Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18487 del 01/08/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18487 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA

FA/

sul ricorso 3146-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente contro
MONTINO ANGELO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
GIOVANNI BATTISTA TIEPOLO 21, presso lo studio degli
avvocati PICCAROZZI LUIGI e BRUNO PICCAROZZI, che 10
rappresentano e difendono, giusta delega a margine del controricorso;

– con troricorrente –

Data pubblicazione: 01/08/2013

avverso la sentenza n. 106/29/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di VENEZIA-MESTRE del 22.11.2010, depositata il
22/12/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/06/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO

udito per il controricorrente l’Avvocato Luigi Piccarozzi (per delega
avv. Bruno Piccarozzi) che si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE
CENICCOLA che si riporta alla relazione scritta.
La controversia concerne il trattamento impositivo della somma erogata dal
fondo di previdenza complementare aziendale FONDENEL/P.I.A. al dirigente
Enel in quiescenza Angelo Montino, iscritto al fondo da epoca antecedente
all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 124 del 1993, a titolo di
liquidazione in capitale del trattamento di previdenza integrativa aziendale.
Secondo il contribuente tale somma – costituendo la capitalizzazione di un
trattamento di previdenza integrativa aziendale derivante dalla trasformazione
di una pregresso rapporto di assicurazione sulla vita – andrebbe classificata
come reddito da capitale ai sensi dell’articolo 42, comma 4, TUIR (nella
numerazione in vigore fino al 31.12.03, a cui ci si continuerà a riferire in tutte
le citazioni del TUIR) e sarebbe soggetta a tassazione con l’aliquota del 12,5%,
fissata dall’articolo 6 1. 482/85 per i capitali corrisposti in dipendenza di
contratto di assicurazione sulla vita. Secondo l’Agenzia delle Entrate, per
contro, tale somma – risultando dalla capitalizzazione di una pensione o,
comunque, costituendo una somma percepita una tantum in dipendenza dalla
cessazione del rapporto di lavoro – sarebbe soggetta a tassazione separata ex
artt. 16, lett. a), e 17, comma 2, TUIR. Poiché la ritenuta IRPEF operata
all’atto dell’erogazione della somma è stata calcolata alla stregua delle
disposizioni di cui agli articoli 16 e 17 TUIR (e dunque con la medesima
aliquota applicata sul TFR), il contribuente ha chiesto all’Agenzia delle Entrate
il rimborso della differenza tra la ritenuta operata dal sostituto d’imposta e

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COSENTINO;

l’importo risultante dall’applicazione dell’aliquota del 12,5% e il conseguente
silenzio-rifiuto dell’Ufficio è stato da lui impugnato davanti alla Giustizia
tributaria.
La Commissione Tributaria Regionale del Veneto ha accolto in parte la
domanda di rimborso del contribuente, dichiarando applicabile l’aliquota del

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi;
col primo motivo, riferito all’articolo 360 n. 3 cpc, si censura la violazione e
falsa applicazione degli artt. 16, 17 e 42 TUIR, dell’ articolo 6 della legge n.
482/85 e dell’ articolo 2697 cc; col secondo motivo, riferito all’articolo 360 n.
5 cpc, si deduce l’insufficiente motivazione in ordine al fatto controverso che
le somme ritenute dalla Commissione Tributaria Regionale

soggette a

tassazione con l’aliquota del 12,5% costituissero effettivamente il rendimento
dell’ investimento sul mercato dei contributi versati dal lavoratore e dal datore
di lavoro.
Il contribuente resiste con controricorso, deducendo l’inammissibilità e
l’infondatezza del ricorso.
All’esito del deposito della relazione ex art. 380 bis cpc la causa è stata discussa
nella camera di consiglio del 13.6.13, in cui è comparso il difensore del contro
ricorrente, che aveva altresì depositato memoria.
I due motivi di ricorso,

trattabili congiuntamente per la loro intima

connessione, propongono la questione del regime fiscale delle somme
corrisposte a titolo di liquidazione in capitale del trattamento di previdenza
integrativa aziendale erogato dal fondo previdenziale FONDENEL/P.I.A. Tale
questione è stata chiarita dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n.
13642 del 2011, resa in controversia analoga, che ha affermato il seguente
principio: “In tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in
forma capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente
all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, ad un fondo di previdenza
complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa
previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a)
per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata
al regime di tassazione separata di cui agli artt. 16, comma 1 lett. a) e 17 del
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12,5% sul rendimento e l’aliquota della tassazione separata sul residuo.

TUIR, solo per quanto riguarda la “sorte capitale” corrispondente
all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di
lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del c.d rendimento si
applica la ritenuta del 12,50%, prevista dall’art 6 della Legge n. 482 del 1985;
b) per gli importi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2001 si applica

del TUIR”.
Alla stregua di tale principio, il meccanismo impositivo di cui all’articolo 6 1.
482/85 (aliquota del 12,5% sulla differenza tra l’ammontare del capitale
corrisposto e quello dei premi riscossi, ridotta del 2% per ogni anno successivo
al decimo) si applica a coloro che siano iscritti al fondo di previdenza
complementare aziendale FONDENEL/P.I.A. da epoca antecedente all’entrata
in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, sulle somme percepite a titolo di
liquidazione in capitale del trattamento di previdenza integrativa aziendale,
solo limitatamente agli importi maturati entro il 31.12.2000 che provengano
dalla liquidazione del rendimento finanziario del capitale.
A questo proposito giova aggiungere, per massima chiarezza, che per
rendimento del capitale deve intendersi, come espressamente precisato nella
parte motiva della citata sentenza delle Sezioni Unite (ultima parte del
penultimo periodo del paragrafo 6.1), il

“rendimento netto imputabile alla

gestione sul mercato, da parte del Fondo, del capitale accantonato”, la cui
quantificazione deve essere compiuta dal giudice di merito – come questa
Corte, dopo la pronuncia delle Sezioni Unite, ha avuto modo di ulteriormente
specificare nella successiva sentenza 295 83/1 1 – sulla base di

“una

congruente analisi giuridica della fattispecie concreta”, che operi
l’accertamento della “natura e quantità del rendimento che sarebbe stato
erogato a favore del contribuente, verificando se vi sia stato (e quale sia stato)
l’impiego da parte del Fondo sul mercato del capitale accantonato e quale (e
quanto) sia stato il rendimento conseguito in relazione a tale impiego,
giustificandosi solo rispetto a quest ‘ultimo rendimento l’affermata tassazione al
12,5%.”
Il ricorso dell’Agenzia delle Entrate va quindi giudicato fondato, perché la
sentenza gravata, pur affermando un principio astrattamente corretto, ossia che
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interamente il regime di tassazione separata di cui agli artt 16, 1 lett. a) e 17

l’aliquota del 12,5% si applica solo sul rendimento, ha tuttavia omesso di
accertare se in concreto sussistesse un rendimento imputabile alla gestione sul
mercato, da parte del Fondo, del capitale accantonato, trascurando del tutto di
svolgere un esame degli investimenti effettuati dal Fondo sul mercato
finanziario (alla stregua delle norme contrattuali via via applicabili) e delle

Né appare concludente il riferimento svolto nella memoria del contro ricorrente
ad una certificazione rilasciata dall’ENEL ai propri ex dipendenti, attestante la
misura del rendimento, della quale lo stesso contro ricorrente preannuncia il
deposito nel giudizio di rinvio; è infatti palese che il giudizio
sull’ammissibilità, sulla rilevanza e sulla portata probatoria della produzione
di documenti in sede di rinvio compete al giudice del rinvio; il quale dovrà
comunque valutare se la certificazione a cui fa riferimento il contribuente sia
sufficiente, per il suo contenuto e per la sua provenienza, a provare se ed in
qual misura le somme della cui tassazione si discute siano state generate
dall’investimento sul mercato finanziario del capitale accantonato mediante la
contribuzione del lavoratore e dell’ENEL.
Si deve quindi accogliere il ricorso e cassare la sentenza gravata con rinvio alla
Commissione Tributaria Regionale perché questa proceda – previa disamina dei
meccanismi di funzionamento del fondo FONDENEL/P.I.A. nel corso degli
anni (e tenendo conto delle eventuali differenze di funzionamento tra il fondo
FONDENEL e il fondo PIA) – ad accertare se e quando, sulla base delle
norme contrattuali applicabili, i capitali rivenienti dalla contribuzione siano
stati effettivamente investiti sul mercato finanziario, quali siano stati i risultati
dell’investimento ed in qual modo sia stata determinata l’assegnazione delle
eventuali plusvalenze alle singole posizioni individuali; cosicché, sulla scorta
di tale indagine, quantifichi la parte della somma complessivamente erogata al
contribuente che corrisponda al rendimento netto derivante dalla gestione sul
mercato finanziario del capitale accantonato mediante la contribuzione del
lavoratore e del datore di lavoro e, quindi, calcoli l’imposta dovuta dal
contribuente (e, conseguentemente, l’ammontare del suo credito restitutorio)
applicando solo a tale parte l’aliquota del 12,5%, secondo la disciplina dettata

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plusvalenze con essi realizzati.

dall’articolo 6 I. 482/85; fermo restando, per il residuo, il regime di tassazione
separata di cui agli artt. 16, comma 1 lett. a) e 17 del TUIR.
Spese al merito.
P.Q.M.

alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, in altra composizione, che
si atterrà ai principi di cui in motivazione e regolerà anche le spese di questo
giudizio.
Così deciso in Roma il 13 giugno 2013.

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza gravata e rinvia le parti

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