Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18486 del 08/09/2011
Cassazione civile sez. VI, 08/09/2011, (ud. 30/06/2011, dep. 08/09/2011), n.18486
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. RORDORF Renato – Consigliere –
Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 19979 del R.G. anno 2010 proposto da:
T.E. elettivamente domiciliato in ROMA, presso la
cancelleria della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
Prefetto di Napoli;
avverso il decreto del Giudice di Pace di Napoli cron. 787 depositato
il 29.07.2010; udita la relazione della causa svolta nella c.d.c. del
30.6.2011 dal Consigliere Dott. Luigi MACIOCE; presente il P.M., in
persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARESTIA Antonietta.
Fatto
RILEVA IN FATTO
Il Collegio che il relatore designato nella relazione ex art. 380 bis c.p.c., ha formulato le trascritte considerazioni nel senso:
CHE il Prefetto di Napoli in data 14.05.2009 ebbe ad espellere il cittadino (OMISSIS) del D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 13, comma 2, lett. A, e lo straniero propose opposizione innanzi al Giudice di Pace di Napoli, il quale, con decreto 29.07.2009, la respinse sul rilievo che ad escludere l’illegittimità della introduzione nello Stato non valeva invocare la disponibilità di un passaporto rumeno, questa non attestando la cittadinanza dell’UE del predetto; CHE per la cassazione di tale decisione lo straniero T.E. ha proposto ricorso denunziando violazioni di legge ma sottoscrivendo personalmente l’atto e non curandone la notifica bensì il solo deposito presso la cancelleria del GdP (che lo ha trasmesso a d’ufficio a questa Corte); CHE il ricorso appare quindi manifestamente inammissibile CHE, ove si condivida il testè formulato rilievo, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio e dichiarato inammissibile.
Diritto
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso, alla stregua delle condivise considerazioni della relazione sopra trascritte, e non fatte segno ad alcun rilievo critico da parte del ricorrente, deve essere dichiarato inammissibile. Nulla è a provvedere sulle spese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2011