Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18487 del 21/09/2016


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Cassazione civile sez. trib., 21/09/2016, (ud. 08/07/2016, dep. 21/09/2016), n.18487

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17257-2010 proposto da:

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL (OMISSIS), in persona del Curatore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA MAZZINI 27, presso

lo studio dell’avvocato GIOVAN CANDIDO DI GIOIA, che lo rappresenta

e difende giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA ELLE ENTRATE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 145/2009 della COMM.TRIB.REG. della PUGLIA

SEZ.DIST. di FOGGIA, depositata l’11/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/07/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato DI GIOIA che si riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

A seguito di processo verbale di constatazione è stato notificato alla società (OMISSIS) srl, ed al suo amministratore, un avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate ha rideterminato il reddito di imposta per l’anno 1993, contestando alla società di avere dedotto costi non provati e frutto di operazioni inesistenti, oltre ad ammortamenti imputati ad un periodo in cui l’attività produttiva era sospesa da provvedimento di sequestro dell’autorità giudiziaria.

L’Agenzia ha inoltre contestato un maggior reddito dovuto ad interessi incassati dalla (OMISSIS) a seguito di un finanziamento fatto ad altra società, operante nel medesimo settore.

Hanno proposto separati ricorsi sia la società che l’amministratore, entrambi accolti, previa loro riunione, dalla CTP di Foggia.

Su appello dell’Agenzia la CTR, con sentenza dell’11.5.2009, ha parzialmente riformato la decisione di primo grado, relativamente alla deducibilità dei costi e degli ammortamenti, mentre l’appello è stato rigettato quanto al maggior reddito derivante da interessi per il finanziamento fatto ad altra società.

Propone ricorso per cassazione il Fallimento della (OMISSIS) srl, in persona del curatore, con due motivi. Non si è costituita l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La sentenza impugnata ha ritenuto fondata la presunzione di inesistenza delle operazioni economiche, i cui costi sono stati portati in deduzione dalla società contribuente. Ha ritenuto in particolare che non vi fosse traccia di tali operazioni economiche; che le fatture risultano emesse nel 1994 per prestazioni del 1993; che in quell’anno la società era amministrata dalla stessa persona fisica che amministrativa la società fornitrice.

1.- Con il primo motivo la ricorrente società denuncia violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75 in quanto la decisione impugnata ha ritenuto indicativo della fittizietà dell’operazione (e del relativo costo, poi dedotto) il fatto che le fatture sono state emesse nel 1994, mentre le prestazioni si sono svolte nel 1993. Ciò senza considerare che in base al citato art. 75 vale il principio di competenza.

Con lo stesso motivo, la ricorrente denuncia illogica, insufficiente e contraddittoria motivazione, contestando al giudice di appello di avere apoditticamente affermato che vi fossero sufficienti presunzioni a favore dell’accertamento dell’Agenzia.

2.- Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67 relativamente all’ammortamento dei macchinari, che non poteva essere escluso dal sequestro penale, in quanto la Procura della Repubblica aveva autorizzato la continuazione dell’attività di impresa, con conseguente manutenzione ed ammortamento degli impianti. Con lo stesso motivo denuncia illogica, insufficiente e contraddittoria motivazione in quanto la sentenza impugnata avrebbe ritenuto il costo di 52.796.100 lire come relativo ai macchinari, mentre era un costo sostenuto per la distillazione della feccia di vino, come risultava dallo stesso avviso di accertamento. E comunque su questo punto, la decisione impugnata non avrebbe tenuto conto che la lavorazione della feccia di vino era stata autorizzata dal Fisco ed effettuata nell’anno 1993.

Entrambi i motivi sono inammissibili.

Giova innanzitutto rilevare che la sentenza impugnata è stata depositata il 18 settembre 2008 e che la L. n. 69 del 2009 (che ha abrogato l’art. 366 bis c.p.c. prevedente la necessità che ciascun motivo di ricorso per cassazione ai sensi dei numeri 1, 2, 3 e 4 c.p.c. si concluda con un quesito di diritto) è entrata in vigore nel luglio 2009 e le disposizioni in essa contenute “si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso i provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge” purchè ovviamente successivi all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006 – proprio come nel caso di specie, senza che possa parlarsi di un’applicazione retroattiva dell’art. 366-bis c.p.c. poichè la sua applicazione è consentita ai ricorsi aventi “a oggetto un provvedimento pubblicato in data anteriore al 4-7-09” in ossequio a quanto disposto dall’art. 58, comma 5, della stessa legge di abrogazione (v. tra le altre cass. n. 5752 del 2011) e dovendo peraltro rilevarsi che è stato ritenuto infondato (v. cass. n.26364 del 2009) il dubbio di costituzionalità di tale articolo, “in quanto è discrezionalità del legislatore disciplinare nel tempo l’applicabilità delle disposizioni processuali”.

Quanto dunque alla denunciata violazione di legge mancano del tutto i quesiti imposti, ratione temporis, dall’art. 366 -bis c.p.c..

Nella giurisprudenza di questo giudice di legittimità si è chiarito che “il quesito di diritto imposto dall’art. 366 bis c.p.c., rispondendo all’esigenza di soddisfare l’interesse del ricorrente ad una decisione della lite diversa da quella cui è pervenuta la sentenza impugnata, ed al tempo stesso, con una più ampia valenza, di enucleare, collaborando alla funzione nomofilattica della S.C. di cassazione, il principio di diritto applicabile alla fattispecie, costituisce il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio generale, e non può consistere in una mera richiesta di accoglimento del motivo o in un mero interpello della Corte di legittimità ma deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la Corte in condizione di rispondere ad esso con l’enunciazione di una regola juris che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (Cass., n. 11535 del 2008).

Inoltre, il motivo di ricorso per cassazione con il quale si denunzino vizi di violazione di legge e di motivazione in fatto, è poi bensì ammissibile, ma esso deve concludersi “con una pluralità di quesiti, ciascuno dei quali contenga un rinvio all’altro, al fine di individuare su quale fatto controverso vi sia stato, oltre che un difetto di motivazione, anche un errore di qualificazione giuridica del fatto” (Cass. sez Un. 7770 del 2009).

Ciò comporta che la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (cfr., ad esempio. Cass.. sez. un., n. 20603 del 2007).

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. La mancata costituzione della controparte rende nulla la statuizione sulle spese.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 8 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2016

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