Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18487 del 09/08/2010

Cassazione civile sez. II, 09/08/2010, (ud. 15/06/2010, dep. 09/08/2010), n.18487

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – rel. Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

CONDOMINIO (OMISSIS) (OMISSIS) in persona

del Dott. A.S. n.q di amministratore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA ORTI DELLA FARNESINA 155, presso lo studio

dell’avvocato ZHARA BUDA CLAUDIA, rappresentato e difeso dagli

avvocati CUSCUNA’ SALVATORE, ROMEO CARMELO;

– ricorrente –

contro

R.E., D.A., D.V., R.

L., D’.AL. CURATELA FALLIMENTARE LA PALMA SR in persona

del curatore pro tempore;

– intimati –

e sul ricorso n. 11891/2005 proposto da:

D.V. CF (OMISSIS) D.A. CF

(OMISSIS), R.L. CF (OMISSIS), R.

E. (OMISSIS), D’.AL. CF (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA VENETO 7, presso lo studio

dell’avvocato STANISLAO C/O STUDIO BRUNO CHIMENTI, rappresentati e

difesi dall’avvocato D’.AL.;

– controricorrenti e ricorrenti inc. –

e contro

COND (OMISSIS) in persona

dell’amministratore pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 450/2004 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 22/05/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/06/2010 dal Consigliere Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE;

udito l’Avvocato ZHARA BUDA CLAUDIA con delega dell’Avvocato ROMEO

CARMELO che si riporta agli atti;

udito l’Avvocato D’URSO ALFIO che si riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

R.R., con atto notificato in data 4.05.90, citava avanti al Tribunale di Catania, il Condominio (OMISSIS), in persona dell’amministratore p.t. D.P.A., e, premesso di essere proprietario di due locali agli interni nn. 2 e 4, posti a livello inferiore rispetto al piazzale interno al complesso condominiale che ne costituiva la copertura, esponeva che dal sistema fognario del condominio si erano verificate infiltrazioni d’acqua che avevano gravemente danneggiati tali locali rendendoli inutilizzabili, e che inoltre si era verificato anche l’avvallamento del relativo solaio di copertura, costituito dal sovrastante piazzale; precisava inoltre che tutti i piazzali e le aree libere e le stradelle interne al condominio erano rimaste di proprieta’ dell’impresa costruttrice La Palma srl, poi dichiarata fallita, ma che l’onere di manutenzione di detti spazi era a carico del codominio; aggiungeva di avere richiesto ed ottenuto dal tribunale un accertamento tecnico preventivo per stabilire le cause di detti inconvenienti e verificare lo stato dei luoghi; tutto cio’ premesso, chiedeva l’attore la condanna del Condominio convenuto all’eliminazione delle infiltrazioni e dell’avvallamento del solaio di copertura, dovuto alla sosta di auto sul piazzale sovrastante, oltre al risarcimento dei danni da quantificarsi in corso di causa;

in subordine instava per la condanna del fallimento La Palma srl a quanto richiesto a carico del citato condominio.

Si costituiva il Condominio (OMISSIS) contestando la domanda attrice, che riteneva infondata nel merito ed eccependo la propria carenza di legittimazione passiva anche per i danni correlati al menzionato piazzale di cui era rimasta proprietaria la societa’ costruttrice.

Non si costituiva in giudizio e rimaneva contumace la curatela del fallimento della srl La Palma.

Nel corso di causa, a seguito del decesso di R.R., si costituivano in giudizio i suoi eredi; espletata la CTU, la causa veniva decisa dal Tribunale con sentenza del 5.7.99, che accoglieva la domanda attrice, condannando il Condominio al risarcimento dei danni, sia in relazione ai guasti subiti da i locali, sia per il mancato utilizzo degli stessi dal nov. 1989 a sett. 1997, con rivalutazione monetaria e con gli interessi legali.

Avverso detta decisione ricorreva in appello il Condominio (OMISSIS), riproponendo le precedente eccezioni e difese; si costituivano gli appellati chiedendo il rigetto dell’impugnazione e avanzando appello incidentale con il quale chiedevano la condanna del condominio al pagamento di una maggior somma per il mancato utilizzo dei locali danneggiati e per la corresponsione degli interessi sulla somma risultante nella misura del 24% annuo con capitalizzazione trimestrale in relazione alle scoperture sul c/c di R. R., conseguenti ai mancati introiti dei canoni di locazione dei locali in questione.

L’adita Corte d’Appello di Catania, con la sentenza n. 450/04 del 22.05.2004 rigettava entrambe le impugnazioni, condannando il condominio al pagamento delle spese del grado. Ribadiva la corte di merito la legittimazione passiva del condominio, in quanto il c.d.

condominio parziale non incideva sulla legittimazione sostanziale e processuale dell’amministratore dell’intero condominio ; anche per i danni del solaio sussisteva la legittimazione passiva del condominio, in quanto questi aveva la manutenzione dello stesso anche se di proprieta’ del fallimento; quanto alle cause dei danni le stesse erano state correttamente accertate dal CTU; rigettava l’appello incidentale osservando che quanto agli interessi al 24 % annuo con capitalizzazione trimestrale di cui al mutuo contratto dal R. R. con il Banco di Sicilia resosi necessario per far fronte alla mancata percezione dei canoni di locazione del predetto immobile, mancava la prova del nesso di causalita’ tra i mancati introiti della locazione del locale e la stipula del mutuo ipotecario dell’utilizzo della scopertura in conto corrente, come gia’ ritenuto dal tribunale.

Avverso l’anzidetta pronuncia il Condominio propone ricorso per cassazione sulla base di 4 mezzi. Resistono i controricorrenti, che a loro volta formulano ricorso incidentale articolato in una sola censura, relativa alla misura degli interessi al 24% sulla somma liquidata. Entrambe le parti hanno presentato memorie illustrative.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso, l’esponente deduce “l’erronea condanna nei confronti del condominio nella sua interezza, violazione e falsa applicazione dell’art. 1123 c.c., comma 3; insufficiente motivazione”. Rileva che il Condominio era formato da otto palazzine, ben distinte tra loro con autonomi servizi, autonomi impianti di riscaldamento, bilanci separati, piani di riparto separati, mentre in precedenti casi analoghi, i danni erano stati posti a carico della sola palazzina da cui erano derivati.

Nella fattispecie era rimasto accertato che i danni provenivano dalla colonna fognaria di un solo edificio (oltre che dalla terrazza di copertura dei locali del R.R.), per cui dovevano essere chiamati a risponderne solo i condomini di quell’edificio e non anche quelli di tutti gli altri complessi immobiliari ai sensi dell’art. 1123 c.c., comma 3. Il giudice di merito invece non ha proceduto di conseguenza, ed ha condannato l’intero condominio, mentre si verteva sub specie di condominio parziale, senza limitare i suoi effetti nell’ambito dei rapporti interni ai singoli condomini, coinvolgendo cosi’ unita’ immobiliari del tutto estranee alla vicenda. La doglianza e’ fondata, sussistendo sia il vizio di motivazione che la denunciata violazione di legge (art. 1123 c.c., comma 3) Osserva la Corte che intanto l’eccezione suddetta – contrariamente a quanto sostenuta dal ricorrente – e’ stata sollevata nei precedenti gradi del giudizio, in quanto il Condominio ha sempre denunciato l’illegittimita’ di un coinvolgimento dell’intero condominio in rapporto alla domanda risarcitola avanzata dall’attore, che doveva essere avanzata solo nei riguardi di alcuni condomini. In effetti il giudice di merito, non ha distinto tra legittimazione passiva del condominio spettante all’amministratore p.t. e imputabilita’ del danno che nella fattispecie, ricorrendo l’ipotesi di condominio parziale, doveva essere necessariamente circoscritta ai soli condomini della palazzina il cui impianto aveva provocato i lamentati danni, ai sensi dell’art. 1123 c.c., comma 3.

Al riguardo ha ritenuto questa S.C. legittimamente configurabile “…

la fattispecie del condominio parziale ex lege tutte le volte in cui un bene risulti, per obbiettive caratteristiche strutturali e funzionali, destinato al servizio e/o al godimento in modo esclusivo di una parte soltanto dell’edificio in condominio, parte oggetto di un autonomo diritto di proprieta’, venendo in tal caso meno il presupposto per il riconoscimento di una contitolarita’ necessaria di tutti i condomini su quel bene”. Cass. n. 8136 del 28/04/2004; v.

Cass. 21246 del 10.10.2007).

Con il secondo motivo del ricorso l’esponente deduce l’insufficiente motivazione della sentenza sull’imputabilita’ dei danni strettamente correlati al piazzale interno al complesso residenziale e sul loro ammontare. Anche in questo caso l’esponente insiste sulla carenza di legittimazione passiva del Condominio per i danni cagionati al solaio sottostante il piazzale, di cui e’ rimasta proprietaria l’impresa costruttrice srl La Palma, peraltro chiamata in causa da controparte per ottenerne la condanna.

Contesta la tesi della Corte che ha posto i danni a carico del Condominio in quanto obbligato a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria del piazzale, obbligo correlato dal diritto di transito sullo steso piazzale spettante ai singoli condomini.

Precisa l’esponente che in realta’ si tratta solo di un obbligo di “partecipare pro – quota alle sole spese di manutenzione del bene che non era compreso nel novero dei beni comuni ex art. 117 c.c.; inoltre detto obbligo era previsto nei singoli atti di vendita non ha carico del Condominio ma dei singoli condomini pro quota, con esplicita esclusione di legittimazione passiva a carico del condominio. La doglianza appare fondata.

Giova premettere che, com’e’ noto, l’imputazione della responsabilita’ per danno e’ ascrivibile a chi abbia materialmente cagionato il danno stesso, stante la necessita’ del nesso eziologico tra l’illecito in questione e la sua risarcibilita’ in ossequi al disposto di cui all’art. 2043 c.c. Conseguentemente nella fattispecie la legittimazione passiva faceva capo solo alla societa’ proprietaria o quanto meno a quei condomini, che parcheggiando le loro autovetture sul piazzale avevano cagionato o contribuito a cagionare, come e’ rimasto accertato, il danno stesso. La Corte di merito ha dunque errato deducendo la responsabilita’ del condominio dalla presenza della clausola contrattuale negli atti di vendita delle unita’ immobiliari, che concedeva ai singoli condomini il diritto di transito sul piazzale, e correlativamente all’obbligo di partecipare pro quota alle relative spese di manutenzione.

L’accoglimento delle suddette censure comporta l’assorbimento delle altre doglianze relative alla quantificazione dei danni e del 4 motivo .oltre che del ricorso incidentale (relativo alla misura degli interessi sulla somma liquidata), con esclusione del il terzo motivo del ricorso (con cui si deduce la nullita’ in parte qua del procedimento per omessa motivazione in riferimento alla mancata dichiarazione di contumacia della fallita), doglianza che appare infondata per carenza d’interesse dell’esponente.

Cio’ comporta la cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti ed il rinvio della causa ad altra sezione della Corte d’Appello di Catania, la quale dovra’ pronunciarsi sulla base dei principi come sopra enunciati.

P.Q.M.

LA CORTE riunisce i ricorsi; accoglie il 1 e il 2 motivo del ricorso principale, assorbiti il 4 motivo ed il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche spese le spese del giudizio, ad altra sezione della Corte d’Appello di Catania.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2010

 

 

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