Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18484 del 09/08/2010

Cassazione civile sez. II, 09/08/2010, (ud. 15/06/2010, dep. 09/08/2010), n.18484

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – rel. Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COND. FABBRICATI VIA (OMISSIS) PARTI COMUNI, C. F.

(OMISSIS), in persona dell’amministratore pro tempore;

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR c/o Cancelleria

Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato BELMONTE

GUIDO;

– ricorrente –

contro

COND EDIFICIO VIA (OMISSIS), in persona

dell’amministratore pro tempore;

COND EDIFICIO VIA (OMISSIS), c.f.

(OMISSIS), in persona dell’amministratore pro tempore;

COND EDIFICIO VIA (OMISSIS) in persona

dell’amministratore pro tempore;

COM (OMISSIS) in persona del Sindaco pro tempore;

– intimati –

e sul ricorso n. 10469/2005 proposto da:

COND EDIFICIO VIA (OMISSIS), (OMISSIS) in

persona dell’amministratore pro tempore; elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZALE PORTA PIA 121, presso lo studio dell’avvocato NAVARRA’

GIANCARLO, rappresentato e difeso dall’avvocato CIMADOMO BRUNO;

– controricorrente e ric. incidentale –

e contro

COND FABBRICATI VIA (OMISSIS) PARTI COMUNI in persona

dell’amministratore pro tempore;

COND EDIFICIO VIA (OMISSIS), in persona

dell’amministratore pro tempore; COM (OMISSIS), in persona del

Sindaco

pro tempore;

– intimati –

avverso la sentenza n. 553/2004 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 13/02/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/06/2010 dal Presidente Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio che ha concluso per il rigetto de ricorso;

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 688 c.p.c. in data 16 – 17 dicembre 1985 il condominio del fabbricato (OMISSIS), chiedeva al Pretore di Napoli l’esecuzione in danno del Comune di (OMISSIS) e del Condominio del (OMISSIS), delle opere che il CTU avrebbe ritenuto necessarie per eliminare i vistosi cedimenti nelle fondazioni dell’edificio, dovute ad infiltrazioni provenienti dalla fogna comunale e da quella condominiale del (OMISSIS).

Il Pretore, con sentenza in data 30 aprile 1991, preso atto dell’esecuzione, ad opera del condominio attore, di interventi immediati diretti ad ovviare al pericolo imminente di danno grave, dichiarava che la situazione di pericolo trovava concausa nei comportamenti omissivi del Comune e del Condominio (OMISSIS), rimettendo le parti dinanzi al Tribunale di Napoli.

Il condominio del fabbricato (OMISSIS) provvedeva alla riassunzione del giudizio nei confronti dei fabbricati (OMISSIS), del Comune di (OMISSIS), per ottenere la conferma del provvedimento gia’ ottenuto e la condanna in solido dei convenuti al risarcimento dei danni da infiltrazioni.

I convenuti si costituivano resistendo alla domanda, che veniva rigettata dal Tribunale di Napoli, con sentenza in data 12 gennaio 2001.

Il condominio del fabbricato (OMISSIS) proponeva appello, che veniva accolto dalla Corte di appello di Napoli con sentenza in data 13 febbraio 2004.

I giudici di secondo grado ritenevano che la responsabilita’ del Comune di (OMISSIS) era ricollegabile alle perdite dell’impianto fognario comunale.

Per quanto riguardava il condominio del (OMISSIS) i giudici di secondo grado ritenevano che la responsabilita’ dello stesso, in considerazione della inidoneita’ della rete fognaria interna era desumibile da quanto emergente dalla C.T.U. disposta nel giudizio davanti al Pretore. Era vero che la relazione non era stata acquisita agli atti, ma i passi salienti erano stati trascritti nella sentenza che aveva definito tale fase di giudizio.

Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione, con cinque motivi, il condominio del (OMISSIS).

Resiste con controricorso il condominio del fabbricato (OMISSIS), il quale ha anche proposto ricorso incidentale, con due motivi, illustrati da memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi.

Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia la contraddittorieta’ della sentenza impugnata, la quale, dopo avere affermato che la sentenza del Pretore non era utilizzabile se non ai fini della competenza, ha poi utilizzato tale sentenza ai fini dell’affermazione della responsabilita’. Il motivo e’ infondato.

I giudici di merito, infatti, non hanno affermato la responsabilita’ del condominio resistente perche’ in tal senso si era pronunciato il Pretore, ma utilizzando gli stralci della consulenza tecnica riportati nella sentenza del Pretore.

Con il secondo motivo del ricorso principale, denunciando errata e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 2043 e 2051 c.c. in relazione agli artt. 40 e 41 c.p. relativi al principio della causalita’ efficiente, carenza, insufficienza ed in ogni caso contraddittorieta’ di motivazione, violazione di norme di diritto (artt. 1298 e 2055 c.c.), in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, si deduce testualmente:

Nel corso del giudizio di primo grado sia il consulente che le parti avevano fatto riferimento a pregressi dissesti verificatisi fin dal 1979: dissesti che la Corte da per acquisiti confermando (a pag. 12 della sentenza) come gli stessi risalissero a epoca anteriore ai fatti oggetto del giudizio. Confermata cosi’ la pregressa esistenza d’altra causa di dissesto, la Corte avrebbe dovuto accertare quale influenza tale dedotta causa sopravvenuta potesse avere avuto rispetto alla produzione dell’evento finale. Ma la Corte, omettendo tale esame (e quindi disattendendo il precetto) ha finito con l’affermare apoditticamente, pur riconoscendo in via di principio il concorso di due cause, la prevalenza dell’ultima sulla precedente, senza avere esaminato l’incidenza di quest’ultima e l’eventuale possibile concorso d’ambedue le cause nella produzione dell’evento.

Il difetto di motivazione che accompagna l’errore di diritto (attinente alla correttezza della valutazione circa l’idoneita’ causale) si coglie dal fatto stesso che sia mancata ogni indagine e motivazione sull’idoneita’ della seconda causa a produrre da sola l’evento dannoso.

Sempre con riguardo alla violazione del principio di causalita’ efficiente nulla ha detto la sentenza in ordine all’efficienza rispettiva di due pur denunciate cause concorrenti di dissesto (la prima rappresentata dalla rottura della fogna comunale e la seconda dal dissesto di quella condominiale) rispetto alla produzione dell’evento. Cosi’ che la suddivisione della responsabilita’ in ragione del 60% addebitatile al condominio, del 30% al Comune e del 10% alle irregolarita’ orografiche e costruttive dell’immobile e’ conclusione rimasta assolutamente indimostrata e non sorretta da motivazione di sorta.

E cio’ a tacere d’una violazione di norme di diritto che pure va denunciata con riferimento agli artt. 1298 c.c.. e 2055 c.c. secondo cui nel caso di mancata prova sull’esatta percentuale di addebito le singole colpe debbono presumersi uguali.

Il motivo e’ infondato.

Esso muove dalla premessa secondo la quale la Corte di appello non avrebbe tenuto conto di una causa autonoma di dissesto manifestatasi nel 1979; in realta’ la Corte di appello ha inteso affermare una cosa diversa e cioe’ che la causa del dissesto era una sola e si era manifestata fin dal 1979, con aggravamenti nel 1985, che avevano provocalo l’attuale giudizio.

Con il terzo motivo del ricorso principale, denunciando totale di carenza di motivazione su punto decisivo della controversia, violazione e falsa applicazione dell’art. 1100 c.c. e segg., dell’art. 1117 c.c. e segg., degli artt. 1227 e 2056 c.c. violazione della norma di cui all’art. 112 c.p.c. sulla corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 c.p.c., si deduce testualmente:

Non poteva poi ignorarsi dalla Corte, attenendo comunque quel punto all’accertamento della responsabilita’ dell’evento, l’eccezione formulata dal condominio del fabbricato “(OMISSIS)” (che e’ parte dell’amministrazione comune e che aveva formulato espressamente tale eccezione alle pagine 2 e 3 della comparsa di risposta in data 25 febbraio 1992), nel senso che dell’omessa manutenzione del sistema fognario era responsabile lo stesso condominio “(OMISSIS)” (che si assumeva danneggiato) per aver anch’esso disatteso un obbligo di custodia e manutenzione di una cosa comune pure a esso appartenente.

La censura formulata col presente motivo si fonda sulle premesse seguenti:

– la corte da atto che la disponibilita’ (nel senso di potere di controllo e di manutenzione) della conduttura della fogna condominiale va riferita al l’amministrazione delle parti comuni;

– nell’indagine delle cause produttive del danno la Corte individua, in ragione del 50%, le deficienze dell’intero sistema fognario del Parco quale fattore dei dissesti lamentati;

– la Corte non considera pero’ (o meglio ne tiene conto ma giungendo a conclusioni incompatibili con la premessa) che il condominio parti comuni, intesa come amministrazione separata rispetto alle amministrazioni singole delle palazzine, e’ un ente di gestione, cosi che non si vede come possa venir attribuita all’ente di mera amministrazione la responsabilita’ per carenze strutturali dell’intero sistema fognario comune (carenze peraltro tanto evidenti da avere determinato la necessita’ del rifacimento dell’intera fognatura);

– omette ancora la Corte di considerare che di tali originarie deficienze del sistema fognario non poteva certamente dolersi il condominio (OMISSIS) (il danneggiato) in confronto di altro condominio partecipe di quel sistema a pari titolo dell’altro;

– a tutto voler concedere, andava riconosciuto un concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 cod. civ. richiamato dall’art. 2056 cod. civ., per essersi consentita l’utilizzazione di un impianto, le cui deficienze, pur conosciute, non s’erano eliminate per fatto addebitabile pure al condominio preteso danneggiato.

Il motivo e’ inammissibile, non essendo il condominio ricorrente in via principale legittimato a dedurre l’omesso esame di eccezioni formulate da altro condominio, tra l’altro non piu’ presente in causa.

Con il quarto motivo del ricorso principale, denunciando errore nella determinazione (artt. 1223 e 2056 c.c.) dell’esatta misura del preteso danno e in ogni caso insufficienza e contraddittorieta’ di motivazione su punto decisivo della controversia : art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, si deduce testualmente:

La Corte, nella sentenza impugnata, ha operato come segue la ripartizione (in termini di efficienza) delle cause generatrici del danno e la conseguente misura della responsabilita’: 30% da mettersi a carico del Comune di (OMISSIS) per rottura della fogna comunale; 60% a carico del Condominio Parti Comuni (percentuale determinata dalla somma del 50% per carenze strutturali della fogna e 10% per difetto di manutenzione); 10% attribuibili a irregolarita’ orografiche e costruttive. Nel dispositivo, pero’ la Corte ha riportato le percentuali di addebito, senza pero’ specificare se la somma oggetto della condanna fosse stata gia’ decurtata di quel 10% non ascrivibile alla responsabilita’ di alcun soggetto. Quando pero’ si consideri che la somma di Euro 689.852,14, l’ammontare della condanna al risarcimento, corrisponde esattamente alla cifra che il CTU, nella relazione depositata nel giudizio svoltosi avanti al Pretore, aveva determinato come intera misura del pregiudizio subito dal condominio attore e corrispondente al fabbisogno di spesa per assicurare la stabilita’ dell’edificio, l’errore di calcolo appare evidente:

perche’ da tale somma essa doveva correttamente detrarre quel 10% che non risultava attribuibile ad alcuna condotta dei convenuti: in altre parole, nella piu’ subordinata delle ipotesi la misura del risarcimento sarebbe risultare pari a Euro 620.866,93 (e cioe’ 689.852,14 – 69.985,21).

La doglianza e’ fondata.

Effettivamente la Corte di appello, dopo aver affermato che “Mancano, invece, piu’ precisa indicazione per l’attribuzione alle Parti Comuni o ai singoli Condomini – edifici della percentuale del 10% di danno ricondotta a difetti strutturali per irregolarita’ orografiche e costruttive”, ritenendo, pertanto, non risarcibile il danno nella misura del 10%, ha liquidato il danno stesso nella intera somma spesa per porre rimedio al dissesto.

Con il quinto motivo del ricorso principale, denunciando carenza di motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, si deduce testualmente:

Nella seconda consulenza svolta nella fase di merito in primo grado (relazione dell’Ing. O. depositata il 12 febbraio 1998) si dava atto dell’esistenza di cause diverse di dissesto verificatesi nel 1997, addebitabili a perdite di condotte idriche e dell’alveo fognario comunale. La sentenza della Corte da atto a sua volta (a pag. 12) che gia’ in precedenza (prima del 1997) la condotta fognaria condominiale era stata riparata. Afferma infatti la Corte “Dalla documentazione allegata alla relazione, quindi, risulta un dissesto statico ai danni del fabbricato B oggetto di interventi fin dal ‘79;

tra ottobre e novembre ‘85 esso ha determinato, a causa del moltiplicarsi di fessurazioni e dell’esplosione dei rigonfiamenti al piano seminterrato, i provvedimenti del 15 e del 23.11.85 di sgombero del fabbricato (OMISSIS) e di intimazione ad eseguire opere in fondazione e in elevazione e la rifazione di tutta la rete fognaria”.

E’ facile osservare che la condotta condominiale, proprio perche’ riparata (anzi totalmente rifatta) non poteva prestarsi piu’ a esser individuata come causa prima dei dissesti. Occorreva percio’ esaminare l’efficienza concorrente (se non addirittura esclusiva) delle altre cause; e per cio’ fare la Corte non avrebbe potuto trarre utili elementi altrove che nella relazione O. del 12 febbraio 1998: mentre, inspiegabilmente, la sentenza finisce per considerare quella relazione (pagg. 7 e 11) come non utilizzabile perche’ a suo dire attinente a fatti diversi.

Il rilievo della relazione permetteva invece di escludere tassativamente che i fenomeni di cedimento potessero dipendere dalle condizioni della fogna.

La Corte, in definitiva, non ha spiegato perche’ si sia esclusa la rilevanza di qual documento che, invece, correttamente valutato, avrebbe potuto portare all’esclusione d’una addebitabilita’ dell’evento allo stato delle parti comuni (in particolare della fogna).

Anche tale motivo e’ infondato.

Per quanto riguarda i dissesti risalenti al 1979 si e’ gia’ detto.

Per quanto riguarda la relazione O. del 12 febbraio 1998, secondo la Corte di appello la stessa si riferiva ad eventi successivi a quello per cui e’ causa e la esattezza di tale affermazione non viene specificamente censurata.

Con i due motivi del ricorso incidente, che, per La sostanziale identita’ delle questioni, possono essere trattati congiuntamente, il condominio di via (OMISSIS) si duole del fatto che la Corte di appello abbia riconosciuto, sugli esborsi versati per l’esecuzione dei lavori, oltre la rivalutazione, gli interessi al tasso medio del (solo) 3% da calcolare sull’importo base rivalutato anno per anno, fino al saldo.

Il motivo e’ infondato, in quanto non vengono indicati di quali diversi elementi avrebbe dovuto tenere conto la Corte di appello al fine di riconoscere un tasso medio superiore.

In definitiva, va accolto il quarto motivo del ricorso principale, mentre vanno rigettati gli altri motivi dello stesso ricorso ed il ricorso incidentale; in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, che provvedera’ anche in ordine alle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

LA CORTE riunisce i ricorsi; accoglier il quarto motivo del ricorso principale; rigetta nel resto; cassa e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2010

 

 

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