Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18488 del 01/08/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18488 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del

legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,in
Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata,
RICORRENTE
CONTRO
COZZI

MARIA

LAURA

LUISA

residente

a

Milano,

rappresentata e difesa, giusta delega a margine del
controricorso, dall’Avv. Luigi Biamonti elettivamente
domiciliata nel relativo studio in Roma, Lungotevere
Michelangelo,

9

CONTRORICORRENTE

AVVERSO
la sentenza n.90/36/2010 della Commissione Tributaria

+C

Data pubblicazione: 01/08/2013

L

Regionale di Milano – Sezione n. 36, in data 20.09.2010
e depositata il 24.09.2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 26 Giugno 2013, dal Relatore Dott.

Presente il P.M. dott.ssa Immacolata Zeno.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.673/2012 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
1

E’

chiesta

la

cassazione

della

sentenza

n.90/36/2010 pronunziata dalla C.T.R. di Milano,
Sezione n.36, il 20.09.2010.
Con tale decisione, la C.T.R. ha accolto l’appello
della contribuente e riformato quella di primo grado,
che aveva ritenuto illegittimo il silenzio rifiuto,
serbato dall’amministrazione sulla domanda di rimborso
dalla stessa avanzata in relazione ad imposte
indebitamente corrisposte per l’anno 2004.
2 – Il ricorso di Cassazione, proposto dall’Agenzia
Entrate, sembra non sia stato depositato in cancelleria
nei termini di legge.
3 – La controricorrente ha chiesto che il ricorso venga
rigettato e, con contestuale impugnazione incidentale
condizionata, affidata ad un mezzo, ha chiesto la
riforma della decisione di appello.
2

Antonino Di Blasi;

L’Agenzia Entrate resiste, chiedendo che l’impugnazione
incidentale venga dichiarata inammissibile e, comunque,
rigettata.
4 – Il ricorso principale appare improcedibile, non

cpc, che ne prescrive il deposito in cancelleria nel
termine di giorni venti dall’ultima notificazione alle
parti contro le quali è proposto, determinando effetti
preclusivi per l’esame di quello incidentale
condizionato.
5 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la
trattazione in Camera di Consiglio e la relativa
definizione, con declaratoria di improcedibilità del
ricorso, ai sensi degli artt.375 e 380 bis cpc.
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi
La Corte,
Vista la relazione, gli atti di causa ed in particolare
la certificazione, rilasciata dal competente ufficio
della Corte di Cassazione, n.1/2012 del 09.01.2012,
attestante la non iscrizione a ruolo del ricorso per
cassazione avverso la sentenza di che trattasi, emessa
il 20.09.2010 e depositata il 24.09.2010, fino alla
data del 09.01.2012;
Considerato, ciò stante, che in base al disposto delle
norme

del

cpc

applicabili
3

e

dei

principi

risultando osservato il disposto dell’art.369 comma 1 0

giurisprudenziali elaborati nella relativa applicazione
e richiamati in relazione, che il Collegio condivide,
il ricorso principale va dichiarato improcedibile;
Considerato, quindi, che va dichiarata inammissibile
incidentale,

proposta

in

via

condizionata;
Considerato, altresì, avuto riguardo all’esito delle
impugnazioni ed al comportamento delle parti, che le
spese del giudizio vanno compensate;
Visti gli artt. 360 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
Rigetta, per gli esplicitati motivi, entrambe le
impugnazioni e compensa le spese.
Così deciso in Roma il 26 Giugno 2013.

l’impugnazione

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