Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18485 del 04/09/2020

Cassazione civile sez. II, 04/09/2020, (ud. 23/01/2020, dep. 04/09/2020), n.18485

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso (iscritto al N. R.G. 8705/’16) proposto da:

TERNA – RETE ELETTRICA NAZIONALE s.p.a., (P.I.: (OMISSIS)),

rappresentata – in virtù di procura per notar C. di (OMISSIS)

– da Terna Rete Italia s.p.a., rappresentata e difesa, in virtù di

procura speciale a margine del ricorso, dagli Avv.ti Francesca

Covone, Filippo Di Stefano e Stefano Mastrolilli e Maurizio Carbone

ed elettivamente domiciliata presso lo studio del terzo, in Roma, v.

F. Denza, n. 15;

– ricorrente –

contro

M.F., (C.F.: (OMISSIS)), in proprio e quale procuratore

generale di M.L., M.N. e M.A.,

rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al

controricorso, dagli Avv.ti Stefano Salerno e Michele Venturiello ed

elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo, in Roma, v.

Sistina, n. 42;

– controricorrente –

e

ENEL DISTRIBUZIONE s.p.a., in persona del legale rappresentante

pro-tempore;

– intimata –

Avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 652/2015,

depositata il 6 febbraio 2015;

udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 23

gennaio 2020 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. Celeste Alberto, che ha concluso per

l’inammissibilità del ricorso per effetto della tardività della

sua proposizione;

uditi gli Avv. Maurizio Carbone, per la ricorrente, e Michele

Venturiello, per i controricorrenti.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. Con atto di citazione notificato nel marzo 2001 il sig. M.F. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Benevento, l’Enel s.p.a. esponendo che: – era comproprietario di un terreno compreso nella zona P.I.P. del Comune di Paduli, con indice di edificabilità di mc. 2,50 per mq e di copertura al 50% del lotto (OMISSIS), riportato in catasto alla p.lla (OMISSIS), foglio (OMISSIS), dell’estensione di mq. 7380; – con decreto sindacale n. 2376 del 1998 la predetta convenuta era stata autorizzata ad occupare temporaneamente ed in via di urgenza il suddetto fondo per la durata di anni cinque e che, di fatto, tale fondo era stato occupato in data 16 agosto 1998 (giusti i verbali di consistenza e di immissione in possesso) ed era stato realizzato sullo stesso un elettrodotto che aveva determinato la perdita dei requisiti di edificabilità del terreno in considerazione delle circostanze che l’intera area era sottostante ai conduttori e dell’irreversibile asservimento dello stesso poichè l’elettrodotto era costituito da due linee parallele che comprendeva l’intera estensione del medesimo.

Tanto premesso, l’attore chiedeva all’adito Tribunale di condannare l’Enel s.p.a. al pagamento dell’indennizzo, quantificato in Lire 118.000.000 (scaturente dall’operazione di mq. 7380 x L. 16.000), pari al valore di esproprio dell’intero fondo, come applicato dal Comune di Paduli ai terreni compresi nel P.I.P. o, comunque, nel diverso ammontare che il citato Tribunale avrebbe ritenuto legittimamente spettante.

Si costituiva in giudizio la convenuta, che resisteva. Veniva, quindi, disposta la riunione del giudizio intrapreso dalla TERNA s.p.a. con citazione notificata nel novembre 2003 ai comproprietari dello stesso fondo per sentir dichiarata costituita la servitù di elettrodotto sul fondo già indicato nel precedente atto di citazione del M.F.. Quest’ultimo si costituiva in detto giudizio, in proprio e nella qualità di procuratore delle germane N., A. e L., instando per il rigetto dell’avversa domanda e per l’accoglimento di quella avanzata nel primo giudizio incardinato di riconoscimento dell’indennizzo conseguente all’imposizione della predetta servitù sul fondo di comproprietà di essi M..

Il Tribunale di Benevento, all’esito dell’esperita istruzione probatoria, con sentenza n. 1194/2007, accoglieva la domanda avanzata dal M.F., nella duplice qualità spesa, e, per l’effetto, condannava la TERNA s.p.a. al pagamento, in suo favore, della somma di Euro 56.116,05, oltre interessi dalla domanda al saldo, a titolo di ristoro del danno sofferto a causa dell’avvenuta costruzione delle linee elettriche sul fondo di proprietà di essi M., rigettando, invece, la domanda di costituzione della servitù di elettrodotto formulata dalla citata TERNA s.p.a..

2. Interposto appello da parte della TERNA s.p.a. e nella costituzione dell’appellato M.F. (nella duplice qualità dedotta), che instava per il rigetto del gravame, la Corte di appello di Napoli, con sentenza n. 652/2015 (depositata il 6 febbraio 2015), respingeva l’appello e condannava la società appellante alla rifusione delle spese del grado, ponendo a carico della stessa anche gli esborsi occorsi per l’espletamento della c.t.u. nel giudizio di appello.

A fondamento dell’adottata decisione la Corte partenopea, dopo aver ripercorso lo svolgimento istruttorio della vicenda dedotta in giudizio, osservava che, in effetti, dalle risultanze probatorie si sarebbe dovuto ritenere che la realizzazione dell’elettrodotto era, nel caso di specie, incompatibile con la prosecuzione del godimento del fondo di proprietà dei M., secondo la sua originaria vocazione, dal momento che – anche all’esito della c.t.u. esperita in appello – era emerso che l’esecuzione dell’elettrodotto (suddiviso in due parallele) aveva, in concreto, determinato il cambio di destinazione urbanistica del fondo da esso gravato in ragione del suo pressochè totale attraversamento da parte dell’elettrodotto stesso.

Quanto al computo dell’indennizzo riferibile all’irreversibile trasformazione del fondo, la Corte territoriale osservava che esso era agevolmente apprezzabile, raffrontando il valore economico del bene in base alla sua originaria destinazione urbanistica pari ad Euro 15,19 al mq ed in quella successivamente mutata, risultante a zona verde, corrispondente ad Euro 1,55 al mq ed Euro 3,04 al mq per la zona parcheggio.

Il giudice di seconde cure rigettava, infine, sia il motivo di gravame relativo al mancato accoglimento della domanda di costituzione della servitù di elettrodotto che quello relativo all’eccezione di prescrizione del diritto al riconoscimento dell’indennità di occupazione legittima, ritenendo, infine, come domanda nuova – e quindi, inammissibile – quella dedotta dalla TERNA s.p.a. solo in appello al fine dell’ottenimento della pronuncia di costituzione per occupazione acquisitiva del diritto di servitù.

3. Avverso la menzionata sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, la TERNA s.p.a., resistito con controricorso dall’intimato M.F., in proprio e nella qualità di procuratore delle germane N., A. e L.. L’altra intimata Enel Distribuzione s.p.a. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Le difese di entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo complesso motivo la ricorrente ha denunciato la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 4 (rectius: comma 2, n. 4), per asserita mancanza assoluta di motivazione sul punto essenziale della controversia rappresentato dalla domanda di essa TERNA di costituzione della servitù di elettrodotto ai sensi del combinato disposto degli artt. 1032 e 1056 c.c., oltre che del R.D. n. 1175 del 1933, art. 119 nonchè – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – il vizio di omesso esame di un fatto principale, emergente dagli atti processuali e costituito dalla sussistenza degli elementi necessari per l’accoglimento della suddetta domanda, congiuntamente alla violazione dell’art. 112 c.p.c., per parziale mancata corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.

2. Con la seconda doglianza la ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 1032 e 1056 c.c., congiuntamente a quella del R.D. n. 1775 del 1933, art. 119.

3. Con la terza censura la ricorrente ha prospettato la violazione e falsa applicazione dei principi in materia di risarcimento del danno e di indennizzo per l’occupazione temporanea di immobili, avendo erroneamente ritenuto la Corte territoriale che appariva evidente il nesso di causalità tra l’ubicazione dell’elettrodotto e le aree divenute inedificabili attorno ad esso, senza tener conto che l’adottato provvedimento urbanistico era assolutamente indipendente dalla volontà di essa TERNA, donde gli effetti dello stesso non avrebbero potuto essere alla medesima imputati.

4. Rileva il collegio che la difesa dei controricorrenti ha, in via pregiudiziale, sollevato un’eccezione di inammissibilità del ricorso sull’asserito presupposto che esso sia stato proposto oltre il termine perentorio di cui al combinato disposto dell’art. 327 c.p.c. e della L. n. 742 del 1969, art. 1.

Ritiene il collegio che detta eccezione è fondata e, pertanto, merita accoglimento con la conseguente declaratoria dell’inammissibilità del ricorso per tardività della sua proposizione (avuto riguardo alla mancata osservanza del termine di cui all’art. 327 c.p.c., comma 1), alla stregua delle ragioni che seguono.

Al riguardo si osserva che: – il giudizio risulta iniziato con citazione notificata il 16 marzo 2001; – la sentenza di appello è stata pubblicata il 6 febbraio 2015 e pacificamente non notificata; – il ricorso per cassazione risulta consegnato all’ufficiale giudiziario per la spedizione a mezzo posta il 25 marzo 2016 e, dopo un primo tentativo di notifica non andato a buon fine, risulta essere stato pacificamente ricevuto dal difensore costituito per gli appellati il 4 aprile 2016. Orbene, a seguito della modifica della L. n. 742 del 1969, art. 1 intervenuta per effetto del D.L. n. 132 del 2014, art. 16, comma 1, (come convertito dalla L. n. 162 del 2014), il periodo di sospensione feriale annuale è stato ridotto dal 1 al 31 agosto e, secondo la giurisprudenza di questa Corte, tale modifica ha iniziato ad aver vigore dall’anno 2015, non essendo applicabile – siccome normativamente non prevista – alcuna disciplina transitoria.

Si è, a tal proposito, precisato (cfr. Cass. n. 27338/2016, Cass. n. 11758/2017 e Cass. n. 20866/2017) che, ai fini della determinazione della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, – nella specie, per il computo del termine di impugnazione cd. lungo, ex art. 327 c.p.c., comma 1, – la modifica di cui al D.L. n. 132 del 2014, art. 16, comma 1, (conv., con modif., dalla L. n. 162 del 2014), che, sostituendo la L. n. 742 del 1969, art. 1 ha ridotto il periodo di sospensione da 46 giorni a 31 giorni (dall’1 al 31 agosto di ciascun anno), trova applicazione, in difetto della previsione di una regolamentazione transitoria (e, quindi, in osservanza del principio generale “tempus regit actum”), a partire dalla sospensione dei termini relativa al periodo feriale dell’anno solare 2015.

Orbene, poichè la sentenza oggetto del ricorso è stata – come evidenziato pubblicata il 6 febbraio 2015, il termine lungo per proporre ricorso per cassazione (applicabile nella misura di un anno, alla stregua dell’antecedente formulazione dell’art. 327 c.p.c., comma 1, “ratione temporis” applicabile nella fattispecie in virtù della disposizione transitoria di cui alla L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 1, essendo stato instaurato il giudizio nel marzo 2001) veniva a scadenza, con l’aggiunta dei 31 giorni di sospensione feriale, l’8 marzo 2016, nel mentre – nel caso di cui trattasi – il ricorso risulta essere stato consegnato per la notifica all’ufficiale giudiziario il 25 marzo 2016. Pertanto, esso – sul presupposto che il periodo di sospensione feriale va calcolato una sola volta – è da qualificarsi tardivo, con la conseguente sua inammissibilità (in conformità all’eccezione sollevata nell’interesse dei controricorrenti, la cui costituzione non può, ovviamente, ritenersi idonea diversamente da quanto dedotto dalla ricorrente – a sortire un effetto sanante dell’accertata tardività del ricorso a fronte di una ragione processuale impeditiva del radicamento tempestivo del rapporto processuale in sede di impugnazione).

5. A questo punto occorre dare atto che la difesa della ricorrente ha – per l’ipotesi di rilevata tardività del ricorso – sollevato, nel corpo della memoria illustrativa finale depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c. (reiterandola anche nel corso della pubblica discussione), l’eccezione di illegittimità costituzionale del D.L. n. 132 del 2014, citato art. 16 (conv., con modif., dalla L. n. 162 del 2014), per asserita violazione degli artt. 24,2,111 e 117 Cost., sul presupposto della sua non manifesta infondatezza e della inerente rilevanza nel giudizio in questione.

Secondo la prospettazione della difesa della Terna s.p.a. la citata norma comportante l’abbreviazione della sospensione del termine feriale da 46 a 31 giorni, come tale incidente (anche) sul decorso di quello lungo annuale contemplato dal precedente art. 327 c.p.c., comma 1, (ovvero senza l’incidenza della modifica introdotta dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 17), ove considerata immediatamente applicabile ai giudizi in corso con riferimento all’impugnazione delle sentenze pubblicate dopo il 1 gennaio 2015 – lederebbe il principio del ragionevole affidamento delle parti a che il processo si svolga secondo le norme vigenti al momento in cui lo hanno instaurato nonchè il diritto di difesa sotto forma di aggravamento dell’esercizio di un legittimo diritto processuale per effetto dell’operatività di una disposizione normativa implicante una “automatica” applicazione del termine feriale ridotto anche con riguardo alle sentenze emesse nel corso del 2015 ma prima dell’inizio del periodo feriale, senza la previsione di un apposito avviso o di una opportuna comunicazione alle parti interessate.

Ad avviso del collegio l’eccezione deve essere considerata manifestamente infondata con riguardo agli evocati parametri costituzionali di cui agli artt. 24 e 111 Cost., nel mentre si prospetta inammissibile con riferimento agli artt. 2 e 117 Cost., siccome non supportata, a quest’ultimo proposito, da alcuna conferente argomentazione.

Premessa l’inconferenza del richiamo – operato dalla difesa della ricorrente all’ordinanza del Consiglio di Stato del 19 luglio 2019, n. 5090 (con cui risulta rimessa al giudizio della Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale della L. 23 luglio 2009, n. 99, art. 41, comma 5 nella parte in cui – in materia di controversie attinenti alle procedure e ai provvedimenti dell’amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati concernenti la produzione di energia elettrica e in particolare relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale prevede un onere di riassumere il ricorso avanti il Tar del Lazio, sede di Roma entro sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge stessa, anzichè dalla data della ricezione dell’avviso dell’onere di riassunzione), nel caso della disciplina processuale qui messa in discussione non può ritenersi ricorrente una compressione del diritto di difesa (come previsto dall’art. 24 Cost.) nè configurabile una violazione del principio generale del giusto processo contemplato dall’art. 111 Cost., comma 1.

Il censurato disposto normativo deve, infatti, considerarsi ragionevole nella sua portata complessiva in virtù di una sua inequivocabile interpretazione e per effetto di una sua operatività – avuto riguardo al notevole lasso temporale del termine “c.d. lungo” contemplato dalla precedente versione dell’art. 327 c.p.c., comma 1 – non in grado di violare il diritto di azione per la tutela dei diritti e quello della difesa nell’esercizio del potere di impugnazione e, quindi, di incidere anche sullo svolgimento legittimo e rituale del processo civile.

La L. n. 742 del 1969, art. 1, comma 1, (recante “Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale”), come modificato dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, art. 16, comma 1 convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, prevede che “il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1 al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo”.

Con specifico riferimento, poi, al profilo – da considerarsi dirimente al fine che qui ci occupa – della decorrenza dell’entrata in vigore di questa innovazione normativa, lo stesso D.L. n. 132 del 2014, art. 16, il comma 3 (convertito dalla L. n. 162 del 2014) ha sancito che le disposizioni di cui alla citata L. n. 742 del 1969, commi 1 e 2 come per l’appunto modificati dal medesimo D.L. n. 132 del 2014, hanno acquistano efficacia a decorrere dall’anno 2015.

E tutto ciò senza obliterare il dato che nella intervenuta modifica legislativa del 2014 non sia stata prevista un’apposita disciplina transitoria tale da non implicare l’assoggettabilità al nuovo regime in senso riduttivo della sospensione feriale dei termini processuali delle impugnazioni relative alle sentenze pubblicate successivamente alla suddetta data del 1 gennaio 2015.

Da questo inquadramento normativo emerge (come, poi, ritenuto anche dalla giurisprudenza di questa Corte nelle richiamate decisioni di cui sopra) con chiarezza che, in difetto della previsione di disposizioni derogative, avrebbe dovuto trovare univocamente applicazione il principio generale del “tempus regit actum”, di cui, certamente, tutti gli operatori del diritto sono a conoscenza. E, quindi, nessuna effettiva compressione del diritto di difesa e del principio del giusto processo vengono qui in rilievo alla stregua della indubbia applicabilità del suddetto principio generale e tenuto conto della oggettiva ampia durata del termine impugnatorio di cui all’art. 327 c.p.c., citato comma 1 (ancora applicabile nella misura di un anno nel giudizio qui in considerazione), con l’incidenza prolungatoria del periodo feriale coincidente con i 31 giorni del mese di agosto, ove ricadente nel corso del c.d. “termine lungo” di impugnazione.

Pertanto, proprio ponendo riferimento al caso di specie, la Terna s.p.a., a fronte di una sentenza di appello pubblicata il 6 febbraio 2015 e malgrado la scadenza del già ampio ordinario termine annuale (contemplato dalla precedente versione dell’art. 327 c.p.c.), non poteva non prevedere – proprio alla stregua dell’univoco disposto della modifica normativa che ha interessato la sospensione dei termini processuali applicabile da subito (a decorrere dal 1 gennaio 2015) – che il suddetto termine sarebbe venuto a scadenza, nella sua interezza, per effetto dell’operatività della sospensione di 31 giorni, l’8 marzo 2016, non potendo certamente pretendersi – come vorrebbe la difesa della ricorrente – che sul competente ufficio giudiziario avrebbe dovuto – in difetto di qualsiasi previsione normativa “ad hoc” – gravare l’obbligo di una comunicazione (o di altro avviso) circa l’applicabilità immediata (con decorso dal 1 gennaio 2015) della nuova disciplina relativa alla sopravvenuta riduzione del periodo di sospensione feriale dei termini processuali anche con riguardo all’impugnazione delle sentenze emesse nel corso del 2015 ma prima della sospensione feriale dal 1 al 31 agosto.

Il principio generale secondo cui “in claris non fit intepretatio” e l’applicabilità in difetto di esplicite disposizioni derogative – dell’altro pacifico principio “tempus regit actum”, valorizzati congiuntamente all’ampio termine garantito per l’impugnazione dall’art. 327c.p.c., comma 1, (oltretutto, nella fattispecie, computabile nella pregressa misura di un anno), non hanno comportato, in relazione alla censurata disciplina normativa, da considerarsi invero non affetta da irragionevolezza, la violazione dei denunciati parametri costituzionali di cui all’art. 24 Cost., commi 1 e 2 e art. 111 Cost., comma 1, (cfr., per idonei riferimenti, Corte Cost. n. 297 del 2008).

La sollevata eccezione di illegittimità costituzionale – riferita a tali ultimi articoli – è, pertanto, da ritenersi manifestamente infondata.

6. In definitiva, per le ragioni complessivamente svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo. Infine, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 6.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cap nella misura e sulle voci come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2 Sezione civile, il 23 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA