sentenza del Giudice pordenonese propose gravame R.G.B., rilevando come l’espletata istruttoria aveva fatto emergere la prova del suo possesso ad escludendum i comproprietari avente le caratteristiche per l’acquisto mediante fatto.

La Corte d’Appello di Trieste accolse l’appello, osservando come, dal compendio probatorio acquisito in atti, emergeva la fondatezza della pretesa mossa originariamente dall’appellante e dichiarava il suo intervenuto acquisto per fatto del terreno – orto – oggetto di lite.

Hanno proposto ricorso per cassazione R.A., L.M. e gli eredi di R.F., ossia i consorti B., articolando unico argomento di contestazione.

R.G.B., benchè ritualmente evocato, rimaneva intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto dalla R., dal L. e dai consorti B. s’appalesa privo di pregio giuridico e va rigettato.

Con l’unico motivo di ricorso per cassazione i ricorrenti deducono omesso esame di fatto decisivo, ex art. 360 c.p.c., n. 5, individuato nel non aver rilevato la Corte distrettuale che solo nel 1989 i comproprietari – residenti all’Estero – furono resi edotti della condotta posta in esser da R.G.B. per rendere esclusivo il suo godimento del ben comune attiguo alla sua casa.

Il vizio indicato in ricorso risulta veicolato a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 tuttavia il fatto rilevante la cui valutazione sarebbe stata omessa risulta essere la valutazione delle prove siccome operata dalla Corte giuliana in punto possesso ad escludendum gli altri contitolari del diritto di proprietà sul bene immobile oggetto di acquisto e momento di loro conoscenza dell’interversione del possesso.

Un tanto non configura il “fatto”, cui opera riferimento la norma ut supra che, per altro, dallo stesso tenore della svolta argomentazione critica appare esser stato puntualmente esaminato dalla Corte territoriale,la quale ha messo in rilievo come dal compendio probatorio – documenti e testi – risulta provata inequivoca condotta ad escludendum del resistente rivolta a tenere come proprio anche l’orto comune, oltre alla casa avita, ponendo in essere un’azione – chiusura del cancello apponendosi dei sassi – pubblicamente atta allo scopo e come anche le germane erano state poste a conoscenza della decisione del fratello al riguardo, sicchè ha accertato il maturarsi del prescritto ventennio dall’esternazione della interversio animi verso le altre comproprietarie.

Dunque in effetti la svolta censura mira a contrapporre alla valutazione del tessuto probatorio, siccome operata dal Collegio triestino, propria ricostruzione giuridico-fattuale, situazione che patentemente non configura il vizio dedotto. Nulla s’ha da provvedere circa le spese di questo giudizio di legittimità essendo il resistente rimasto intimato.

Concorrono in capo ai ricorrenti le condizioni processuali per l’ulteriore pagamento del contributo unificato.

PQM

Rigetta il ricorso, nulla per spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello,ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002 art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza di camera di consiglio, il 28 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2020

 

 

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