Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18485 del 01/08/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 18485 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO
ORDINANZA
sul ricorso 12868-2011 proposto da:
IACHELLO ROSALBA CHLRLB40C62C351Z sia in nome proprio
che quale prouratrice generale del germano Iachello Francesco,
elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MUSCARA’
SALVO, giusta procura speciale a margine del ricorso;
Data pubblicazione: 01/08/2013
– ricorrente –
Contro
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001;
– intimata avverso la decisione n. 501/2010 della Commissione Tributaria
Centrale di PALERMO del 7.4.2010, depositata 1’8/04/2010;
S53
e/
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/06/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO
COSENTINO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE
CENICCOLA.
cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:
<< Iachello Rosalba, in proprio ed in nome di lachello Francesco, ricorre contro l'Agenzia
delle Entrate per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Centrale ha
dichiarato cessata la materia del contendere sull' impugnativa di un avviso di liquidazione di
imposta complementare di registro.
La sentenza gravata - premesso che l'avviso di liquidazione era stato impugnato dalla
contribuente (parte venditrice nell'atto tassato) perché emesso nella pendenza dell'impugnativa
proposta dalla stessa contribuente nei confronti del prodromico avviso di accertamento
(divenuto definitivo solo nei confronti della parte acquirente) - afferma che l'avviso di
liquidazione era stato emesso illegittimamente, ma dichiara cessata la materia del contendere
per avere la contribuente pagato l'imposta in corso di causa.
Il ricorso si articola su tre motivi.
Col primo motivo si denuncia la violazione dell'articolo 54 d.p.r. 634/72 in cui la
Commissione Tributaria Regionale sarebbe incorsa omettendo di annullare un avviso di
liquidazione che non poteva essere emesso in pendenza del giudizio sull'impugnativa
dell'avviso di accertamento.
Col secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'articolo 46 D.Lgs.
546/92 in cui la Commissione Tributaria Centrale sarebbe incorsa dichiarando estinto per
cessazione la materia del contendere per il solo fatto che la contribuente avesse versato
l'imposta, in corso di causa, a seguito di ingiunzione di pagamento dell'Erario.
Col terzo motivo si denuncia la carente e contraddittoria motivazione su un punto essenziale e
decisivo della controversia in quanto il dispositivo della sentenza gravata è in contraddizione
con l'affermazione, contenuta in motivazione, dell' illegittimità dell'avviso di liquidazione
impugnato.
Il primo motivo è inammissibile perché non pertinente alla ratio decidendi della sentenza
gravata, la quale non ha in alcun modo affermato la legittimità dell'avviso di liquidazione
impugnato (dichiarando anzi, nella motivazione, che tale avviso "non poteva essere notificato
alla debitrice in pendenza del suo ricorso avverso avviso di accertamento"), ma si è limitata a
dichiarare cessata la materia del contendere.
Il secondo motivo va accolto perché - affermando che dopo il pagamento dell'imposta
effettuato in corso di causa non resterebbe "che dichiarare estinto il giudizio per avvenuto
Ric. 2011 n. 12868 sez. MT - ud. 13-06-2013
-2- rilevato che, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in pagamento e consequenziale cessazione della materia del contendere" - la sentenza gravata ha
violato il principio, affermato nella sentenza n. 909/06 della Sezione tributaria di questa
Corte, secondo il quale "Anche nel processo tributario, la cessazione della materia del
contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento
della situazione dedotta in controversia e sottopongano al giudice conclusioni conformi,
occorrendo che la parte che ha agito in giudizio per la tutela dei propri interessi ne abbia
conseguito l'integrale soddisfacimento direttamente ad opera della controparte. (In grado, che aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere in relazione
all'avvenuto pagamento, da parte del contribuente, dell'importo liquidato dall'ufficio, ai sensi
dell'art. 68 del dlgs. 31 dicembre 1992, n. 546, a seguito della sentenza di primo grado, senza
accertare in quali limiti e per quali ragioni il pagamento fosse stato effettuato)."
L'accoglimento del secondo motivo implica l'assorbimento del terzo.
Si propone quindi l'accoglimento del secondo mezzo di ricorso, la cassazione della sentenza
gravata e il rinvio alla Commissione Tributaria Centrale, in altra composizione.» che l'Agenzia delle entrate non si è costituita;
che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alla parte
ricorrente;
che non sono state depositate memorie difensive.
Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio,
condivide le argomentazioni esposte nella relazione;
che, pertanto, la sentenza gravata deve essere cassata con rinvio alla
kCkLva Commissione Tributaria Regionale della rampania iche si atterrà al principio
sopra enunciato.
P.Q.M.
La Corte cassa la sentenza gravata e rinvia alla Commissione Tributaria
SICILI A Regionale della iCampaniai in altra composizione, che regolerà anche le spese
del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma il 13 giugno 2013. applicazione di tale principio, la S. C. ha cassato la decisione del giudice tributario di secondo