Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18486 del 01/08/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 18486 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO
ORDINANZA
sul ricorso 12931-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE
DI SIRACUSA 80224030587 in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente contro
ITALIA VINCENZO;
– intimato avverso la sentenza n. 89/16/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di PALERMO – Sezione Staccata di SIRACUSA del
27.1.2010, depositata il 23/03/2010;
Data pubblicazione: 01/08/2013
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13 /06/ 2013 dal Consigliere Relato re Dott. ANTONELLO
COSENTINO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE
CENICCOLA.
della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia,
confermando la sentenza di primo grado, ha annullato un avviso di
liquidazione relativo all’imposta dovuta per la registrazione del contratto con
cui il contribuente aveva acquistato un immobile.
All’esito del deposito della relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis cpc, la
causa è stata discussa nell’adunanza in camera di consiglio del 13.6.13, nella
quale il collegio prendeva cognizione della nota del 18.7.12 – frattanto
pervenuta a questa Corte – con cui l’Agenzia delle entrate di Siracusa dava atto
della regolare definizione della lite, su istanza del contribuente, ex art. 39,
comma 12, d. 1.98/2011.
Si deve dunque, in accoglimento della conforme istanza dell’Avvocatura dello
Stato, dichiarare l’estinzione del giudizio ai sensi del comma ottavo
dell’articolo 16 della legge 289/02, richiamato dall’ articolo 39, comma 12,
del decreto legge 98/2011, convertito in legge con la legge 111/11.
Le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno anticipate ai
sensi dell’ultimo comma dell’articolo 46 D.Lgs.vo 546/92, che – nella parte in
cui si riferisce ai casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla
L’Agenzia delle Entrate ricorre contro il sig. Vincenzo Italia per la cassazione
legge – non è stato travolto dalla declaratoria di illegittimità costituzionale di
cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 274/05.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio a seguito della definizione della lite a
domanda del contribuente ai sensi dell’ articolo 39, comma 12, del decreto
DEPOIffATOIN WORM
legge 98/2011, convertito in legge con la legge 111/11.
ora,
1 AGO 2013
Così deciso in Roma il 13 giugno 2013.