Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18487 del 04/09/2020

Cassazione civile sez. II, 04/09/2020, (ud. 28/01/2020, dep. 04/09/2020), n.18487

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – rel. Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28727-2016 proposto da:

C.M., rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO

CARMELO ORLANDINO;

– ricorrente –

contro

T.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 752/2016 del TRIBUNALE di 2020 BRINDISI,

depositata il 19/04/2016;

303 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

del 28/01/2020 dal Presidente SERGIO GORJAN.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

C.M. propose opposizione al precetto intimatole da T.P. per il pagamento della somma di Euro 2.200,00 oltre accessori sul presupposto che l’intimata fosse erede dell’originaria debitrice E.M.M..

La C. oppose il precetto avanti il Giudice di Pace di Mesagne deducendo di aver – prima della notifica del secondo precetto – provveduto a rinunziare all’eredita dell’ E..

Di conseguenza il Giudice adito accolse l’opposizione, ma compensò le spese di lite in considerazione della condotta,non connotata da buona fede, tenuta dall’opponente prima della notifica del secondo precetto.

Propose gravame – limitatamente alla statuizione sulle spese – la C. e, resistendo il T., il Tribunale di Brindisi ebbe a rigettare l’impugnazione osservando come, rettamente, il Giudice di Pace aveva ritenuto non specificatamente contestata la circostanza fattuale rappresentata dal T. che, dopo la notifica del primo precetto e prima della rinunzia all’eredità dell’opponente, gli eredi, tra i quali la C., ebbero a mezzo dell’avv. Lio a rassicurarlo circa il pagamento del credito, per poi rinunziare così non agendo secondo buona fede.

Avverso la sentenza resa dal Tribunale la C. ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi.

T.P.,benchè ritualmente evocato,è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto dalla C. s’appalesa siccome infondato e va rigettato.

Con il primo articolato mezzo d’impugnazione la ricorrente denunzia violazione o falsa applicazione di norme di diritto, vizio di motivazione ed omesso esame di fatto decisivo.

Anzitutto la C. rileva come il Tribunale abbia violato il disposto ex art. 115 c.p.c. posto che il Giudice brindisino ha ritenuto provato, sulla scorta della non contestazione, l’asserzione del T. che anche ella ebbe ad assicurare, a mezzo dell’avv. Lio, il pagamento del debito ereditario prima di rinunziare, mentre in forza della corretto valutazione delle sue scritture difensive ricorre attualmente precisa contestazione dell’asserzione avversa.

Detta parte della censura avanzata appare compendiarsi in mera contrapposizione di propria valutazione circa la propria condotta difensiva in relazione alla ritenuta – dal Giudice – non specifica contestazione dell’asserzioni avversarie – rispetto all’apprezzamento fattone dal Tribunale.

Difatti il Giudice brindisino ha puntualmente precisato che il T. ebbe a spiccare nuovo precetto nei confronti della C. poichè il primo perento in dipendenza delle assicurazioni avute dall’avv. Lio per conto degli eredi delati E., e che tale affermazione – presente nella comparsa di risposta avanti il Giudice di Pace non venne mai specificatamente contestata.

Per superare detto puntuale accertamento, la ricorrente si limita a propria asserzione contraria a tale assunto; supportandola significativamente con la trascrizione di passo della scrittura conclusiva del primo grado, dal quale non è dato apprezzare alcuna puntuale contestazione al fatto dedotto dall’opposto, bensì mere considerazioni fondate sull’estraneità al giudizio dell’avv. Lio.

Quanto ai passi delle scritture d’appello riprodotti, più puntuali al riguardo, ne va rilevata la tardività rispetto alla valutazione della condotta processuale tenuta nel corso del primo giudizio.

Con riguardo poi all’affermazione che l’eventuale iniziativa personale dell’avv. Lio era “altro da sè”, detta questione afferisce alla complessiva valutazione del significato della mancata puntuale contestazione,siccome operata dal Giudice, il quale ebbe a lumeggiare anche come l’avv. Lio agisse per conto di tutti gli eredi delati E..

Circa l’enfasi posta all’accoglimento dell’opposizione a precetto ai fini della condanna alle spese, la questione rimane superata dalla precisazione del Giudice brindisino che la compensazione delle spese di lite rimane supportata dalla condotta ante processuale della C. non fondata su buona fede,osservazione che conforta l’utilizzo della facoltà riconosciuta al Giudice dall’art. 92 c.p.c..

Rimangono prive di un effettivo supporto argomentative le censure afferente il vizio di motivazione e l’omesso esame di fatto decisivo.

Difatti circa la motivazione parte ricorrente si limita ad apprezzamenti apodittici pur riconoscendo che il Tribunale ha fondato la sua decisione sull’accertamento della fondatezza di quanto dedotto dal T. circa le rassicurazioni ricevute, sicchè l’argomento critico si appalesa essere mera contestazione della valutazione operata dal Giudice pugliese.

Circa il dedotto vizio di omesso esame di fatto decisivo lo stesso non risulta puntualmente individuato nel contesto dell’argomentazione critica, parte della quale dedicata ad esame invero squisitamente di merito della lite.

Con la seconda doglianza la C. lamenta violazione o falsa applicazione della tariffa forense ex D.M. n. 55 del 2014 in quanto il Tribunale ebbe a liquidare le spese a suo carico, stante il rigetto dell’appello, in misura eccessiva rispetto all’effettivo scaglione di valore della lite trattata in sede di gravame, attinente alla sola statuizione di compensazione delle spese di lite del primo grado avanti il Giudice di Pace.

Osserva la C. come il valore della controversia d’appello fosse indicato in Euro 1.000,00, sicchè la tassazione in Euro 1.000,00 delle spese da parte del Tribunale a favore del T. era eccessiva rispetto anche ai massimi possibili ex tariffa. La svolta censura s’appalesa generica, posto che la critica si fonda sull’osservazione che il Tribunale di Brindisi, nel tassare le spese di lite, ebbe a ritenere il valore della lite superiore all’ammontare di Euro 1.000, dalla parte indicata nella dichiarazione di valore in atto di appello.

Anzitutto erra parte ricorrente a ritenere che il Giudice sia vincolato alla sua dichiarazione di valore – effettuata in atto introduttivo a fini meramente fiscali – nell’individuare a fini processuali l’effettivo valore della lite – siccome costantemente insegna questo Supremo Collegio Cass. sez. 2 n 26988/07, Cass. sez. 2 n 9195/17 -.

Ciò posto in diritto, deve la Corte osservare come l’argomento critico sviluppato riguardi la liquidazione effettuata dal Tribunale ma nulla deduca circa il dato fattuale effettivamente rilevante al riguardo: a quanto potevano ammontare le spese liquidabili dal Giudice di Pace.

In forza della tariffa dalla parte ricorrente evocata – D.M. 10 marzo 2014 – posto che come ricorda la stessa ricorrente il chiesto in precetto opposto era pari ad Euro 2.200,00, la liquidazione delle quattro fasi secondo lo scaglione di tariffa tra e 1.100 e 5.200 ed in forza dei valori medi risulta pari ad Euro 1.205,00.

Di conseguenza in assenza di specifica puntualizzazione circa le fasi liquidabili in forza dell’attività effettivamente svolta avanti il Giudice di Pace, comunque la censura s’appalesa infondata poichè la liquidazione possibile da parte del Giudice comunque superiore al valore di Euro 1.100,00 sicchè, come riconosce la stessa ricorrente, la liquidazione operata dal Tribunale – scaglione da 1.100 a 5.200 – risulta legittima.

Al rigetto del ricorso non segue statuizione sulle spese di lite di questo giudizio di legittimità posto che parte resistente è rimasta intimata.

Concorrono in capo alla ricorrente le ragioni processuali per l’ulteriore pagamento del contributo unificato.

PQM

Rigetta il ricorso,nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello,ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza di camera, di consiglio, il 28 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2020

 

 

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