Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18484 del 26/08/2017

Cassazione civile, sez. trib., 26/07/2017, (ud. 18/05/2017, dep.26/07/2017),  n. 18484

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7985-2011 proposto da:

FEDERAZIONE ITALIANA CONSORZI AGRARI SCARL IN LIQUIDAZIONE, in

persona del Commissario Liquidatore pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA ANTONIO BERTOLONI 44, presso lo studio

dell’avvocato GIUSEPPE DE VERGOTTINI, che lo rappresenta e difende

giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI ROMA

(OMISSIS);

– intimati –

Nonchè da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente incidentale –

contro

FEDERAZIONE ITALIANA CONSORZI AGRARI SCARL IN LIQUIDAZIONE, in

persona del Commissario Liquidatore pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA ANTONIO BERTOLONI 44, presso lo studio

dell’avvocato GIUSEPPE DE VERGOTTINI, che lo rappresenta e difende

giusta delega a margine;

– controricorrente all’incidentale –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI ROMA (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 511/2010 della COMM.TRIB.REG. del LAZIO

depositata il 21/09/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/05/2017 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, accoglimento ricorso incidentale;

udito per il ricorrente l’Avvocato MORRA per delega dell’Avvocato DE

VERGOTTINI che ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale,

rigetto ricorso incidentale;

udito per il controricorrente l’Avvocato PALATIELLO che si riporta

agli atti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Federazione italiana consorzi agrari S. C. a. R. L. in liquidazione ex art. 2545 septiesdecies c.c. propose ricorso avverso ruolo straordinario e cartella di pagamento notificatile, il 27/11/2007 e il 21/12/2007, per la riscossione dell’Ilor relativa all’anno 1996.

Oggetto dei provvedimenti impugnati era il debito Ilor relativo all’anno 1996 che, in sede di dichiarazione dei redditi 1996, la società contribuente aveva estinto per compensazione con credito Irpeg relativo a medesima annualità e che, tuttavia, l’Agenzia aveva ritenuto rinascere a seguito di sentenza (n. 5442/2004 dep. 19.2.2004), del giudice fallimentare, che aveva dichiarato l’inopponibilità della compensazione alla massa dei creditori.

A fondamento del ricorso, la società contribuente deduceva l’illegittimità degli atti impositivi per intervenuta decadenza del potere di riscossione ai sensi della previsione del D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5 bis, conv. in L. n. 156 del 2005, in forza della quale il termine correlativo doveva ritenersi irrimediabilmente scaduto in data 31.12.2002.

L’adita Commissione tributaria accolse parzialmente il ricorso, ritenendo legittimi gli atti impugnati quanto alla pretesa concernente l’imposta ed illegittima quanto alla pretesa concernente le sanzioni, con sentenza confermata, in esito all’appello principale della contribuente e a quello incidentale dell’Agenzia, dalla Commissione regionale, con sentenza n. 511/14/10 dep. 21/9/2010.

In particolare i giudici di appello ritennero che “la peculiarità della questione in esame ed il fatto che il credito prima compensato si è rivelato non compensabile rendono legittima l’iscrizione a ruolo operata dall’Ufficio e poi azionata con la cartella esattoriale e, dall’altro, non applicabili i termini decadenziali per la notifica delle cartelle emesse in esito alla rettifica della dichiarazione”, con la conseguenza che la controversia deve essere risolta in termini di prescrizione decennale a decorrere dalla data di passaggio in giudicato della sentenza del giudice fallimentare. Rilevarono, poi, che le peculiari caratteristiche della fattispecie escludevano la ricorrenza dei presupposti per l’applicazione delle sanzioni.

Federazione italiana consorzi agrari S. C. a. R. L. in liquidazione e in concordato preventivo ricorre per la cassazione della indicata sentenza.

L’Agenzia si costituisce con controricorso e propone ricorso incidentale.

La ricorrente principale propone controricorso al ricorso incidentale dell’Agenzia e deposita successiva memoria (ex art. 378 c.p.c.).

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Col primo motivo del ricorso principale Federazione italiana consorzi agrari S.C.a.R.L. deduce violazione di legge – del D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5 bis in relazione al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis – e contraddittorietà della motivazione, con riferimento all’esclusione dell’applicabilità della disciplina indicata in ipotesi di ruolo esecutivo e conseguente cartella ex art. 36 bis, riferibile esclusivamente alla liquidazione delle imposte in base a dichiarazione.

2. Col secondo motivo si deduce violazione di legge e omessa/insufficiente motivazione, con riferimento alla mancata notifica dell’atto di recupero, prodromico all’impugnata cartella (ex art. 36 bis), trattandosi di ipotesi diversa dalla mera liquidazione d’imposta sulla base di dati emergenti dalla dichiarazione, che come tale richiede l’emanazione di apposito atto 7985/11 autonomamente impugnabile. Su questo punto la C.T.R. non avrebbe motivato, risultando insufficiente il semplice richiamo alla facoltatività dell’avviso di recupero.

3 I primi due motivi del ricorso, che per la loro evidente connessione possono essere trattati congiuntamente, sono fondati e vanno accolti. Ha errato la C.T.R. a considerare la sentenza del Tribunale di Roma idonea – alla stregua di una dichiarazione integrativa del debitore originario – a legittimare l’emanazione del ruolo e della cartella esattoriale ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, trattandosi di procedimento utilizzabile esclusivamente per la liquidazione di imposte in base alla dichiarazione dei redditi. L’Amministrazione finanziaria avrebbe potuto al più ove ancora in termini notificare un avviso di accertamento motivato al fine di richiedere il pagamento dell’imposta ILOR, risultata successivamente non compensabile col credito IRPEG. Va sul tema ribadito che il potere attribuito agli Uffici finanziari, in base al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, è esercitabile soltanto quando l’errore sia rilevabile “ictu oculi” a seguito di mero riscontro cartolare delle dichiarazioni presentate, nei casi eccezionali e tassativamente indicati dalla legge, vertenti su errori materiali e di calcolo, non abbisognevoli di alcuna istruttoria e correggibili dall’Amministrazione anche a vantaggio del contribuente (Corte cost. n. 430/1988). Allorchè sia, invece, necessaria un’indagine interpretativa, ovvero una valutazione giuridica della norma applicata, la menzionata disposizione non è attivabile, non potendosi, con questa modalità, risolvere questioni giuridiche senza le garanzie di un atto impositivo motivato (cfr. fra le altre Cass. n. 11292 del 31/05/2016; n. 11712 del 27/05/2011).

4. L’accoglimento dei superiori motivi determina l’assorbimento del terzo motivo del ricorso, col quale si deduce violazione di legge e omessa/insufficiente motivazione, in relazione agli art. 2935,2944,2946 c.c., art. 112 c.p.c., sulla prescrizione dell’azione dell’Amministrazione.

5. Resta assorbito anche il ricorso incidentale, col quale l’Agenzia delle entrate deduce violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 18,20,21,24 e 57 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per avere la C.T.P. prima e la C.T.R. poi, dichiarato d’ufficio l’illegittimità delle sanzioni (in violazione dell’art. 112 c.p.c.), senza una espressa richiesta in tal senso da parte della contribuente.

6. Conclusivamente, accolti i primi due motivi del ricorso principale, dichiarato assorbito il terzo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito (ex art. 384 c.p.c., comma 2), con l’accoglimento del ricorso introduttivo della contribuente.

7. Le spese del giudizio di legittimità sono poste a carico dell’Agenzia delle entrate in base al principio di soccombenza e liquidate come in dispositivo; le spese dei gradi di merito vanno compensate in ragione della complessità della fattispecie.

PQM

 

Accoglie il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della società contribuente. Compensa le spese dei giudizi di merito; condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 10.000,00, oltre spese forfetarie nella misura del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 18 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2017

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