Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18487 del 08/09/2011

Cassazione civile sez. VI, 08/09/2011, (ud. 30/06/2011, dep. 08/09/2011), n.18487

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.N. elettivamente domiciliato in ROMA, presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione e rappresentato e difeso

dall’avvocato PACE Giacomo del Foro di Napoli giusta procura speciale

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Questore di Napoli;

– intimato –

avverso il decreto n. 2968 de Tribunale di Napoli in C.M. depositato

il 8.7.2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30.6.2011 dal Consigliere Dott. Luigi MACIOCE;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARESTIA Antonietta.

Fatto

RILEVA IN FATTO

Il Collegio che il relatore designato nella relazione ex art. 380 bis c.p.c. ha espresso considerazioni nel senso:

CHE il Questore di Napoli il 2.12.2009 ha negato al cittadino (OMISSIS) B.N. il chiesto rinnovo del permesso di soggiorno (concesso per coniugio il 31.5.2007 con cittadina italiana) e lo straniero ha proposto ricorso in opposizione al diniego innanzi al Tribunale di Napoli; il Tribunale adito con ordinanza 8.7.2010 ha rigettato il ricorso;

CHE per la cassazione di tale decisione lo straniero ha proposto ricorso notificandolo al Questore di Napoli presso l’Avvocatura dello Stato;

CHE appare evidente la inammissibilità del ricorso posto che, in materia di permessi per motivi familiari, il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 30, comma 6 del configura il ricorso al Tribunale come introduzione di procedimento regolato dall’art. 737 c.p.c. e segg.

con la conseguenza di imporre avverso la prima decisione il reclamo alla Corte di Appello e solo avverso detta decisione di consentire il ricorso per cassazione (in tal senso il fermo indirizzo di questa Corte: ex multis Cass. 2090 del 2005);

CHE, ove si condivida il testè formulato rilievo, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio e dichiarato inammissibile.

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

Il ricorso – alla stregua delle considerazioni espresse nella relazione e sulle quali nessun rilievo critico è giunto dalla difesa del ricorrente – deve essere dichiarato inammissibile perchè il provvedimento qui impugnato doveva essere sottoposto a reclamo innanzi alla Corte di Appello (Cass. 2090 e 26277 del 2005). Non è luogo a regolare le spese.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2011

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